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Sentenza N.9734/20 Giudice di Pace di Roma

Quali sono i diritti del passeggero in caso di cancellazione del volo e di ritardo prolungato? Che diritti ha il consumatore che si trova ad attendere in aeroporto la partenza del proprio volo? Cosa spetta al passeggero in caso di grave ritardo e/o overbooking? Quando la Compagnia può rifiutare il pagamento della c.d. “compensazione pecuniaria”? Può la Compagnia aerea negare il risarcimento del danno da ritardo aereo?

A tutte le suddette domande risponde la sentenza del Giudice di pace di Roma che condanna Vueling a risarcire l’importo di Euro 1.750 Euro in favore di un passeggero.

FATTO

L’attore, nell’estate 2019, acquistava un biglietto con la compagnia aerea Vueling da IBIZA a OLBIA. Vueling, senza preavviso e all’ultimo momento, cancellava il volo, abbandonando i passeggeri in aeroporto per 24 ore, senza alcuna assistenza.

Solo dopo una notte trascorsa in aeroporto, senza alcuna assistenza, i passeggeri venivano imbarcati su di un volo diretto, tuttavia, verso il differente aeroporto di Alghero.

Il passeggero arrivava a destinazione, quindi, con ben 24 ore di ritardo e senza avere ricevuto alcuna assistenza. Inoltre, VUELING si rifiutava di corrispondere la compensazione pecuniaria e il dovuto risarcimento, previsti dal Regolamento (CE) 261/2004 e dalla Convenzione di Montreal in caso di ritardo dei voli.

Per tale ragione, il passeggero malcapitato si rivolgeva al Giudice di Pace di Roma, chiedendo tutela dei propri diritti ed in particolare il risarcimento per quanto accaduto. Il Giudicante riteneva di accogliere tutte le domande attoree, stante la piena ed assoluta responsabilità di VUELING per il disservizio contestatole, per i motivi di cui in seguito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quali sono i diritti del passeggero in caso di cancellazione del proprio volo?

Nella sentenza in commento il giudice di pace di Roma conferma che ai sensi dell’art. 5 del Regolamento (CE) 261/2004, “in caso di cancellazione del volo ai passeggeri interessati:

  1. è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’art. 8 (…);
  2. è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’art. 9, par. 1, lett. a) e dell’art. 9 par. 2;
  3. spetta la compensazione pecuniaria del vettore operativo a norma dell’art. 7”.

Secondo il suddetto art. 7 “i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a € 250,00 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km. Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo”.

Ai sensi dell’art. 8 spettava al passeggero l’imbarco su un volo alternativo. Nel caso in esame, la Vueling non ha offerto al passeggero un volo alternativo a quello cancellato, imponendo un volo sulla differente destinazione di Alghero, con tutti i disagi connessi.

Ex art. 9 spettava inoltre al passeggero assistenza consistente nella fornitura di pasti e bevande, in congrua relazione alla durata dell’attesa, oltre al diritto di effettuare due chiamate telefoniche o messaggi via telex o fax o posta elettronica, servizio assolutamente non posto a disposizione nel caso di cui alla presente sentenza.

Le “circostanze eccezionali” escludono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria.

Vueling, quale unica giustificazione sosteneva che l’improvvisa cancellazione del volo era dipeso da circostanze eccezionali, tuttavia non provava tale esimente.

Il Giudicante di Roma, contestando l’assenza di elementi probatori a supporto della difesa della compagnia aerea, condannava Vueling, sia alla compensazione pecuniaria dovuta in caso di cancellazione ove il volo arrivi a destinazione con 2 ore di ritardo, sia il risarcimento del danno morale da ritardo aereo ai sensi dell’art. 22 della convenzione di Montreal.

La sentenza in esame ha inquadrato correttamente il risarcimento del danno da ritardo, condannando la compagnia aerea sia a corrispondere:

La Compagnia aerea, in caso di ritardo grave può negare il risarcimento del danno supplementare?

Risulta pratica comune delle Compagnie aeree di offrire la sola compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo grave. Tuttavia secondo il recente orientamento giurisprudenziale in caso di ritardo di elevata gravità, spetta al passeggero anche il danno supplementare, previsto dall’art. 22 della convenzione di Montreal.

Nel caso in esame, Vueling ha negato la riprotezione del passeggero su un volo alternativo, come previsto dalla normativa vigente, offrendo, quale unica soluzione, un volo su di un altro aeroporto e costringendo il passeggero a raggiungere la destinazione finale in pullman, con oltre 24 ore di ritardo. Questo ulteriore aspetto, spiega il Giudicante, è fondamento dell’ulteriore richiesta di risarcimento del danno morale e del danno rappresentato dai disagi subiti dal passeggero, a causa della tipologia di viaggio che ha dovuto affrontare.

Il giudice di pace ha dunque condannato Vueling all’importo di Euro 1.750 qualificando in 1.500 il danno morale da ritardo aereo, per l’elevata gravità dell’accaduto.

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