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La nozione di “ritardo del volo” va ricavata dal contesto del regolamento n. 261/2004. Si ha ritardo e non cancellazione quando lo slittamento dell´orario non altera la programmazione originaria del volo. Posta a confronto con la gravità dei danni e dei disagi subiti dai passeggeri, la situazione del volo ritardato non differisce da quella del volo cancellato. Il silenzio del regolamento sul diritto alla compensazione pecuniaria nel caso di volo ritardato è colmabile alla luce degli obiettivi per cui il regolamento medesimo è stato adottato. Poiché le situazioni da trattare allo stesso modo riguardano danni risultanti da una “perdita di tempo” e poiché la compensazione pecuniaria per volo ritardato sussiste alle stesse condizioni di quella per volo cancellato, la “perdita di tempo” rilevante al riguardo si ha quando i passeggeri giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l´orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo . Il fatto che in tema di voli ritardati il regolamento n. 261/2004 preveda particolari forme di assistenza non incide sull´idoneità della compensazione pecuniaria a risarcire i danni causati al passeggero in quanto assistenza e risarcimento hanno finalità diverse. Il diritto alla compensazione viene meno di fronte a circostanze eccezionali, vale a dire quando il ritardo dipende da cause non imputabili al vettore perché sottratte al suo effettivo controllo.
(sentenza: Sturgeon e altro C. Condor Flugdienst GmbH/Bock e altro) Avv. Fabio Collavini
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