Nonostante i vettori aerei richiamino sempre il guasto tecnico quale causa di forza maggiore, i Giudici italiani hanno uniformemente aderito all’interpretazione della Corte di Giustizia Europea (Causa C-549/07, Wallentin-Hermann contro Alitalia) affermando che il vettore che cancella il volo richiamando motivi tecnici o di forza maggiore è sempre tenuto a fornire in giudizio la prova documentale, non di provenienza interna, dell’impedimento imprevedibile.
Unico metodo per sottrarsi all’obbligo risarcitorio, ove sia stata data tempestiva informazione al passeggero, è, dunque, provare la sussistenza di circostanze eccezionali e imprevedibili, che non potevano essere controllate in modo effettivo, pur agendo con la dovuta diligenza e adottando tutte le misure del caso.
Spetta al vettore aereo, di cui è stato allegato e dedotto l’inadempimento, dover fornire adeguata prova contraria, come, in generale affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella nota sentenza n. 13533/2011. Tale pronuncia conferma che in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, cioè l’inadempimento.
Pertanto, in assenza di tale prova, il vettore aereo sarà tenuto a corrispondere la compensazione pecuniaria e l’eventuale risarcimento del danno sofferto da parte del passeggero, anche con riferimento all’attesa in aeroporto trascorsa senza informazione e assistenza da parte della Compagnia aerea. Avv. Fabio Collavini Per qualsiasi informazione o assistenza compila i Nostri moduli o contattaci ai moduli indicati sulla Nostra sezione contatti. www.salvaviaggio.com