Queste sono alcune delle domande che quotidianamente vengono sottoposte dai passeggeri che chiedono assistenza.
Quante ore di ritardo per rimborso aereo?
Seppur si sia generalizzata il concetto che dopo 3 ore si abbia diritto al risarcimento del danno aereo tale risposta non è propriamente esatta.
Nel 2009, infatti, con la sentenza che ha definito il procedimento n. C-402/07 tra Alan Sturgeon e altri C. Condor Flugdienst GmbH/Bock, la corte di Giustizia europea ha confermato che il risarcimento del danno da ritardo aereo, in quanto tipicizzato, si configura allorquando la “perdita di tempo” sia rilevante ai fini del risarcimento minimo da trasporto aereo.
Il Giudice di Strasburgo, nella esigenza di superare le eccezioni delle compagnie aeree relative alla interpretazione degli artt. 5 e 6 del Reg. Ce 261/04, ha interpretato il citato regolamento comunitario tenendo conto non solo della lettera della legge, ma anche della “ratio legis” chiarendo definitivamente che la nozione del “lungo ritardo” debba essere equiparata alla cancellazione del volo del suddetto quindicesimo considerando.
La Corte ha ribadito che gli atti normativi comunitari devono essere interpretati in conformità ai principi fondamentali del diritto, fra i quali il principio della parità di trattamento, che esige, fra l’altro, che situazioni simili non siano trattate in modo diverso, salvo che ciò non risulti obiettivamente giustificato (sentenza Corte dl Giustizia CE 19/11/2009).
Ne consegue un’interpretazione estensiva della normativa in materia di compensazione pecuniaria, tenuto conto del fatto che il legislatore comunitario con il regolamento CE n. 261/2004 ha inteso garantire ai passeggeri degli aerei un elevato livello di protezione, a prescindere dal fatto che si trovino in una situazione di imbarco cancellato o ritardato.
La corretta lettura di tutti i passaggi che caratterizzato tale sentenza, chiarisce che la cancellazione ed il ritardo sono equiparati sotto il profilo risarcitorio così che l’art. 5 del Reg. Ce 261/04 sia la chiave di lettura per la valutazione dei ritardi di minima entità.
La Corte infatti nel passaggio principale conferma che i parametri minimi di ritardo già tipicizzati nell’art. 5 del reg. ce 261/04, per la cancellazione, si applicano anche ai casi di ritardo, per poi affermare che, fuori dai casi gia tipicizzati dalle equivalenza tra Cancellazione e ritardo, il principio generali prevede in tre ore, il c.d. limite della soglia di offensività, che determina in via automatica il risarcimento in favore del passeggero.
Non è dunque corretto affermare che la Corte di giustizia Europea abbia affermato che 3 ore sia il limite unico fissato dal legislatore per configurare il risarcimento del danno da ritardo o cancellazione con riferimento a tutte le tratte aeree, avendo la stessa espressamente chiarito che questo debba essere qualificato e quantificato in base alla effettiva distanza ed al relativo ritardo.
Attesa l’equivalenza del concetto di “Ritardo e di Cancellazione”, l’art 7 n. 2 afferma in modo estremamente chiaro che “se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:
- di due ore, per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km; o
- di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1500 e 3500 km;
- o c) di quattro ore, per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50 % la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.
Fascia Chilometrica della tratta | Coefficiente di offensività del ritardo | Risarcimento del danno c.d. compensazione pecuniaria |
Km 0 – km 1500 | 2 ore | Euro 250 |
Km 1500 – km 3500 | 3 ore | Euro 400 |
Km 3.500 – +++ | 4 ore | Euro 600 |
Si richiama sul punto la sentenza del Giudice di Pace di Roma sentenza n. 35653/17, che per un ritardo di poco più di due ore ha riconosciuto in favore dei passeggeri la compensazione pecuniaria di Euro 250 con riferimento ad un ritardo sulla tratta Roma Londra di 2 ore e 13 minuti.
Quanto ci mette la compagnia aerea rimborsare?
Questa domanda può avere molteplici risposte.
La possibilità di ottenere un risarcimento in una tempistica veloce dipende infatti dal tipo di domanda, da cosa è accaduto e dall’orientamento del vettore aereo. E’ evidente infatti che in caso di maltempo la compagnia aerea si opporrà alla domanda costringendo l’instaurazione di un giudizio.
Diversamente se dall’analisi della documentazione la responsabilità sia ascrivibile alla compagnia aerea, la media di un rimborso è tra le 2 e le 7 settimane. Salvaviaggio riesce in alcuni casi a ottenere risarcimenti lampo in meno di 48 ore, ma questa non è una regola.
Come chiedere rimborso per ritardo volo?
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