L´attesa di poco più di un´ora senza informazioni sulla partenza dell´aereo costituisce uno stress tale da essere risarcito. Nonostante la Corte di Giustizia europea abbia da tempo eliminato ogni dubbio sull´applicazione del Reg. Ce 261/04 e sulla risarcibilità anche del ritardo aereo, è doveroso rappresentare che il Giudice di Pace Italiano aveva già stabilito, con un orientamento pressoché costante, che in caso di ritardo del vettore aereo di circa un´ora e trenta minuti, al passeggero vittima di tale ritardo doveva essere riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni da valutarsi in via equitativa nella misura di Euro 300,00.
Ed infatti, anticipando le ultime decisioni della Corte Europea anche il tanto criticato Giudice di Pace italiano ha correttamente esaminato i profili meno chiari della norma, confermando che il disagio causato dal mancato rispetto dell’orario contrattualmente programmato può porre il passeggero in una condizione di indubbio pregiudizio psico-fisico, tale da determinare un equo risarcimento.
Tra le tante pronunce il Giudice di Pace di Sant´Anastasia nella fattispecie di ritardo aereo di circa un´ora e trenta minuti ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno derivante dallo stress di natura psico-fisica, in favore del passeggero al quale non è stata fornita alcuna informazione circa i motivi che hanno determinato il ritardo, né è stato fornito un pasto caldo al passeggero vittima del ritardo del vettore aereo.
Tale principio, che si basa sulla normativa comunitaria richiamata anche nella Carta dei diritti del Passeggero, prevede che: “il passeggero deve ricevere informazioni dalla compagnia aerea, dal suo rappresentante o tramite il soggetto che fornisce l´assistenza passeggeri, sul ritardo e sulle cause contestualmente alla conoscenza delle stesse da parte degli organismi preposti e, comunque, entro la prevista ora d´imbarco. Successivamente le informazioni saranno fornite almeno ogni 30 minuti”.
[Giudice di Pace di Sant´Anastasia – sentenza n.2779/2006]
Avv. Fabio Collavini