Arrivare in aeroporto e scoprire che il proprio volo è stato cancellato è una spiacevole esperienza che si verifica sempre più spesso. Le compagnie aeree, infatti, in moltissimi casi garantiscono l’operatività dei propri voli al limite della programmazione, senza poter pianificare con certezza le specifiche fasi di volo del passeggero.
Per comprendere il fenomeno basterà andare su di un qualsiasi sito di prenotazione on line (ad esempio vola gratis.com, Opodo, lastminute.com, edreams) e ricercare un volo per una destinazione internazionale. Selezionato il volo, il sistema evidenziarà una serie di opzioni dirette a garantire quella specifica tratta, sia con volo diretto che con più scali.
Garantire la destinazione finale prescelta, anche con scali alternativi, risponde, invero, alle esigenze commerciali della compagnia aerea di ottimizzare al massimo tutti i piani di volo e la capienza degli aeromobili. È di immediata percezione, infatti, permettere a dei potenziali clienti di raggiungere una destinazione sia con volo diretto, che con più scali, permetta di vendere più biglietti aerei per quella specifica tratta aerea.
Ovviamente, programmare l’arrivo in una specifica destinazione attraverso più scali, aumenta il rischio di subire problematiche legate alle specifiche fasi di volo ed alle varie attività aeroportuali.
La cancellazione del volo con relativa perdita della coincidenza, quando non dipenda da cause di forza maggiore, è pertanto, un effetto patologico del rapporto contrattuale consapevolmente valutato in base ad una politica commerciale al limite della percorribilità.
In sostanza la compagnia aerea nella pianificazione dei propri operativi commerciali, prevede anticipatamente un certo numero di cancellazioni o di perdite di coincidenza che nell’arco temporale di una stagione creeranno problematiche ai passeggeri.
E’ dunque bene ricordare, che, quando si verifica la cancellazione del volo il passeggero ha dirirtto, oltre ad una immediata riprotezione, ad ottenere in aeroporto sia la compensazione pecuniaria ex art. 5 del Regolamento Ce 261/04, sia il risarcimento supplementare previsto dall’art. 22 della Convenzione di Montreal.
Nel caso il vettore aereo negasse tale diritto, richiamando generiche giustificazioni, contattaci immediatamente al fine di valutare il vostro caso. Salvaviaggio.com ed in particolare i propri legali, a fronte di una esperienza ventennale nel settore possono vantare una posizione di estremo riguardo e collaborazione con le stesse compagnie aeree tanto da garantirvi un immediato risarcimento del danno subito. OTTIENI GRATUITAMENTE IL RISARCIMENTO PER IL TUO VOLO CANCELLATO