Verrà presto passato al vaglio dei Giudici della capitale l´argomentazione logico giuridica elaborata da parte dell´Avv. Fabio Collavini in merito al limite di ritardo aereo indennizzabile ai sensi della normativa europea (Reg. Ce 261/04 e Convenzione di Montreal) con riferimento ai nuovi orientamenti comunitari proposti dalla sentenza della Corte Di Giustizia Europea: Sturgeon e altro C. Condor Flugdienst GmbH/Bock e altro).
Ebbene, a detta dell´Avvocato romano, l´illuminante sentenza della Corte di Giustizia Europea, apre un´ulteriore e più ampia prospettiva di analisi sul “risarcimento e sulla compensazione” del danno da ritardo aereo, che dovrà essere valutato ,per il futuro, (la duplicazione del tempo di volo), pertanto, se correttamente valutato, avrà la medesima valenza del ritardo di 10 ore verificatosi sulla tratta Roma – New York (R-N.Y Km 6640), sul presupposto che il tempo stimato di viaggio di tale volo internazionale è, per l´appunto, di circa 10 ore. In entrambe le fattispecie si verifica un ritardo corrispondente al doppio del tempo previsto per la percorrenza delle rispettive tratte aeree. Applicando a tale lineare constatazione “logica giuridica” l´Avv. collavini ha in tal modo dimostrato tale “equazione”:
R-C: 1.25h= R-N.Y. : 10h
Se in ossequio alla decisione della Corte di Giustizia Europea per prevedere l´applicazione del reg. 261/04 su volo internazionale (come ad esempio Roma – New York) si deve verificare un ritardo di almeno 3 ore, è possibile affermare sempre ricorrendo alla logica giuridica:
Km 6640 : 3 ore = Km 777: x = X
Dove X è il ritardo su tratta nazionale che rende possibile la compensazione pecuniaria, con riferimento alla tratta Roma – Catania
X = 35,10 minuti
Pertanto, in base a quanto previsto dal nuovo orientamento comuniario, in caso di un ritardo del vettore sulla tratta nazionale da Roma a Catania il limite oltre il quale la compagnia aerea deve disporre il pagamento di Euro 250 è di 35 minuti e 10 secondi.
Verrebbe in tal modo dimostrato che in caso di ritardo aereo su volo nazionale di “minima entità” ed in ogni caso superore al doppio della tempistica di volo, il passeggero avrà diritto per il principio di univocità del giudizio alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, direttamente in aeroporto la compensazione pecuniaria (rectius indennizzo) già predeterminato e forfetariamente indicato di almeno Euro 250,00, salvo risarcimento del danno.
Cadrebbero in tale prospettiva, tutte le tesi difensive rappresentate da parte delle compagnie aeree forndate su di un minimo di almeno 3 ore per legittimare la domanda del passeggero a veder corrisposta la compensazione pecuniaria prevista dalla normativa comunitaria.
Da ultimo l´intuizione sopra rappresentata appare di logica percezioni atteso che, contrariamente, ove si considerasse il limite di tre ore od anche quello di due ore per disporre l´indennizzo si attuarebbe una discriminazione dei voli nazionali (praticamente mai risarcibili) a differenza dei ritardi verificatisi su voli internazionali.
Dott.ssa Arianna Birolo