In caso di cancellazione del volo, ritardo aereo e smarrimento del bagaglio è necessario affidarsi a professionisti con esperienza accertata nel settore del settore turistico e della navigazione aerea, attraverso un mandato direttamente conferito da parte del passeggero.
Il Giudice di pace di Roma, sez. 5, nella persona del Dott. Emilio Capossela, con una perfetta disamina del contratto di trasporto aereo e del rapporto passeggero – Compagnia aerea, ha confermato nella sentenza n. 7805 del 1° aprile 2021, che il richiamo all’istituto della cessione del credito per la tutela del passeggero, non possa prescindere da specifiche caratteristiche formali e sostanziali.
L’esigenza di un chiarimento da parte della magistratura, è sorta dalle eccezioni avanzate da parte di molti vettori aerei come Vueling, Iberia, Emirates, Volotea, Tap, Blue panorama, Wizzair, sulla validità di un documento denominato atto di cessione di credito, quale strumento di legittimazione per l’azionamento di migliaia di giudizi in Italia nei confronti delle compagnie aeree, con meri fini speculativi.
La critica dei vettori aerei è stata volta ad evidenziare l’errata qualificazione come cessione di credito di un rapporto giuridico chiaramente identificativo di un mandato, in cui la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento Ce 261/04 veniva sostanzialmente intaccata in danno del passeggero ed in aperta in violazione dei principi tracciati da parte della Comunità europea a tutela dei viaggiatori.
Ebbene il Giudice di Pace di Roma con una sentenza estremamente chiara e puntuale, ha evidenziato, preliminarmente, i requisiti formali della documentazione prodotta da parte delle società che azionano massivamente tali contenziosi, per poi esaminare la “concreta esigenza di certezza a resistere in giudizio” da parte dei vettori.
In modo estremamente lineare il Giudice capitolino ha contestato la veste giuridica sia sostanziale che processuale delle società di servizi che operano attraverso la cessione del credito, in violazione dei diritti dei passeggeri e delle compagnie aeree stesse.
La conclusione, assolutamente condivisibile, è che tale modus operandi basato sull’improprio richiamo a tale istituto, ove non supportato da rigide formalità e presupposti, non avrebbe permesso in caso di pagamento, di garantire la compagnia aerea, non essendo richiamabili gli effetti liberatori tipici della cessione del credito.
Trapela, evidente, nell’obiettiva analisi del Giudice di pace di Roma, l’interesse ad una tutela trasparente e collaborativa sia nelle fasi stragiudiziali che nell’eventuale giudizio, basata su principi di diritto finalizzati a garantire i diritti minimi della compensazione pecuniaria previsti dalla normativa comunitaria.
Deve dunque essere rivolto un plauso particolare, per l’indagine svolta da parte del giudice di pace di Roma, a conferma di un concreto ed attuale interesse verso i diritti dei passeggeri, meritevoli di una tutela professionale ed aggiornata, capace di esaminare la fattispecie concreta, senza incorrere in meccanismi speculativi, in danno di un settore che necessita di una collaborazione tra passeggero e compagnia aerea al fine di una veloce ripresa.
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