Tre passeggeri vittime di cancellazione del volo hanno ottenuto un risarcimento di 4.500 € dalla compagnia Meridiana grazie a Salvaviaggio.com!
Nel caso specifico, i passeggeri affermavano che la compagnia aerea, annullando un volo intercontinentale superiore ai 3.500 km, li aveva costretti a raggiungere la destinazione prevista con oltre un giorno di ritardo.
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La sentenza dà ragione ai passeggeri: ecco com’è andata
Durante il giudizio, Meridiana ha negato ogni tipo di indennizzo in favore dei propri clienti. La compagnia affermava che l’annullamento del volo era dovuto ad un guasto tecnico dell’aeromobile e che questo, di fatto, rappresentasse una “circostanza eccezionale” idonea ad escludere qualsiasi responsabilità della compagnia aerea.
Nonostante questo, il giudice di pace di Roma, interpretando correttamente i principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sentenza del 22 dicembre 2008 – Causa C-549/07), ha stabilito che il vettore aereo che cancella un volo per motivi tecnici è tenuto in ogni caso a corrispondere un congruo risarcimento in favore dei passeggeri danneggiati. Infatti, a detta dell’Autorità giudicante, l’attività di trasporto aereo comporta che le compagnie aeree siano pronte ad affrontare inconvenienti meccanici connessi al funzionamento dei velivoli, la cui soluzione deve essere considerata una operazione di mera routine.
Anche secondo il parere della Corte di giustizia dell’Ue, inoltre, una “situazione eccezionale” deve essere costituita da un fatto del tutto imprevedibile: vale a dire che la compagnia aerea, pur avendo agito con la dovuta diligenza, non avrebbe potuto essere “padrona” degli eventi.
Guasti tecnici dell’aereo
Meridiana, per liberarsi da ogni responsabilità, avrebbe dovuto provare la presenza di condizioni effettivamente “eccezionali”, non connesse alle ordinarie attività di collaudo tecnico e, quindi, non ravvisabili normalmente.
In più, oltre a dimostrare la sussistenza di una “circostanza eccezionale”, avrebbe dovuto provare che, pur facendo ricorso a tutti i mezzi necessari (risorse finanziarie, strutture, attrezzature tecniche e personale), non poteva far nulla per evitare tale situazione.
Dunque, tenuto conto che un aeromobile adibito al trasporto di persone è un apparecchio altamente sofisticato e che, quindi, comporta degli interventi tecnici in maniera costante, il “guasto tecnico” verificatosi durante le operazioni di manutenzione (o, peggio, in seguito alla mancata manutenzione) non costituisce una “circostanza eccezionale”, tale da impedire alla compagnia di corrispondere il dovuto risarcimento ai passeggeri danneggiati.
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