La cassazione con riferimento al rapporto tra danno patrimoniale e non patrimoniale nella sentenza 24044 del 13 novembre 2009, ha stabilito che l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di quest’ultimi.
Il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale. Nel nostro sistema il cosiddetto danno da vacanza rovinata viene oramai ricompreso nell’ipotesi di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quello morale (Diritto e Giustizia, 2009).
Risulta legittima pertanto la richiesta del turista danneggiato che richieda sia il danno morale, sia lo specifico danno da vacanza rovinata.
Avv. Fabio Collavini