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IL DANNO DA VACANZA ROVINATA

Si analizza la natura del danno sofferto dal turista per non aver goduto pienamente della vacanza e il regime di responsabilità in cui esso si inserisce.

INTRODUZIONE
Il danno da vacanza rovinata è il pregiudizio subito dal turista per non aver goduto pienamente della vacanza a causa di difformità, rispetto a quanto organizzato prima della partenza.
Il turista si trova così in una condizione di disagio e sofferenza per non aver potuto usufruire in modo completo di un´occasione di svago, riposo e piacere.

Il danno di cui si discute può essere determinato da varie cause come, ad esempio, la categoria inferiore dell´alloggio, la mancanza dei servizi accessori, le caratteristiche dei luoghi difformi rispetto a quanto prenotato, l´impraticabilità del mare, i ritardi dei mezzi di trasporto, la perdita dei bagagli o la ritardata consegna degli stessi.

Si tratta di condizioni che possono determinare una pretesa risarcitoria per il danno subito dal turista coinvolgendo, a seconda dei casi, il tour operator, l´intermediario-venditore e il fornitore di servizi turistici (come il vettore incaricato del trasporto o l´albergatore).

In particolare, l´art. 93 Cod. Cons. prevede che, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita di un pacchetto turistico (in cui sono combinati almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, altri servizi turistici), l´organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, salva la prova dell´impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. La stessa disposizione specifica, inoltre, che l´organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è, comunque, soggetto all´obbligo di risarcire il danno, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Al riguardo, la giurisprudenza di merito ha recentemente affermato la possibilità per il tour operator di agire in rivalsa nei confronti del terzo prestatore di servizi di cui si sia avvalso nell´organizzazione del pacchetto turistico (cfr. Trib. Pesaro 10 settembre 2006, n. 524.

I disagi sopportati dal turista a causa dell´inadempimento di obblighi contrattuali del “tour operator” configurano un danno di c.d. vacanza rovinata, inteso quale danno morale, consistente nello stress e nel minor godimento della vacanza, fermo restando la possibilità per il “tour operator” di agire in rivalsa nei confronti del terzo prestatore di servizi di cui si sia avvalso nell´organizzazione del pacchetto turistico.
(Il Civilista 2009 n. 6, 52).

Gli aspetti maggiormente problematici inerenti al danno da vacanza rovinata riguardano la sua natura patrimoniale o non patrimoniale e il suo inserimento nell´ambito di una responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

In relazione alla questione cruciale del limite, al quale l´art. 2059 c.c. assoggetta il risarcimento del danno non patrimoniale mediante la riserva di legge (originariamente esplicata dal solo art. 185 c.p.), deve escludersi, allorquando vengano in considerazione valori personali di rilievo costituzionale, che il risarcimento del danno non patrimoniale, che ne consegua, sia soggetto al limite derivante dalla riserva di legge correlata all´art. 185 c.p.: ciò che rileva, ai fini dell´ammissione a risarcimento, in riferimento all´art. 2059 c.c., è l´ingiusta lesione di un interesse alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica.
In particolare, una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite, se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti.
La natura del danno da vacanza rovinata (Il Civilista 2009 n. 6, 531)

Una parte della dottrina, riferendosi al carattere economico della pretesa del tour operator, ritiene che il danno da vacanza rovinata avrebbe natura patrimoniale (v., Z. Zencovich, Il danno da vacanza rovinata: questioni pratiche e prassi applicative, in “Nuova giur. civ. comm.” 1997, I, 880).
Tuttavia, occorre tener conto di alcuni aspetti della liquidazione del danno che, nel caso di specie, appaiono contrastanti con la ricostruzione del danno da vacanza rovinata come danno patrimoniale.

Quand´anche si dovesse ravvisare nella vacanza un bene suscettibile di valutazione economica, non sarebbe corretto sostenere che la sua lesione determini inevitabilmente un danno patrimoniale, dal momento che ogni danno, per poter essere risarcito, è comunque soggetto ad una valutazione di carattere economico.
Inoltre, il riferimento al carattere economico della pretesa del tour operator avrebbe come conseguenza un semplice automatismo nella liquidazione del danno subito dal turista, in quanto tale danno verrebbe necessariamente rapportato all´ammontare della richiesta pecuniaria che lo stesso tour operator aveva avanzato per l´organizzazione della vacanza.

Pertanto, risulta condivisibile l´orientamento maggioritario in dottrina (v. M. Lazzara, Danno da vacanza rovinata e quantificazione del risarcimento, in “Dir. Tur.” 2005, 233; T. Serra, Inadempimento del contratto di viaggio e danno da vacanza rovinata, in “Giust. Civ.” 2000, I, 1207) e in giurisprudenza (Giudice di Pace Osimo 19 settembre 2007).

Nel caso di perdita di bagaglio durante un trasporto aereo inserito in un pacchetto turistico, deve essere riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, consistente nel non aver potuto pienamente godere la vacanza come occasione di riposo e di divertimento per migliorare le proprie potenzialità e condizioni di vita.
(Il Civilista 2009 n. 6, 52; Giudice di Pace Bari, Sez. VI, 2 aprile 2007).

È risarcibile il danno non patrimoniale di tipo esistenziale richiesto in via equitativa dal viaggiatore in quanto, pur considerando le differenti sensibilità dei singoli, si ritiene oggettivamente giustificabile il suo riconoscimento a titolo di ristoro del danno da vacanza rovinata, riconoscibile anche in mancanza di un´ipotesi di reato, per l´indubbio pregiudizio e disagio sopportato dal medesimo viaggiatore conseguente alla forzata rinuncia al viaggio programmato, e quindi, all´occasione di svago e divertimento, a cui deve aggiungersi il ristoro del fastidio e del malumore procuratogli dall´interruzione del viaggio e dalle ore di attesa in aerostazione senza informazioni certe.
(Il Civilista 2009 n. 6, 53; Trib. Milano 28 settembre 2006)

Posto che il danno non patrimoniale da vacanza rovinata è risarcibile anche nell´ipotesi in cui il legale rappresentante dell´agenzia di viaggi, resosi irreperibile, sia venuto meno agli obblighi assunti nei confronti di quanti per suo tramite avevano acquistato biglietti di viaggio, non consegnando loro i documenti necessari alla partenza, sì da precludere ad alcuni dei consumatori di fruire della vacanza e provocando comunque disagi, sussistono i presupposti per concedere, sino alla concorrenza degli importi in cui è quantificabile il pregiudizio complessivo subito da ciascuno dei contraenti (comprensivo del danno da vacanza rovinata e della perdita patrimoniale corrispondente alle somme anticipate per i biglietti), il sequestro conservativo dei beni appartenenti alla società che gestisce l´agenzia e ai suoi soci.
(Il Civilista 2009 n. 6, 53; Giudice Pace di Benevento 9 luglio 2003).

Il c.d. danno da vacanza rovinata, derivante dall´inadempimento dell´organizzatore a quanto da lui promesso nelle proprie locandine e con un contratto stipulato dal turista per trascorrere un periodo volto al superare e scaricare le tensioni del vivere quotidiano, va qualificato come danno non patrimoniale da risarcire integralmente con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. (Il Civilista 2009 n. 6, 53) che individua nel danno da vacanza rovinata una natura non patrimoniale.

Tale qualificazione comporta, quindi, la necessità di valutare il risarcimento del danno da vacanza rovinata in base al disposto dell´art. 2059 c.c., che limita la risarcibilità del danno non patrimoniale ai soli casi determinati dalla legge. Tali casi, secondo l´orientamento dominante, venivano individuati, in base all´art. 185 c.p., nelle sole ipotesi di reato.

Secondo la Suprema Corte, il danno non patrimoniale comprende tanto il danno biologico, quanto il danno morale, quanto, ancora, il danno esistenziale.
(Cass. civ., Sez. Un., 24 marzo 2006, n. 6572).

Il danno non patrimoniale include in sé tanto il danno biologico quanto il danno morale, quanto, ancora, il danno esistenziale (…), il danno non patrimoniale è, comunque, risarcibile qualora vengano in rilievo valori personali costituzionalmente garantiti, con conseguente esclusione della riserva di legge di cui all´art. 2059 c.c. (Cass. 31 maggio 2003, n. 8828).

Pertanto, il pregiudizio subito dal turista è riconducibile al danno non patrimoniale, quantificabile ex art. 1226 c.c., il riferimento normativo che ne giustifica la risarcibilità ai sensi dell´art. 2059 c.c. è individuabile nell´art. 2 Cost.
Nell´ambito del danno non patrimoniale, la giurisprudenza maggioritaria ha ricondotto il danno da vacanza rovinata al danno morale (Giudice di Pace Roma 12 dicembre 2007

In caso di smarrimento del bagaglio durante un trasporto aereo, il danno da vacanza rovinata non può sussumersi nel danno esistenziale, posto che lo smarrimento del bagaglio non concreta una permanente alterazione delle abitudini e degli interessi di relazione del soggetto leso. Si tratta invece di danno morale, risarcibile nella specie in quanto arrecato in violazione del diritto costituzionalmente garantito (art. 2 Cost.) a esplicare la propria personalità anche in vacanza.
(Il Civilista 2009 n. 6, 52; Trib. Marsala 14 aprile 2007).

Il danno da vacanza rovinata non può sussumersi nella specie del danno esistenziale, ma è un vero e proprio danno morale, che può essere risarcito in quanto trattasi di danno arrecato in violazione del diritto costituzionalmente garantito (ai sensi dell´art. 2 Cost.) a esplicare la propria personalità anche in vacanza.
Il Civilista 2009 n. 6, 53; Trib. Pesaro 10 settembre 2006; Trib. Monza 6 settembre 2005

Il consumatore-viaggiatore che nel corso della vacanza non ha trovato dei servizi confacenti col proprio stato di handicappato, secondo le condizioni pattuite, ha diritto ad essere risarcito per il disagio provato nel corso del viaggio. Si tratta del cosiddetto danno morale da “vacanza rovinata”.
Il Civilista 2009 n. 6, 53; Trib. Roma 26 novembre 2003; Trib. Roma 19 maggio 2003; Giudice di Pace Lecco 13 marzo 2002; C. Giust. CE, Sez. VI, 12 marzo 2002.

L´art. 5 della direttiva n. 90/314/CEE, relativa ai viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”, dev´essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall´inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.
(Il Civilista 2009 n. 6, 53).

Tuttavia, non mancano pronunce che si riferiscono al danno esistenziale (Trib. Bologna, Sez. II, 7 giugno 2007; Giudice di Pace Bari, Sez. VI, 2 aprile 2007, n. 2937; Giudice di Pace Casoria 7 settembre 2005) o al danno biologico (Giudice di Pace Siracusa 26 marzo 1999.

Nel caso di inadempimento del contratto di viaggio da parte dell´organizzatore di viaggio che abbia comportato il mancato godimento delle utilità promesse è risarcibile anche il danno da vacanza rovinata, che costituisce un danno non patrimoniale assimilabile al danno biologico e va inteso come pregiudizio subito dalla salute dell´individuo, avuto riguardo alla proiezione negativa nel suo futuro esistenziale delle conseguenze dell´evento dannoso.
Il Civilista 2009 n. 6, 53).

Il regime di responsabilità in cui si inserisce il danno da vacanza rovinata
Secondo la distinzione tradizionale, la responsabilità è contrattuale se le parti sono unite da un rapporto obbligatorio (precedente al verificarsi del danno) e una di esse risulta inadempiente, mentre è extracontrattuale se i soggetti sono fra loro estranei, quindi non sono legati da alcun rapporto obbligatorio.
Il danno da vacanza rovinata è riconducibile nell´ambito della responsabilità contrattuale, in quanto è determinato dall´inadempimento di una delle prestazioni a carico del tour operator, o dell´intermediario-venditore, o del fornitore di servizi turistici. È, quindi, ravvisabile un rapporto obbligatorio antecedente al verificarsi del danno.
In tal senso è orientata la giurisprudenza maggioritaria che individua nel danno da vacanza rovinata un danno da inadempimento contrattuale (Trib. Saluzzo 25 febbraio 2009).

Il danno da vacanza rovinata trova il suo fondamento normativo nell´art. 95 del Codice del consumo, dal quale si trae la regola della risarcibilità di ogni pregiudizio diverso dal danno alla persona derivante dall´inadempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sull´operatore turistico.
(Il Civilista 2009 n. 6, 54; Trib. Pesaro 10 settembre 2006)

I disagi sopportati dal turista a causa dell´inadempimento di obblighi contrattuali del “tour operator” configurano un danno di c.d. vacanza rovinata, inteso quale danno morale, consistente nello stress e nel minor godimento della vacanza, fermo restando la possibilità per il “tour operator” di agire in rivalsa nei confronti del terzo prestatore di servizi di cui si sia avvalso nell´organizzazione del pacchetto turistico.
Il Civilista 2009 n. 6, 52; Trib. Napoli 26 febbraio 2003

È risarcibile, costituendo il c.d. danno contrattuale da vacanza rovinata, il pregiudizio subito da coloro che, nel corso di una crociera su una nave turistica, sono alloggiati in cabina il cui impianto di aerazione è mal funzionante.
(Il Civilista 2009 n. 6, 54; Giudice di Pace Ravenna 20 maggio 2002).

Inoltre, è stata affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale (Trib. Bologna, Sez. II, 7 giugno 2007)

Il danno da vacanza rovinata, è danno esistenziale: si tratta di un pregiudizio al benessere psicologico che ogni persona ricerca nell´intraprendere un periodo di vacanza, pregiudizio che si aggiunge ai patimenti direttamente legati all´infortunio subito e che ha impedito all´attrice di conseguire quegli obiettivi di svago e riposo che si era prefissata al momento dell´acquisto del pacchetto turistico. Dunque si tratta di un pregiudizio al benessere “che si aggiunge ai patimenti direttamente legati all´infortunio” e che in concreto consiste nel non aver ottenuto dalla vacanza l´obiettivo prefissato: ovvero, non si tratta tanto di una sofferenza subita, bensì piuttosto di un “mancato guadagno” sul piano del benessere e della qualità della vita, cioè la mancata acquisizione degli effetti di qualità della vita che avrebbe dovuto apportare la vacanza.
(Il Civilista 2009 n. 6, 53; Trib. Verbania 23 aprile 2002)

Consentendo così di concludere che, in ambito contrattuale, non sono risarcibili solo i danni patrimoniali. Al riguardo, deve anche considerarsi che tale conclusione trova una conferma nell´art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell´obbligazione può realizzare anche interessi non patrimoniali, purché suscettibili di valutazione economica.

Fonte DE IURE – Giuffrè
A cura della segreteria dello studio dell´Avv. Fabio Collavini

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