Rimasti infruttuosi i tentativi di un passeggero di ottenere il risrcimento per lo smarrimento del proprio bagaglio da parte della Iberia, un passeggero italiano ha instaurato giudizio innanzi il Giudice di pace di Roma.
Iberia si è opposta alla domanda contestando il valore del bagaglio e la propria responsabilità.
Secondo il vettore aereo la responsabilità doveva ricadere sul gestore del servizio di trasporto aereo bagagli, affidato ad altra sociatà di Handling.
Con sentenza n. 14883/20 il Giudice di pace capitolino ha confermato la responsabilità della Iberia con condanna della stessa a risarcire l’importo di euro 1.400 ai sensi dell’art. 22 della Convenzione di Montreal.
Chiarisce il Giudice di pace, che in caso di smarrimento del bagaglio la compagnia aerea, ai sensi dell’art. 22 della Convenzione di Montreal, deve risarcire un importo fisso, qualificato sia a titolo di danno patrimoniale o morale) pari ad Euro 1131 DSP (1.400 euro circa).
Secondo il giudice di merito solo in caso di dichiarazione dei maggior valore da parte del passegegro prima dell’imbarco, sarebbe stato possibile chiedere importi superiori a 1131 DSP.
Pertanto, è stato confermato il pricipio secondo cui: “In mancanza di dichiarazione di maggior valore, la compagnia aerea, in caso di smarrimento del bagaglio, sarà tenuta a risarcire l’importo predeterminato di 1131 DSP (pari ad Euro 1.407,00), “rimanendo del tutto indifferente la natura del danno subito se limitato a tale importo”.
Nel caso avessi subito lo smarrimento del bagaglio, ricorda di denunciare subito lo smarrimento all’ufficio lost&found dell’aeroporto di arrivo e ritira il PIR poi penseremo a tutto noi.
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