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Ad agosto 2022, l’Antitrust e l’ Enac avevano annunciato l’apertura di un tavolo per estendere l’Adr (Alternative Dispute Resolutionrisoluzione alternativa delle controversie), anche alle controversie con i vettori aerei attraverso una procedura di conciliazione europea.

Seppure la complessità della materia, rendeva tale ipotesi poco attuabile, dal 1 marzo 2023, purtroppo, la richiesta di risarcimento del danno da trasporto sarà ancora più complicata.

Cosa cambierà per i poveri passeggeri?

Il passeggero che vorrà richiedere il risarcimento del danno da cancellazione o ritardo aereo avrà ancora meno tutele.

Non basterà più richiedere il risarcimento alla compagnia aerea, ma bisognerà prima mettere in mora il vettore aereo e poi, successivamente, effettuare una procedura stragiudiziale obbligatoria, per tentare una conciliazione con i vettori aerei.

ENAC e Antitrust hanno dichiarato che la scelta di obbligare i passeggeri a mettere in mora le compagnie aeree e ad  un successivo tentativo di conciliazione stragiudiziale obbligatorio, sarebbe stata dettata dalle necessità di tutelare i passeggeri.

Tale argomentazione non convince e presenta molte contraddizioni.

Vediamo perchè procedura indetta dall’ART (autorità di regolamentazione dei Trasporti) non aiterà i passeggeri

Chi conosce il settore del risarcimento danno da trasporto aere,  sa bene che tale doppio filtro procedurale non aiuterà il passeggero, ma solo le compagnie aeree.

In passato, infatti, in caso di problemi con la compagnia i viaggiatori potevano liberamente:

  1. rivolgersi direttamente al vettore
  2. oppure ad un avvocato esperto, che, conoscendo le strategie dei vettori aerei sarebbe stato in grado di contestare le innumerevoli esimenti rivolte in caso di ritardo aereo o cancellazione del volo.

Tale procedura permetteva, in caso di giustificazioni prive di fondamento, che lo studio legale incaricato procedesse immediatamente a richiedere al giudice di decidere la causa.

La tempistica era di circa 45 giorni per la fissazione dell’udienza ed un paio di mesi per ottenere la sentenza.

Nei casi più complicati potevano passare 6 mesi.

Inoltre, il passeggero che si rivolgeva ad uno studio legale specializzato, non doveva sostenere alcun costo o svolgere alcuna attività, in quanto fatta una analisi preliminare il legale – ove ravvisato il diritto del passeggero ad ottenere un risarcimento – svolgeva tutta la procedura in modo spedito e gratuito, sino alla sentenza o alla transazione che comprendeva ovviamente le spese legali.

II. L’avvento delle Società organizzate a richiedere in modo speculativo la compensazione pecuniaria.

Successivamente, con l’avvento di società che in modo speculativo richiedevano la sola compensazione pecuniaria, notificando centinaia di citazioni ogni giorno, l’Enac e l’Antitrust, spinte  dalle pressioni di alcuni vettori aerei, si sono decise a concedere all’ART (Autorità di regolamentazioni dei Trasporti) una delega per instaurare una procedura di conciliazione obbligatoria.

Cosa comporterà la Nuova procedura di conciliazione obbligatoria.

Con la nuova procedura di conciliazione stragiudiziale, il passeggero, in violazione delle finalità e dei principi normativi posti a tutela del viaggiatore,  verrà obbligato a rispettare – addirittura – un doppio filtro procedurale.

Chi subisce un ritardo o una conciliazione dovrà:

In primis: Diffidare la compagnia aerea;

Successivamente instaurare una procedura di conciliazione gratuita presso l’ART (Autorità di Regolamentazione dei Trasporti).

La domanda che ci si pone è se chi ha disposto tale “assurda procedura” abbia considerato che moltissimi passeggeri non sono in grado di individuare le sedi legali o gli indirizzi pec delle compagnie aeree e che, molti altri, neppure hanno familiarità con i computer o con i siti web.

I quesiti che si rivolgono all’Autorità di regolamentazione dei trasporti sono:

  • Come potrà il passeggero/consumatore districarsi in questa complicata procedura, se l’attività del legale non verrà più retribuita in caso di conciliazione?
  • Come potrà un passeggero/consumatore divedersi nei confronti delle giustificazioni e delle eccezioni posta da parte delle compagnie aeree in sede di conciliazione, senza l’ausilio di un legale?
  • Come farà un passeggero consumatore a capire se l’offerta della compagnia aerea in sede giudiziaria sia congrua, chi lo consiglierà sull’opportunità di accettare o meno una proposta transattiva.
  • Se la procedura di conciliazione obbligatoria è rivolta solo al rispetto delle normative europee come dovrà comportarsi il passeggero in caso di risarcimento del danno da trasporto aereo ex art. 22 della convenzione di Montreal?

Sembrerebbe che l’Enac e l’Anti Trust nel concedere la delega all’ART non abbiano considerato che nel variegato e complesso mondo del trasporto aereo ci sono migliaia di valutazioni, di eccezioni e di condizioni spesso di natura operativa che il passeggero/consumatore non è in grado di valutare senza l’ausilio di un professionista.

Alla luce di questi primi quesiti ci si chiede a favore di chi sia stata fatta questa singolare riforma.

Di certo non in favore dei passeggeri come stanno cercando di farci credere.

E’ di immediata percezione, infatti, che il passeggero consumatore, quando vorrà procedere nei confronti di una compagnia aerea per denunciare un inadempimento contrattuale, dovrà avvalersi dell’ausilio (a pagamento) di un legale, sostenendo un esborso elevato che non verrà rimborsato da parte della compagnia aerea, ne dall’ART in quanto in caso di transazione o di non transazione, non è prevista la rifusione delle spese legali sostenute dal passeggero per la fase stragiudiziale.

RiASSUMENDO: vediamo cosa comporterà per il passeggero la nuova procedura di conciliazione obbligatoria.  
Il passeggero dovrà diffidare e mettere in mora la compagnia aerea quando il passeggero ritiene che la risposta ricevuta dall’impresa di trasporto non sia soddisfacente;oppure se l’impresa di trasporto non fornisce risposta entro uno specifico termine
Il passeggero dovrà instaurare una procedura di conciliazione obbligatoria innanzi l’ART.
Il passeggero, che non è in grado di adempiere a tali attività obbligatorie,  sarà costretto autonomamente e a proprie spese, richiedere l’ausilio di un legale specializzato per controdedurre alle eccezioni delle compagnie aeree
In caso di mancato accordo il passeggero, dovrà, infine, depositare un ricorso in Tribunale per poi notificare il decreto di fissazione nei confronti delle compagnie aeree ed affrontare un giudizio.


Consapevoli della complessità della procedura, Salvaviaggio, attraverso lo studio legale dell’Avv. Fabio Collavini ha già strutturato un dipartimento per permettere al passeggero di azionare tutti i passaggi per richiedere la compensazione ed il risarcimento del danno nel rispetto della nuova procedura imposta dall’Autorità di regolamentazione dei trasporti.

Azione la procedura di conciliazione obbligatoria ART tramite Salvaviaggio.

Salvaviaggio ha gia strutturato un dipartimento con collaborazione con le compagnie aeree per velocizzare la procedura di negoziazione obbligatoria imposta dll’ART

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