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Il trasporto aereo ed in particolare la specifica fattispecie del risarcimento del danno da ritardo e cancellazione del volo, è disciplinata da una serie di normative internazionali.

Tali norme derogano ai principi dell’ordinamento interno.In sostanza non si applica la legge italiana ma quella europea ed internazionale.

Queste norme hanno la finalità di tutelare i molteplici diritti ed interessi personali di coloro che per svago, lavoro o necessità, acquistano un biglietto aereo.

Perché on line si legge solo “diritto alla compensazione pecuniaria”.

Non bisogna pensare che in caso di ritardo aereo, si abbia diritto solo alla compensazione pecuniaria.

È anzi è necessario contrastare l’appiattimento dei diritti del passeggero da parte delle compagnie aeree e da coloro che per interessi imprenditoriali si limitano ad offrire servizi limitatamente a tale voce.

Nel caso di ritardo aereo o cancellazione di un volo, intervengono tutele di natura, patrimoniale, morale, costituzionale in favore del passeggero, in quanto individuo, che non possono essere racchiuse o limitate in un importo fisso e predeterminato.

Tuttavia nel web viene sempre più spesso pubblicizzato il diritto del passeggero ad ottenere solo una compensazione pecuniaria di 250,400 o 600 euro, indipendentemente da quanto realmente accaduto e all’effettiva gravità del ritardo.

Deve essere rammentato, infatti, che il Regolamento Ce 261/04, per sua natura residuale, è limitato a fornire una mera anticipazione del risarcimento del danno, tra l’altro, solo con riferimento a voli con connessione Europea.

Tale regolamento, attesa la sua limitata applicazione, non può essere utilizzato, pertanto, quale unico metro di giudizio per la valutazione e quantificazione del danno.

La tutela generale del passeggero ha ben altra portata e trova conferma nel processo di “omogeneizzazione” determinato dalla ratifica della Convenzione di Montreal, che, nel prevedere un limite risarcitorio di 4694 DSP (circa 5.500 euro) garantisce la tutela di ogni pregiudizio connesso al ritardo aereo, attraverso una attenta valutazione della gravità del ritardo.

Ma allora perché molte società che offrono servizi on line si limitano a richiedere solo la compensazione pecuniaria di Euro 250.

In via di massima la scelta di richiedere la sola compensazione pecuniaria risiede in una mancanza di esperienza del settore del trasporto aereo e nel diritto turistico in generale.

È tuttavia, evidente che richiedere il minimo previsto da un regolamento comunitario, senza alcuna analisi specifica limita i diritti del passeggero, creando un servizio meccanico in violazione del risarcimento previsto dalla legge.

È dunque importante studiare i profili della normativa e supportare i diritti dei passeggeri.

I vettori aerei differenziono infatti i risarcimenti a secondo delle domande di risarcimento per cancellazione di un volo e ritardo grave.

Chi opera nel settore del “risarcimento del danno da trasporto aereo” conosce l’orientamento della giurisprudenza comunitaria.

Anche i giudici hanno cominciato a manifestare “maggiore coraggio” nell’accertamento e riconoscimento delle conseguenze pregiudizievoli scaturenti da un volo cancellato o ritardato.

Il Tribunale di Roma, ad esempio, nel 2020 e del 2021 ha riconosciuto per un ritardo di 24 ore un risarcimento di Euro 3.200.

Il Tribunale di Torino e di Tieste, hanno riconosciuto il danno da ritardo aereo per un importo di 1.600 euro.

Non bisogna confondere pertanto il danno morale da ritardo aereo con quello esistenziale.

È dunque necessario affidarsi nella scelta del professionista o del servizio di assistenza ad esperti del diritto turistico.

Solo in questo modo personalizzerai la tua richiesta di assistenza per ritardo aereo.

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