Con una recentissima sentenza del giudice di pace di Milano, il team di legali della Salvaviaggio.com ha ottenuto la condanna del vettore aereo Easyjet al risarcimento dei propri assistiti vittime dell’overbooking posto in essere da parte del vettore aereo inglese su di un volo internazionale.
Il giudice di pace di Milano, correttamente applicando i principi dettati dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (n. 13533/2001), ha confermato che a fronte di contestazioni da parte dei passeggeri, è il vettore aereo a dover fornire prova di aver correttamente adempiuto la prestazione di trasporto.
La fattispecie posta all’attenzione del giudice meneghino, riguardava l’inadempimento contrattuale del vettore aereo inglese per aver negato l’imbarco di due passeggeri in possesso di regolare biglietto aereo e carta di imbarco, su di un volo intracomunitario superiore a 1500 km.
Nel giudizio gli attori precisavano che a seguito del negato imbarco la compagnia aerea ometteva di riproteggere gli stessi, costringendoli ad acquistare un nuovo titolo di viaggio.
Easyjet, tuttavia, negava fermamente ogni responsabilità, delineando, addirittura, una sorta di responsabilità in capo ai passeggeri per essersi presentati in ritardo al gate di partenza.
Nel tentativo di avvalorare la propria tesi, la compagnia aerea depositava un documento in fotocopia interno, nel quale veniva indicato che il numero di passeggeri imbarcati sul volo in questione era inferiore alla capienza del volo.
Il Giudice di pace di Milano, correttamente interpretando la norma ha dichiarato che il vettore aereo è obbligato a fornire la prova del proprio adempimento attraverso documentazione in originale proveniente da fonti ufficiali, negando il principio dell’autodeterminazione della prova.
Tale sentenza costituisce, dunque, un ulteriore precedente in tema di risarcimento del danno in caso di overbooking, contribuendo a rafforzare il principio della non ammissibilità in giudizio di documentazione probatoria priva della prescritta ufficialità diretta a certificarne la provenienza.
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Avv. Grimaneza Victoria Castillo
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