Da Milano a Roma, da Napoli a Catania si susseguono le sentenze sul danno da vacanza rovinata correlato ad un ritardo aereo.
Le sentenze dei giudici di pace italiani, le cui pubblicazioni rimangono tuttavia isolate, centrano in modo sempre più costante il principio eliminando i precedenti errori nell’argomentazione giuridica e logico – interpretativa;
Una corretta disamina del codice del consumo (Dlgs. 206/05) che, come noto, disciplina i pacchetti turistici ha infatti chiarito definitivamente la legittimazione passiva del tour operator, in caso di controversia determinata dall’inadempimento dei fornitori dei servizi “assemblati” da tale organizzatore di viaggi. Vengono pertanto destituite di fondamento tutte le difese strumentali degli organizzatori dei viaggi sul loro difetto di legittimazione.
Pertanto nel caso il fornitore del servizio inadempiente sia il vettore aereo che, partendo in ritardo, ha determinato la perdita di un giorno di vacanza, correttamente si dovrà chiamare in causa l’organizzatore del viaggio, con possibilità dello stesso di rivalersi nei confronti del vettore aereo inadempiente.
“L’art. 942 del codice della navigazione e l’art. 19 della Convenzione di Montreal (che disciplina i trasporti internazionali) statuiscono che il vettore è responsabile per danno da ritardo.
L’onere della prova circa l’assenza di responsabilità grava sul vettore ed è particolarmente oneroso, giacché anche in caso di guasto tecnico o mancata partenza a causa di condizioni atmosferiche avverse, può sussistere una colpa della compagnia aerea come confermato dalla oramai nota sentenza della Corte giustizia CE sez. IV – N 402/09 : si pensi ad un guasto correlato alla mancata corretta verifica da parte del personale di manutenzione o anche ad un pilota che, per eccessiva prudenza, decida di non partire in condizioni meteorologiche che avevano permesso il decollo di aerei dello stesso tipo”.
Tuttavia, nonostante questo quadro normativo e giurisprudenziale, i turisti/passeggeri stentano ad instaurare azioni giudiziarie dirette ad ottenere il risarcimento del danno, forse a causa di una carente informazione e a costi eccessivamente onerosi di assistenza turistica.
Se hai avuto problematiche relative al trasporto aereo o al tuo viaggio organizzato, contattaci senza alcuna esitazione.
Avv. Fabio Collavini