LA NUOVA PROCEDURA PER lA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE PASSEGGERI
Dal primo marzo 2023 il viaggiatore che subisce un ritardo aereo o la cancellazione del volo dovrà aspettare almeno 2 anni per ricevere un congruo risarcimento.
La causa di questo innaturale ritardo è dovuta a due interventi legislativi fortemente criticabili:
1.La riforma Cartabia, che ha dilatato in modo innaturale i tempi del processo civile innanzi il Gudice di pace, aggravando costi e limitando le procedure di bonario componimento;
2. L’introduzione di una procedura obbligatoria da parte dell’Autorità di regolamentazione di trasporti (ART) che obbligherà il passegegro ad una complicata attività innanzi un organo di conciliazione.
Entrabi questi due interventi sono stati deleteri per i diritti dei passeggeri.
Ed infatti, la riforma Cartabia ha eliminato l’atto di citazione, senza rendersi conto che gli uffici dei Giudici di pace non hanno la struttura per supportare ulteriori carichi di lavoro ed adempimenti ferraginosi, per la fissazione di un decreto di fissazione che, poi, dovrà essere notificato alle compagnie aeree.
L’introduzione da parte dell’Autorità di Regolamentazione dei Trasporti (ART), ha, invece, imposto il filtro della conciliazione obbligatoria che non farà altro che rallentare le procedure di rimborso, ponendo il passeggero in una posizione di svantaggio verso la compagnia aerea.
In sostanza, le istituzioni hanno tentato di intervenire per velocizzare i tempi del processo, senza tuttavia, analizzare la reale situazione dei giudici di pace e le tecniche processuali, delineando un sistema che porterà al collasso le cancellerie, causando la fissazione delle prime udienza a distanza di oltre un anno.
COME OTTENERE LA MASSIMA TUTELA IN CASO DI RITARDO AEREO
In attesa din conoscere se vi saranno degli interventi riparatori a rettifica di tale immotivato cambiamento di rotta, Salvaviaggio e tutti i legali dello studio Collavini, stanno strutturando un dipartimento per dare un concreto aiuto in favore dei passeggeri.
Il procedimento di conciliazione disciplinato dall’ART dovrebbe svolgersi interamente per via telematica, ma potrà essere attivato solo dopo la messa in mora della compagnia aerea.
Il passeggero, in sostanza, dopo aver subito un disservizio dovrà anche diffidare e mettere in mora la compagnia aerea per poter, infine, accedere al tentativo di conciliazione obbligatoria.
COME AVVIARE LA CONCILIAZIONE
L’utente che intende presentare un’istanza al ART, secondo le prime indiscrezioni, dovrà accedere alla piattaforma mediante la creazione di un account o tramite le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Dovrà quindi compilare il formulario inserendo, a pena di inammissibilità, i seguenti dati:
- nome, cognome, residenza o domicilio;
- il numero dell’utenza interessata dal disservizio, in caso di servizi telefonici o di accesso ad internet, o il codice cliente per le altre tipologie di servizi;
- denominazione della compagnia aerea;
- i fatti all’origine della controversia;
- le proprie richieste comprensive, over possibile, di una quantificazione in termini economici del risarcimento richiesto;
- eventuali reclami presentati in ordine all’oggetto della controversia ed i documenti che si allegano.
Verosimilmente, una volta inserita l’istanza verrà generato un fascicolo elettronico, con un numero identificativo. Da quel momento le parti potranno consultare il fascicolo per avere evidenza di tutti gli eventi che lo riguardano. Ogni volta che si verifica un nuovo evento un messaggio di alert avviserà le parti tramite email o SMS.
COME PROBABILMENTE SI SVOLGERA’ LA CONCILIAZIONE
Se l’ADR ritiene ammissibile la domanda, entro un ternine di “x” giorni lavorativi dal ricevimento, comunica alle parti l’avvio della procedura per l’esperimento del tentativo di conciliazione; se, invece, la domanda è inammissibile, entro tale termine ne dà comunicazione al richiedente.
Prima dell’avvio della procedura di conciliazione vera e propria le parti, senza l’intervento di un conciliatore, possono scambiarsi proposte per la composizione transattiva della controversia (negoziazione diretta) tramite la piattaforma. Se l’esito di tale attività di negoziazione è favorevole, la piattaforma rilascia un’attestazione dell’accordo raggiunto che utente e operatore firmano elettronicamente, con la conseguente archiviazione del procedimento.
Ove la negoziazione diretta non porti a un accordo transattivo, ha avvio la fase di conciliazione.
La conciliazione dovrebbe avvenire in forma semplificata, tramite uno scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti e il conciliatore, ove riguardi le seguenti materie:
- cancellazione volo;
- ritardo aereo;
- overbooking;
- smarrimento bagaglio;
- downgrade;
- rimborso biglietto aereo;
- impossibilità sopravvenuta a fruire del biglietto aereo.
La conciliazione potrebbe in via terorica svolgersi in videoconferenza, accedendo a una stanza virtuale riservata, cliccando sul link indicato nel fascicolo elettronico, o tramite comunicazione a distanza. In udienza le parti intervengono personalmente, ma possono farsi rappresentare dai legali specializzati della Salvaviaggio.
Se la conciliazione ha esito positivo, il conciliatore redige un verbale – titolo esecutivo a tutti gli effetti – in cui si prende atto dell’accordo che conclude la controversia. Diversamente, se in udienza non si raggiunge l’accordo su tutti o su alcuni dei punti controversi, il conciliatore, sempre tramite verbale, attesta l’esito negativo della conciliazione.
In quest’ultimo caso, l’utente può:
1.Chiedere all’ART quale all’Autorità deputata alla risoluzione della controversia, a condizione che non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione.
2. Ricorrere alla magistraura ordinaria.
AFFIDATI A SALVAVIAGGIO PER ESSERE TUTELATO NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA INNNANZI ALL’ART.
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