Oggi ti voglio parlare della tutela dei diritti del viaggiatore e della necessità di affidarti a professionisti ed esperti del settore turistico.
Nessuno si sta rendendo conto del lento, ma inesorabile, processo giurisprudenziale e normativo che sta praticamente eliminando la tutela dei diritti dei viaggiatori che subiscono disservizi gravi nel corso dei propri viaggi.
Mi riferisco ad una insensata disapplicazione da parte dei Giudici italiani della normativa speciale che tutela i diritti di chi viaggia per lavoro o vacanza.
Perché i giudici contrastano i principi posti a tutela dei viaggiatori.
Nonostante esistano specifiche norme comunitarie ed internazionali, i giudici, sempre più spesso, ritengono che i disservizi dei vettori aerei, degli albergatori o addirittura dei tour operator non siano meritevoli di tutela risarcitoria.
Il turista ed il fruitore del servizio di trasporto aereo che denuncia un grave inadempimento sono sempre trattati con diffidenza da parte degli organi giudiziari, in alcuni casi, subendo, addirittura la condanna a pagare le spese di giudizio in favore delle società che operano nel settore turistico.
“ ma come avvocato, prima si fa la vacanza e poi chiede il risarcimento?”
“… e vabbè…avvocato che danno vuole che abbia subito il passeggero per essere stato 24 ore in aeroporto…”
Questi sono i commenti di alcuni magistrati, che probabilmente non viaggiano o non si rendono conto della profonda incidenza dei servizi di trasporto sulla vita personale e lavorativa delle persone e dell’importanza del diritto a godere correttamente dei servizi indicati in un contratto di viaggio turistico.
Ritengo che, se esiste una norma ed un diritto tutelato dalla legge, chi decide debba valutare ogni profilo contrattuale della domanda, senza classificare come non importanti le problematiche denunciate in materia di diritto turistico.
Partiamo dal trasporto aereo
Il ritardo aereo grave è una delle problematiche che più incide sulla sfera personale di un passeggero che viaggia per lavoro o per vacanza.
L’uso del mezzo aereo, infatti, risponde a specifiche esigenze di programmazione dei propri interessi personali e lavorativi, che vengono disciplinati e tutelati nel contratto di trasporto.
Faccio riferimento ai ritardi gravi ed ingiustificati, in cui i passeggeri, per mere problematiche organizzative o commerciali dei vettori aeri, sono stati abbandonati senza alcuna assistenza in aeroporto, in alcuni casi costretti a dormire sui pavimenti in attesa di riprotezione.
Cosa faresti se dovendo arrivare a destinazione il lunedì mattina, la compagnia aerea, cancellando il tuo volo senza preavviso, ti lasciasse in aeroporto senza assistenza per una intera giornata?
Quale sarebbe la tua reazione se, avendo programmato un appuntamento a Milano alle 9 di mattina, fossi costretto a rimanere in aeroporto sino alle 2 del pomeriggio, senza alcuna spiegazione, perdendo la possibilità di prendere parte al tuo impegno personale.
Non serve un avvocato o un giudice per comprendere che disattendere un appuntamento (personale o lavorativo) a causa della cancellazione di un volo o di un ritardo aereo determini un pregiudizio.
A tale proposito la Corte di giustizia Europea con la Sentenza 83/11 ha confermato il diritto del passeggero a vedersi riconosciuto il danno morale da ritardo aereo in caso di accertata responsabilità del vettore.
Il principio è piuttosto elementare ed onestamente mi sembra anche corretto sotto il profilo causale e logico.
Ebbene, contrariamente al pensiero della Corte di Giustizia europea, la Cassazione ha affermato che la costrizione in aeroporto contro la propria volontà, determini un pregiudizio impalpabile che può essere risarcito solo in caso il passeggero riuscisse a provare un danno patrimoniale (da lucro cessante o danno emergente).
Sei confuso vero?
Anche io.
Seppure la Corte di Giustizia europea, rispondendo ad un quesito pregiudiziale abbia chiarito che nell’importo di 4694 DSP (pari a 5800 euro) debba essere riconosciuto anche il danno morale da ritardo aereo, la Cassazione Italiana ha deciso di escluderlo, ritenendo che il danno da ritardo aereo debba essere sempre connesso al “lucro cessante” ed al “danno emergente”, cioè al danno patrimoniale.
In sostanza, in assenza di un danno patrimoniale, non sarebbe configurabile alcuna tutela per colui che, obbligato per una intera giornata in aeroporto a causa di un disservizio della compagnia aerea non è in grado di dare una qualificazione patrimoniale al tempo inutilmente trascorso nello scalo aeroportuale o all’impegno personale perso.
Perdere una cena di lavoro o un evento come un matrimonio o anche un incontro personale a causa dell’inadempimento grave della compagnia aerea, per la Cassazione non determinerebbe un pregiudizio risarcibile, in quanto privo di una evidenza patrimoniale, nonostante la normativa lo preveda.
Tale irrazionale motivazione, tanto sbagliata quanto illogica, contrasta, infatti, con quanto affermato d parte della Corte di giustizia europea, nella sentenza 83/11 li dove conferma la risarcibilità del danno morale ex art. 22 della Convenzione di Montreal in caso di ritardo aereo.
Molti giudici italiani, probabilmente quelli che non viaggiano, ritengono, che in caso di ritardo aereo grave, sia dovuta solo la compensazione pecuniaria minima ed automatizzata di 250, 400 o 600 euro.
Tale allarmate pensiero, sta portando alla cristallizzazione del principio che, nei casi di non applicazione della Compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Ce 261/04, non sussisterebbe alcun diritto risarcitorio in capo al passeggero, in caso di ritardo aereo o cancellazione del volo.
Ti stai rendendo conto della gravità di quello che sto dicendo?
Ti farò alcuni esempi:
In caso di ritardo aereo di 3 ore, le compagnie aeree comunitarie, sono tenute a riconoscere in modo automatico al passeggero la compensazione pecuniaria minima di Euro 250 per voli nazionali, 400 per voli superiori a 1.500 e 600 per i voli intercontinentali.
In caso di ritardi di maggiore gravità, in cui il passeggero viene abbandonato senza assistenza per 18 o 20 ore l’art. 12 del Reg. Ce permette di accedere al risarcimento del danno morale e patrimoniale previsto dall’art. 22 della Convenzione di Montreal.
La Corte di giustizia europea, come detto, ha confermato che sotto il profilo morale il giudice dell’ordinamento prescelto potrà valutare in base ai parametri della normativa speciale il danno supplementare da ritardo aereo.
Tuttavia, i giudici italiani, in contrasto con l’evoluzione della norma e del chiarimento della CGUE, ritengono che il passeggero per ottenere il maggior danno morale debba dimostrare il pregiudizio “da lucro cessante o danno emergente”, patrimonializzando il pregiudizio morale.
Insensato vero?
Ma c’è ancora di peggio.
Coloro che scelgono di volare con con vettori aerei non comunitari, come ad esempio Deltà Airlines Emirates British Airways e molte altre compagnie aeree, per i voli di rientro in Italia non fruirebbero neppure della compensazione minima regolamento CE 261/04.
In questi casi a detta dei giudici italiani, il passeggero che subisse un ritardo grave di 10 20 o addirittura di giorni con l’aggravante di essere abbandonati in aeroporto, non avrebbe alcun diritto risarcitorio in quanto incapace di provare il danno da ritardo.
L’incongruenza del pensiero dei giudici italiani trova conferma nel fatto che in caso di volo di andata cioè con partenza dall’Italia, anche al vettore non comunitario verrebbe applicato il regolamento c’è 261/04, mentre per la tratta di rientro, sul medesimo aeromobile il passeggero non avrebbe diritto d alcun risarcimento nonostante l’art. 22 della Convenzione di Montreal ratificata dall’Italia preveda espressamente il danno da ritardo aereo sino all’importo massimo di 5.800 euro.
Si sta verificando, pertanto, un irrazionale scenario per cui, un volo con tre ore di ritardo da Roma A New York operato dalla Delta Airlines determinerebbe una compensazione pecuniaria di euro 600, mentre, con riferimento allo stessa tratta sul volo di rientro, il ritardo di oltre 24 ore con totale disinteresse verso l’assistenza dei passeggeri non determinerebbe alcun diritto degli stessi a richiedere il dovuto risarcimento seppur previsto dall’articolo 22 della convenzione di Montreal.
Questo schema ti aiuterà a comprendere meglio:
Milano New York = 3 ore ritardo = Euro 600
New York Milano = oltre 24 ore ritardo senza alcuna assistenza, nessun risarcimento.
L’ingiustificato pensiero dei giudici italiani sta determinando che le compagnie aeree non comunitarie, come ad esempio Air India, Delta, Emirates, American Airlines, Oman air nonostante la ratifica della Convenzione di Montreal da parte degli Stati appartenenti, non sarebbero mai soggette a risarcire il passeggero anche in caso di ritardo rilevante, in quanto non trovando applicazione il Reg. Ce 261/04, la richiesta risarcitoria ex art. 22 della Convenzione di Montreal, sarebbe preclusa dalla impossibilità di provare il danno morale da ritardo aereo d parte del passeggero.
Questa illogica e anacronistica interpretazione, sta portando al paradosso che le compagnie aeree non comunitarie, cancellano, ritardano voli senza offrire alcuna assistenza ai passegegri, addirittura abbandonandoli per ore o giorni negli scali aeroportuali, nella consapevolezza che, tanto, in Italia, non subirebbero alcuna sanzione o rischio di risarcire i passegegri.
Lo trovi assurdo? Anche io.
Ma sta accadendo.
I vettori aerei, si sentono liberi di operare i voli a proprio piacimento, anche causando ritardi estremamente elevati, trasferendo i passeggeri in altre destinazioni o abbandonandoli in scali internazionali, senza alcun obbligo risarcitorio verso gli stessi,
La richiesta probatio diabolica legata alla patrimonializzazione del danno morale da ritardo aereo, sta costringendo i passeggeri a sottostare all’anarchia contrattuale delle compagnie aeree.
Ma non è finta qui.
Devi sapere, che nonostante l’Italia abbia ratificato una Convenzione internazionale dedicata esclusivamente a riconoscere e risarcire il “danno morale e patrimoniale da ritardo aereo” in favore del passeggero, secondo alcuni giudici italiani, nulla spetterebbe a colui che, nella accertata responsabilità del vettore aereo, subisca un ritardo di 20 ore o addirittura 48 ore.
Il principio che circola nelle aule giudiziarie è dunque che perdere un giorno della propria vita bloccati in un aeroporto, configurerebbe un “danno impalpabile” tanto da sanzionare addirittura il passeggero che osa richiedere tutela dei propri diritti in sede processuale.
Ti chiedi come sia possibile?
Me lo chiedo anche io e, onestamente, non ho trovato una razionale risposta nelle motivazioni di chi nega tale diritto.
Le argomentazioni rese dai giudici in difesa delle compagnie aeree appaiono anacronistiche ed antitetiche alle finalità del trasporto aereo ed alla necessaria modernizzazione del danno da ritardo e cancellazione del volo.
Sarebbe interessante esaminare la reazione dei giudici che ritengono non risarcibile in danno morale da ritardo aereo, in caso fossero loro ad essere abbandonati insieme con i componenti della propria famiglia in uno scalo internazionale, senza informazioni per tutta la notte, costretti a dormire sul pavimento dell’ aeroporto senza alcuna assistenza.
Sono sicuro, che roprio coloro che negano il diritto del passeggero si farebbero paladini della normativa internazionale a tutele dei diritti del passeggero dietro la frase “non sa chi sono io”.
Senti quest’altra.
Nel 2020 un gruppo di turisti ha subito un atterraggio di emergenza in Sudan a causa di un incendio verificatosi all’interno della fusoliera dell’aeromobile della Neos ad alta quota.
Sono stati ovviamente momenti drammatici, in cui tutti coloro all’interno della fusoliera, equipaggio compreso, sono stati sottoposti ad un forte contraccolpo psicofisico.
A seguito del dirottamento del volo i turisti sono stati costretti ad attendere oltre 17 ore in un albergo dismesso piantonato da militari, senza alcuna assistenza.
Non ci crederai, ma anche in questo caso, ci sono state pronunce che, non hanno riconosciuto il diritto dei passeggeri ad ottenere il risarcimento del danno morale da ritardo aereo aggravato dalla consapevole carente manutenzione del velivolo.
Passiamo ad un altra problematica frequente.
Parliamo ora dell’obbligo di custodia da parte dei vettori aeri delle valige trasportate nel corso di un volo.
Ti hanno mai smarrito il bagaglio nel corso del tuo viaggio?
Cosa faresti se arrivato nella tua destinazione di vacanza venissi a conoscenza che la compagnia aerea non ha imbarcato il tuo bagaglio, costringendoti a rimanere per tutto il periodo di soggiorno all’estero senza i tuoi vestiti o beni personali?
Personalmente, ritengo principio logico che rimanere senza i propri vestiti e beni personali nel corso di un viaggio, di lavoro o di vacanza, comporti oggettive problematiche personali ed organizzative meritevoli di tutela risarcitoria.
Tuttavia, anche in questo caso, alcuni i magistrati italiani non sono del medesimo avviso.
Seppur la Convenzione di Montreal preveda il risarcimento del danno morale e patrimoniale “da ritardata consegna del bagaglio” la Cassazione ha ritenuto che tale danno in assenza di reato o di violazione di un interesse costituzionalmente tutelato non dia diritto ad alcun risarcimento morale.
Impossibile? Credici.
Lo ha detto la Cassazione in una sentenza che riecheggia spesso nelle aule di Tribunale.
Secondo la Cassazione, infatti, rimanere senza bagaglio e senza beni personali, in una località straniera, non determinerebbe un pregiudizio morale risarcibile per un viaggiatore.
Ti spiego meglio.
I giudici di pizza Cavour hanno ritenuto che, non sussisterebbe alcun danno morale per una coppia in viaggio di nozze costretta a trascorrere la propria luna di miele senza i propri bagagli.
Soprassedendo sulla critica alla motivazione resa in tale sentenza, credo sia legittimo interrogarsi se i probiviri della Cassazione abbiano mai viaggiato all’estero e se si siano soffermati sui profili pratici e sulle conseguenze di dover trascorrere un periodo di vacanza, senza indumenti, scarpe e beni strettamente personali.
Ora ti spiego cosa accade in caso di una richiesta di risarcimento per smarrimento definitivo del bagaglio?
Siediti bene perché non ci crederai.
La normativa sul bagaglio nel trasporto aereo prevede che se il passeggero non dichiara il maggior valore dei beni contenuti nella propria valigia, in caso di smarrimento da parte della compagnia aerea, sussista il diritto a ricevere un risarcimento nel massimale di 1131 DSP (pari a circa 1400 euro).
La norma risponde all’impossibilità del passeggero di indicare nelle fasi di imbarco una lista del contenuto del proprio bagaglio con allegata documentazione fiscale. Per tale motivo l’art. 22 della Convenzione di Montreal prevede che se non si indica al check-in un maggior valore, si presume che il bagaglio ed il suo contenuto valga euro 1.400.
Il principio sembra estremamente logico. Vero?
Non per tutti i giudici Italiani.
Non sono rare le sentenze in cui si legge che il passeggero in caso di smarrimento del bagaglio dovrebbe provare il contenuto ed il valore di beni contenuti nel bagaglio attraverso l’esibizione degli scontrini o addirittura di fatture di acquisto.
Mi chiedo io dove vivano queste persone.
Tale decisione, oltre ad essere illogica, in quanto il valore verrebbe calcolato in base a documentazione prodotta post smarrimento, rende in molti casi impossibile la richieste risarcitoria.
Nessuno, infatti, conserva scontrini o fatture dei propri vestiti o beni a distanza di anni.
Inoltre, non avrebbe senso aver indicato un limite di valore di euro 1.400, se poi il passeggero dovesse provare il valore dei beni ivi contenuti in autodichiarazione.
Sei incredulo?
Anche io, ma ti prego darmi la tua attenzione per qualche altro minuto per analizzare velocemente alcune pronunce in materia di viaggi organizzati.
Anche in questo caso parto da un esempio pratico.
Quale sarebbe la tua reazione se affidatoti ad uno dei maggiori tour operator italiani (Alpitour) per organizzare un viaggio in Messico, ti trovassi di fronte a cumuli di alghe ammassate sulla spiaggia del villaggio così da creare vere e proprie piramidi in decomposizione, con impossibilità di accedere alla spiaggia?
Be devi sapere che c’è stato un giudice che ha ritenuto la condotta del gestore del villaggio di ammassare cumuli maleodoranti di alghe in macerazione sulla spiaggia del villaggio, una condotta lecita per fronteggiare un fenomeno naturale, che, in quanto tale, doveva essere tollerato dai turisti.
Non sono rare, infine, le sentenze che, pur accertando la profonda diversità tra la struttura pubblicizzata nella brochure informativa e lo stato dei luoghi, – faccio riferimento a discariche pubblicizzate come spiagge caraibiche, o a villaggi in precario stato di manutenzione descritti come “caratteristiche strutture moderne e confortevoli” – hanno condannato il turista per essersi permesso di richiedere il rimborso del prezzo o la vacanza rovinata.
Ti ho esposto alcuni dei molteplici problemi che affliggono il settore turistico, per farti capire che bisogna fare qualcosa per tutelare tutti coloro che amano viaggiare o che sono costretti per la voro ad utilizzare il trasporto aereo.
Un primo passo per tutelare il settore è quello di affidarsi ad esperti della materia che abbiano un reale interesse nel tutelare in modo organico i diritti del turista anche di fronte alle istituzioni, facendosi portatori dei diritti di chi viaggia innanzi all’Enac e alla Corte di Giustizia Europea.
Che tu sia un viaggiatore una agenzia di viaggi, un consulente legale, sarebbe utile ricevere esperienze di viaggio o casi giudiziari al fine di collazionarle le esperienze di chi opera o vive il settore turistico e del trasporto aereo.
Potrai inviare le tue esperienze, i tuoi reclami o anche le tue considerazioni all’indirizzo di posta elettronica info@salvaviaggio.com
Avv. Fabio Collavini