Severa condanna del giudice di pace di Roma nei confronti della compagnia aerea Italia trasporto aereo spa, con riferimento ad un ritardo del volo ITA di tre ore sulla tratta da Milano a Roma.
Lo sciopero è una causa di forza maggiore?
Il fatto:
Nel caso in esame, un passeggero nella necessità di recarsi da Milano a Roma, acquistava biglietto aereo con la compagnia aerea ITA in modo da partire alle 14:00 ed arrivare a Roma alle 15:10.
La compagnia aerea dopo aver emesso il relativo biglietto è garantito il volo, ha ritardato la partenza riprogrammando la stessa solo dopo oltre tre ore.
Il passeggero che doveva recarsi a Roma per motivazioni di lavoro è stato dunque impossibilitato ad arrivare in orario, arrivando a destinazione solo dopo le 20.
L’incidenza di uno sciopero sull’operativo del volo va provata e documentata
Alle legittime richieste di risarcimento avanzate dal passeggero la compagnia aerea ITA si è opposta negando ogni diritto sul presupposto che in tale data si sarebbe verificato uno sciopero del personale Enav che avrebbe provocato il disservizio.
I legali della Salvaviaggio hanno contestato fortemente la ricostruzione difensiva della difesa della compagnia aerea.
In particolare, è stato evidenziato che affermare genericamente la sussistenza di uno sciopero per giustificare un ritardo aereo o la cancellazione del volo non è sufficiente.
La compagnia aerea, infatti, deve provare con specifica e rigorosa documentazione ufficiale le cause del ritardo aereo e la connessione con il volo con l‘asserito sciopero.
Lo sciopero deve essere tempestivamente comunicato al passeggero
Inoltre, nel corso del giudizio è stato evidenziato che ITA non aveva dimostrato di aver informato tempestivamente il passeggero della modifica dell’orario di partenza, inducendolo a credere che l’operativo sarebbe stato regolare.
La decisione del giudice di pace di Roma
Con una sentenza estremamente lineare ed in aderenza ai principi normativi, il giudice di pace di Roma, nella persona del dottor Mignucci ha chiarito il principio che determina in capo alla compagnia aerea che si oppone al risarcimento del danno da ritardo aereo, l’obbligo di provare le eventuali esimenti, compreso lo sciopero.
Pertanto, affermare genericamente che un volo sarebbe stato ritardato di tre ore a causa di uno sciopero non assolve a tale onere.
Inoltre, è stata rilevata la necessità e l’importanza di avvisare tempestivamente il passeggero della sussistenza di uno sciopero.
La compagnia aerea deve comunicare l’interruzione del servizio di trasporto, tempestivamente rispetto alla data di indizione dello sciopero.
Pertanto, vige il principio che prevede in capo alla compagnia aerea l’obbligo di provare in modo rigoroso le cause della cancellazione del volo e la tempestiva comunicazione di eventuali problematiche incidenti sulla regolare operatività del volo ove conosciute.
La Vittoria ottenuta innanzi giudice di pace di Roma da parte del dipartimento legale della Salvaviaggio conferma l’importanza di affidarsi a professionisti accreditati in tale settore del diritto, in quanto le compagnie aeree si affidano a tecnicismi non sempre conosciuti che potrebbero indurre in errore.
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- volo cancellato (senza riprotezione);
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