Il Codice del Turimo prevede espressamente il Danno da vacanza Rovinata.
Ma dove nasce il danno morale da vacanza rovinata
Il fondamento del risarcimento della vacanza rovinata trae origine dalla decisione della Corte di Giustizia Europea del 13 febbraio 2002 C-168/00.
La CGUE esaminando la domanda di un turista insoddisfatto, gia’ da venti anni, ha confermato la sussistenza del danno da vacanza rovinata come danno morale risarcibile.
Tale sentenza costituisce, dunque, il punto di riferimento giurisprudenziale per quanto riguarda il riconoscimento del danno morale da vacanza rovinata.
Con tale sentenza la Corte di giustizia Europea aveva risolto la disputa sulla risarcibilità del danno non patrimoniale sofferto da parte del turista a causa del disservizio dell’organizzatore del viaggio.
Seppur sia logico che l’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione del contratto turistico, possano causare un danno da vacanza rovinata, i giudici di merito tendono a negare tale tutela in favore del passeggero.
Anche se nel 2022 i Tribunali vedano sembre con diffeidenza le richieste dei turisti vittime dell’inadempimento dei tour operators, gia nel 2003 il Tribunale di Roma, sez. IX , occupandosi del danno da vacanza rovinata, aveva deciso che il turista ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall´inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso»“.
Dunque, il viaggiatore che non abbia potuto godere – anche solo parzialmente – della vacanza rovinata per inadempimento del Tour Operator, ha diritto al risarcimento oltre che delle spese sostenute per l’acquisto del pacchetto, turistico anche del danno non patrimoniale da vacanza rovinata.
Successivamente anche molti Tribunali italiani si sono uniformati a tale principio, seppur con molta cautela.
Tra le molte il Tribunale Marsala, con la pronuncia del 5 aprile 2007 aveva confermato il pregiudizio da vacanza rovinata per i passegegri che erano rimasti per l’intera vacanza senza il proprio bagagalio.
In tale sentenza, era stato altresi correttamente evidenziato che nell´ipotesi di viaggio “tutto compreso”, i turisti potevano agire sia verso il tour operator responsabile dell´organizzazione complessiva della vacanza, che verso il vettore aereo per lo smarrimento effettivo dei bagagli.
Tale principio, tra l´altro era già stato confermato dal Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Castellammare di Stabia – in data 29 marzo 2005 – nei confronti del Tour operator considerato responsabile della perdita dei bagagli.
Cosa succede se la spiaggia non è praticabile?
Anche con riferimento alle problematiche relative alla spiaggia o al mare inquinato ci sono state molte sentenze che hanno confermato il danno da vacanza rovinata.
Tra le molte, ricordiamo la sentenza della Corte di Cassazione civile , sez. III, del 24 aprile 2008 n° 10651 con cè stato stabilito che il tour operator risponde dei danni nel caso in cui la spiaggia ove si trova il villaggio turistico non sia praticabile, senza che sia offerta una soluzione alternativa valida.
Come comportarsi se le foto nella Brochure illustrativa sono difformi da quelle reali?
La problematica dei cataloghi ingannevoli è una delle più frequenti.
Sussite la responsabilità dell’organizzatore del viaggio ogni volta in cui si verifichi una carenza o difformità delle caratteristiche del viaggio pubblicizzate nei depliant illustrativi consegnati dalle agenzie di viaggio o nei siti web.
E’ dovuto il risarcimento anche se parte dei servizi o degli optional acquistati sono stati venduti a prezzo forfettario.
La Cassazione ha infine confermato in più arresti, contrariamente a quanto dichiarato dai giudici di merito di primo e secondo grado, che i servizi spiaggia attrezzata il miniclub, la piscina e l’animazione per bambini, ove carenti danno diritto al passeggero a richiedere il danno da vacanza rovinata.
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