Si pone in evidenza una recente pronuncia del Tribunale di Prato (2008) su di una nota problematica relativa alla responsabilità o meno dell’organizzatore turistico in caso di differente collocazione dei turisti rispetto alla struttura alberghiera prescelta.
È oramai pacifico l’orientamento secondo il quale l’organizzatore di un viaggio turistico è tenuto a rispondere dei danni subiti dai viaggiatori che non siano stati alloggiati nella struttura prevista nel contratto, ove risulti che la sistemazione alternativa doveva considerarsi peggiorativa e che, oltretutto, era stata modificata senza l’obbligatorio avviso verso i viaggiatori partiti dopo che questo si era già manifestato (nella specie, l’organizzatore non aveva fornito la prova certa di aver effettuato la prenotazione presso la citata struttura, non si era sincerato della disponibilità del soggiorno e, comunque, non aveva dimostrato l’insussistenza di una culpa “in eligendo” nell’individuazione del prestatore del servizio).
Avv. Fabio Collavini