A causa dell’elevato numero di cancellazioni nel periodo delle festività di fine anno, il web ed ogni blog sul turismo riporta notizie sui diritti dei passeggeri e su come comportarsi per ottenere il rimborso del biglietto aereo.
I passeggeri ed i viaggiatori in generale, oltre ad aver dovuto rinunciare al viaggio si trovano costretti a dover instaurare migliaia di contenziosi per ottenere la restituzione del prezzo versato al vettore aereo o all’agenzia di viaggio.
QUALI SONO I PRINCIPI GENERALI
Più di un milione di italiani ha contratto il covid 19, dovendo rinunciare al viaggio programmato nel rispetto delle direttive governative.
È evidente, che dichiarare di avere il Covid rende automaticamente impossibile la fruizione di un volo o la partenza per un viaggio.
Eppure le compagnie aeree, gli alberghi e gli organizzatori dei viaggi tendono a non rimborsare i viaggiatori.
Si è già denunciata la condotta della Ryanair con riferimento ai voli per la Giordania, che, nonostante le critiche dei passeggeri, sta continuando a trattenere indebitamente gli importi dei biglietti aerei non fruiti affermando che il Covid non sia una “malattia non grave”.
Seppure l’Enac non abbia ancora provveduto a sanzionare la condotta di molti vettori aerei, manifestando un insolito disinterese verso gli abusi delle compagnie aeree, è indubbio che in caso di test positivo al covid o di divieto di accesso d parte di uno stato, il vettore sia obbligato a rimborsare il costo del biglietto aereo.
COME COMPORTARSI IN CASO DI NEGATA RESTITUZIONE DEL PREZZO DEL BIGLIETTO O DEL VIAGGIO ?
In iternet si leggono le più disparate teorie e consigli per recuperare i soldi indebitamente trattenuti dai vettori aerei e dalle agenzie di viaggio.
Ebbene, facendo chiarezza, basterà ricordare che il Covid 19, così come una malattia infettiva o altra patologia invalidante, determinano ai sensi dell’art. 945 del codice della navigazione il diritto del passeggero alla restituzione del prezzo del bigliettoa ereo versato alla compagnia aerea.
Tale articolo richiama i principi generali del codice civile in tema di “impossibilità totale” stabilendo che nei contratti con prestazioni corrispettive la parte liberata per la soppravvenuta impossibilità della prestazione (il vettore aereo) deve restituire quella che ha già ricevuta, secondo le norme sula ripetizione dell’indebito.
Le compagnie aeree come confermato in piu arresti da parte della Corte di Cassazione (cfr 1584/18) non possono negare tale diritto richiamando l’applicazione della legge Irlandese, attesi i divieti della specifica normativa di serrore.
Il consiglio della Salvaviaggio in questi casi è di aderire al procedimento di rimborso stragiudiziale gratuito senza perdere ulteriore tempo.
LA TEMPESTIVITA’ E FONDAMEMNTALE
“Con questa procedura, grazie all’intesa tra i legali della Salvaviaggio e gli uffici della maggiori compagnie aeree (Ryanair, Vueling, Easyjet, Volotea, Emirates, Delta, iberia, Volotea, Wizz Air, lufthansa), è possibile risolvere agevolemnte la risoluzione delle controversie“.
La situazione non cambia per le strutture alberghiere.
La chiusura di un paese per lock down e la conseguenza chiusura degli alberghi, obbliga la restituzione del prezzo della prenotazione.
Medesimo obbligo restitutorio sussiste per i viaggi all inclusive, in cui ovviamente la finalità turistica rafforza il principio restitutorio legato alla risoluzione del contratto.
COSA SUCCEDE SE IL VIAGGIATORE DECIDE DI NON PARTIRE
Ci possono anche essere casi in cui nonostante l’assenza di limitazioni oggettive o soggettive, il viaggiatore decida di rinunciare al viaggio spontaneamente.
In queste situazioni si configura la fattispecie del recesso volontario, applicandosi i principi contrattuali legati alla speciofica prestazione.
Nel trasporto aereo si applicherà l’art. 946 del Codice della Navigazione e il passeggero avrà diritto alle restituzione solo delle tasse aeropoirtuali.
In alcuni rari casi le compagnie aeree utilizzano contratti con la possibilità di modificare la data di partenza attraverso il pagamento di una fee, ma non prevedono la rinuncia con restituzione del prezzo.
Nei viaggi all inclusive, si applicheranno le condizioni contrattuali legale alla rinincia al viaggio.
Negli alberghi, in assenza di specifica policy, il viaggiatore potrà richiedere la restituziuone del prezzo versato, altrimenti se il contrato alberghiero presenta clausole di recesso progressive, andranno applicate quest’ultime.
COSA FARE ALLORA PER PREVENIRE IL RISCHIO DEL NEGATO RIMBORSO
Al momento il miglior consiglio è quello di sottoscrivere una assicurazione che rimborsi il costo del viaggio non fruito, libera da condizioni o clausole capestro.
La maggiorparte delle polizzze infatti presentano clausole oscure che poi impediscono l’effettivo rimborso.
In sede di acquisto di tale polizza assicurativa deve essere ben chiero che l’assicurazione rimborserà a prima richiesta del viaggiatore il prezzo del biglietto aereo o del viaggio, senza necessità di condizioni.
Se non hai sosttoscritto un acopertura assicurativa, ti consigliamo di richiedere con urgenza il rimborso di quanto versato convertendo l’eventuale voucher in denaro.
Se hai un voucher o se stai incontrando difficolta ad ottenere la restituzione del prezzo del tuo viaggio o del volo acquistato contattaci immediatamente, saremo lieti di assisterti.
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