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Il caso in esame riguarda la domanda risarcitoria di una coppia di turisti i quali, durante il proprio viaggio di nozze, sono stati vittime dello smarrimento del bagaglio da parte del vettore sul volo Roma Cancun.

I neo sposi hanno rivolto la propria domanda edottenuto il richiesto risarcimento del danno, direttamente nei confronti della compagnia aerea, senza nulla chiedere al Tour operator organizzatore del viaggio a Cancun.
Nonostante l’evidente responsabilità del vettore, tale vettore aereo, convenuto in giudizio ha conntestato il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, avendo gli attori acquistato “un pacchetto turistico tutto compreso“, essi, a mente della normativa specifica a tutela dei viaggi organizzati, avrebbero potuto convenire esclusivamente il venditore ovvero l’organizzatore del viaggio.

Il Giudice di Merito, correttamente, ha ritenuto l’eccezione totalmente infondata.

Contrariamente a quanto sostenuto della compagnia aerea, infatti, la normativa sui viaggi organizzati,  non istituisce affatto una “legittimazione passiva” esclusiva in capo all’organizzatore od al venditore di un viaggio tutto compreso, ma si limita a prevedere che essi possano essere convenuti in giudizio per il mancato od inesatto inadempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, facendo salvo il loro diritto di rivalersi nei confronti dei prestatori di servizi di cui si sono avvalsi.

La legge non dice (né potrebbe dire, a pena di violazione palese degli artt. 3 e 24 della Costituzione) che al consumatore è precluso di rivolgere direttamente le sue richieste risarcitorie al diretto autore del danno, limitandosi a prevedere, in un’ottica di tulela del viaggiatore, una legittimazione concorrente del venditore ed organizzatore anche per i servizi non direttamente prestati da costoro, ma dagli stessi “scelti” per il cliente e con il medesimo pattuiti.

E POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE AL VETTORE AEREO?

L’attuale orientamente giurisprudenziale conferma che “il viaggiatore ha diritto a un´azione diretta contro terzi responsabili per un indennizzo totale o complementare del pregiudizio da lui subito”.

Pertanto, puo essere liberamente citato in giudizio il vettore aereo in caso di smarrimento del bagaglio nel corso di un viaggio organizzato.

D’altro canto, anche volendo esulare sul chiaro ed incontestabile richiamo normativo, il ragionamento di tale vettore appare privo di logica.

Tale ipotesi infatti, determinerebbe una c.d. isola felice per il Vettore aereo che opera voli charter il quale non potrebbe mai essere chiamato a rispondere in via diretta del proprio inadempimento da parte del passeggero.

È evidente che la ratio sottesa alla normativa turistica è quella di agevolare il consumatore, offrendogli un interlocutore diretto in termini di responsabilità al quale rivolgere le proprie pretese (anche) risarcitorie, conformemente al concreto atteggiarsi di un’operazione negoziale che, sul versante del consumatore, materialmente si realizza con l’intervento immediato e primario del venditore e/o dell’organizzatore dei viaggi organizzati.

Ed è del pari evidente che tale ratio può giustificare solo la previsione di una titolarità passiva concorrente del venditore ed organizzatore, ma non certo una sua irragionevole titolarità esclusiva in ipotesi di danni concretamente determinati dai fornitori di un servizio parted el pacchetto turistico.

Deve ritenersi, pertanto, che l’acquirente di un viaggio tutto compreso, al di là dell’azione contrattuale nei confronti del venditore od organizzatore, possa esperire un’azione risarcitoria direttamente nei confronti del vettore aereo (o di altro prestatore dei servizi acquistati con il pacchetto.

Il turista può dunque liberamente esperire l’azione contrattuale (in qualità di terzi beneficiari o protetti), come si ricava agevolmente dall’espressa menzione del contratto di acquisto del pacchetto turistico tra i fatti costitutivi della domanda.
Avv. Fabio Collavini

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