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Si riporta integralmente la sentenza di Appello del Tribunale di Cagliari al fine di far comprendere la gravità di una pronuncia illogica e contraria ai principi normativi e pratici a tutela dei bagagli consegnati alle compagnie aeree nel corso di un viaggio.

Nel caso di specie nonostante la compagnia erea NEOS abbia smerrito il bagaglio di uno dei passeggeri, si è opposta al risarcimento. Il passegegro ha ottenuto la condanna della compagnia aeera n<eos ma solo per l’importo di Euro 600.

Riassumendo il pensiero del Tribunale di Cagliari, nonostante l’Art. 22 della Convenzione di Montreal preveda un rimborso forfettario di 1.288 DSP (circa EUR 1.600) in caso di smarrimento del bagaglio (salvo che il passeggero abbia depositato al momento della partenza una dichiarazione di maggior valore), il passeggero in caso di smarrimento dovrebbe provare cosa avesse inserito nella propria valigia.

La critica rivolta al Tribunale di Cagliari nasce dal presupposto che, quando si prepara una valigia, non si fa mai una lista scritta, né la compagnia aerea richiede il contenuto del bagaglio al momento dell’imbarco.

Pertanto, in assenza di una dichiarazione di maggior valore da parte del passeggero (che viene eseguita attraverso specifici moduli al momento della partenza) si presume che il valore della valigia sia contenuta dell’importo previsto al n. 2 co.1 dell’art. 22 della convenzione di Montreal.

Nella sentenza in commento, invece, il Tribunale di Cagliari, nella persona del Dott. Riccardo Ariu, ritiene che il passeggero dovrebbe provare ad esempio con la prova testimoniale di un compagno di viaggio il contenuto del bagaglio ed il suo valore.

La tesi del Tribunale di Cagliari si contra sul presupposto che chi utilizza il mezzo aereo dovrebbe sempre viaggiare con qualcuno e che questo passeggero dovrebbe fare la valigia insieme ad un’altra persona che, in caso di smarrimento dovrebbe provare il contenuto del bagaglio.

Tale irrazionale motivazione porterebbe tra l’altro, alla negazione dei ogni risarcimento a tutti coloro che, viaggiando da soli,  si vedrebbero smarrito il bagaglio.

La gravità del pensiero esternato nella sentenza in commento è, dunque, quella di avere negato il risarcimento “forfettario” di Euro 1131 DSP (ratione temporis) circa 1.400 euro in favore di un passeggero, sul presupposto della PROBATIO DIABOLICA di provare il contenuto del bagaglio, attraverso la prova testimoniale di qualcuno.

Seguendo il pensiero del Tribunale di Cagliari, pertanto, il passeggero dovrebbe:

  1. Preparare sempre la valigia con la presenza di un testimone;
  2. Redigere un elenco del contenuto della valigia e certificarlo (non comprende in quale modo);
  3. Inserire oggetti e vestiti di cui possiede la certificazione di acquisto o di valore;
  4. Comunicare tale documentazione alla compagnia aerea in aeroporto.

Tuttavia, come detto, il testo dell’art. 22 della Convenzione di Montreal, nel prevedere un limite massimo in caso di smarrimento del bagaglio è stato creato proprio con la finalità di eliminare i rischi di una probatio diabolica a carico del passeggero.

Nell’invitare tutti i passegegri a inviarci i propri commenti, auguriamo buona lettura:

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI

In composizione monocratica, nella persona del giudice Riccardo Ariu, quale giudice di appello ha pronunciato, ai sensi dell’art.352 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6246 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l’anno 2019, avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza del giudice di pace di Cagliari n.33, depositata in data 15/01/2019, proposto da:

**************, C.F. **********, residente in Carbonia, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Collavini in forza di procura allegata all’atto di citazione nel giudizio di primo grado appellante

CONTRO

NEOS S.p.A., P.IVA 08254440012, con sede in Somma Lombardo, in persona del suo amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Palestrina n.72, presso lo studio dell’avvocato **************** in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado

Nell’interesse dell’appellante:

CONCLUSIONI

appellata (NEOS)

voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per le motivazioni in narrativa e previa riforma integrale della sentenza n. 33/2019, emessa dal Giudice di Pace di Cagliari, qui impugnata, nel merito condannare la Compagnia aerea convenuta al pagamento integrale in favore dell’odierna attrice della somma complessiva di 1131 DSP (pari a circa euro 1.400,00 (decurtato dell’importo di euro 600 già riconosciuto nella sentenza di I grado), a titolo di risarcimento del danno da smarrimento del bagaglio ai sensi dell’Art. 22 della Convenzione di Montreal;

  1. co n vittoria di spese competenze ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio”.

Nell’interesse dell’appellata:

voglia il giudice adito, ogni contraria richiesta disattesa e senza alcuna inversione dell’onere probatorio, lette, esaminate ed accolte le difese ed eccezioni sollevate dalla convenuta:

  1. respingere l’appello e le domande avversarie in quanto infondate, inammissibili e non provate e per effetto confermare la sentenza di primo grado
  • con vittoria di spese di lite, oltre iva e cpa”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, ************  aveva convenuto davanti al giudice di pace di Cagliari (causa iscritta nel R.G. al n.2759/2018) la Neos S.p.A. al fine di ottenere l’accertamento della responsabilità del vettore aereo e la sua condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dello smarrimento del bagaglio che, quale passeggera di un volo di tale compagnia, aveva affidato alla sua custodia.

A sostegno della domanda, l’attrice aveva dedotto:

  • che nel mese di marzo 2018 aveva acquistato un biglietto aereo con la compagnia aerea Neos per la tratta Cancun/Roma;
  • che in data 9/3/2018 all’arrivo a destinazione aveva preso atto dello smarrimento del proprio bagaglio, regolarmente imbarcato a Cancun e contraddistinto con il n.1P111814;
  • che, accertato il sinistro, aveva immediatamente sporto denuncia presso gli uffici di Flight Care – Lost and Found dell’aeroporto di Roma, i quali le avevano consegnato copia del Property Irregularity report (P.I.R.) da parte della compagnia aerea;
  • che il personale della compagnia aerea non le aveva fornito alcuna informazione relativa alle modalità e tempistiche di restituzione, tanto che era stata costretta a recarsi ogni giorno all’aeroporto;
  • che a causa dell’indeterminatezza delle tempistiche di riconsegna aveva dovuto riacquistare tutti i beni di prima necessità di cui aveva bisogno e che aveva portato con sé nel bagaglio smarrito;
  • che in data 19/3/2018 aveva compilato richiesta di risarcimento presso il banco Neos, senza tuttavia ottenere alcun riscontro.

Tanto premesso, considerato il completo disinteresse mostrato dalla compagnia

aerea, l’attrice aveva agito in via giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito, quantificato in euro 1.400,00.

***

La società Neos si era costituita in giudizio tardivamente e aveva in primo luogo eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, evidenziando come era rimasta del tutto priva di prova, e anzi smentita dalle stesse produzioni documentali, la circostanza che il bagaglio fosse suo.

In particolare, secondo la prospettazione della società convenuta, il documento di imbarco intestato a ********** smentiva in maniera inequivocabile la prospettazione dei fatti a sostegno della pretesa risarcitoria attorea.

Sempre in via pregiudiziale la Compagnia aveva eccepito l’intervenuta decadenza della controparte dal potere di agire ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Montreal.

In ogni caso, poiché la domanda risarcitoria era del tutto priva di riscontro probatorio quanto all’effettiva sussistenza dei presupposti e dei pregiudizi asseritamente patiti a causa dell’asserito smarrimento del bagaglio, Neos aveva concluso chiedendo il rigetto della domanda attrice.

***

La causa era stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti.

Con sentenza n.33, depositata in data 15/1/2019, il giudice di pace di Cagliari, in parziale accoglimento della domanda attrice, ha condannato la società convenuta al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 600,00 e ha compensato integralmente le spese del giudizio.

In primo luogo, il giudice di pace ha esaminato la questione del difetto di legittimazione ad agire dell’attrice, quale questione rilevabile d’ufficio e dunque non preclusa dalla tardiva costituzione della parte convenuta, ritenendola tuttavia infondata.

A tal proposito, secondo il giudice di primo grado, dall’esame delle produzioni documentali, ed in particolare del P.I.R., risultava provato il regolare imbarco di un bagaglio a nome ********.

Nel merito, il giudice di pace ha evidenziato che sulla base dell’art. 22, comma 2, della Convenzione di Montreal si doveva ritenere sussistente “sul domandante l’onere di provare in maniera debita l’esatta entità del pregiudizio lamentato, limitandosi la stessa a fissare un tetto massimo di risarcimento pari in concreto a circa 1.400,00 euro per passeggero, senza specificazione di sorta”.

Sulla base di tale assunto il giudice di prime cure ha ritenuto che nel caso di specie il corredo probatorio posto a sostegno della domanda risarcitoria era inadeguato, in quanto privo del carattere di esaustività ed incontestabilità.

In particolare, il documento di parte attrice contenente un elenco degli oggetti che sarebbero stati presenti nel bagaglio smarrito era “un documento unilateralmente formato, nessuno potendo nell’ordinamento italiano precostituire prove a proprio favore” e l’attrice non aveva corredato le prove documentalimediante il supporto testimoniale, ad esempio mediante l’audizione del proprio compagno di viaggio

********.

Pertanto, il giudice ha ritenuto che in ragione dell’insufficienza di prove la domanda attrice avrebbe dovuto essere rigettata. Tuttavia, “rilevato peraltro che, fatta salva una specifica previsione contemplata da un inciso del comma 2 dell’art. 22 della Convenzione di Montreal, non è permesso al passeggero di richiedere al vettore, all’atto dell’imbarco, un attestato di conferma circa la composizione del bagaglio trasportato; rilevata in pari tempo la valenza di principio di prova comunque attribuibile al documento tre di parte attrice di cui sopra, si induce lo scrivente a riconoscere alla signora *****, pel sofferto danno di natura patrimoniale – conseguente per intendersi allo smarrimento del proprio bagaglio, evento in toto riconducibile alla colpevole condotta inadempiente della convenuta, per non aver la stessa fornito la relativa, tra virgolette, prova liberatoria – la somma a titolo risarcitorio equitativamente fissata in euro 600,00”.

Infine, il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza di un danno non patrimoniale subito dall’attrice e ritenuto inammissibile l’eccezione di intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Montreal sollevata dalla Compagnia.

In conclusione, il giudice di pace ha condannato la società convenuta al pagamento della somma pari ad euro 600,00 in favore di Francesca ****** e ha compensato integralmente le spese processuali.

***

Contro la sentenza del giudice di pace ha proposto tempestivo appello ********, a sostegno del quale ha esposto i seguenti motivi:

  • la motivazione viola i principi regolatori della materia che disciplina il risarcimento del danno da smarrimento del bagaglio, in quanto omette di considerare la finalità della Convenzione di Montreal di subordinare tutti gli Stati parte ad un unico principio risarcitorio in relazione allo smarrimento del bagaglio;
  • la motivazione è peraltro contraddittoria nella parte in cui non esamina la fattispecie in relazione ai principi che regolano attualmente il “risarcimento del danno da smarrimento del bagaglio nel trasporto aereo”;
  • che proprio in ragione dell’impossibilità di controllare l’effettivo valore di tutti i contenuti dei bagagli in aeroporto, per ovvie motivazioni di tempo e di speditezza delle procedure di imbarco, gli Stati aderenti hanno deciso di prevedere, in mancanza di espressa dichiarazione, un valore omnicomprensivo e predeterminato del contenuto del bagaglio pari a 1.131DSP, ossia circa euro 1.400,00;
  • che, pertanto, il giudice di pace ha errato nel ritenere che il passeggero sia obbligato a provare il contenuto del bagaglio, contrariamente ai principi e alle finalità della Convenzione che prevede tale onere solo in caso di “dichiarazione di maggior valore”.

Per tali ragioni, ********* ha censurato la contraddittorietà, erroneità e manifesta illogicità della decisione del giudice di primo grado nella parte in cui questi ha arbitrariamente deciso di indicare nella somma pari a 600,00 il valore del bagaglio, chiedendo la riforma della sentenza con condanna della società Neos al pagamento dell’importo pari ad euro 1.400,00 (decurtato dell’importo di euro 600,00 già riconosciuto nella sentenza di primo grado e corrisposto dalla controparte).

L’appellante ha inoltre censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, pur avendo accolto in parte la sua domanda, ha compensato integralmente le spese del giudizio.

***

Si è costituita nel giudizio di appello la società Neos, la quale ha contestato l’avversa prospettazione dei fatti e ha chiesto il rigetto dell’appello.

A sostegno delle proprie ragioni la Compagnia aerea ha evidenziato che la materia è regolata dalla Convenzione di Montreal, la quale all’art. 22, comma 2, prevede che “nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.1.67 diritti speciali di prelievo”.                                                                                        

In forza di tali principi di diritto, la società convenuta ha ritenuto che la sentenza impugnata non meriti alcuna censura:

  • in primo luogo, nella parte in cui afferma che l’attrice aveva l’onere di provare il contenuto ed il valore dei beni presenti nel bagaglio smarrito;
  • in secondo luogo, laddove afferma l’inidoneità probatoria del documento n.3, consistente nell’elenco dei beni contenuti nel bagaglio, in quanto documento unilateralmente formato che non può assurgere a prova precostituita del danno nel giudizio azionato;
  • in terzo luogo, nella parte in cui afferma che l’attrice avrebbe dovuto fornire la prova del danno, eventualmente anche attraverso la prova testimoniale del suo compagno di viaggio.

La società Neos ha evidenziato che sarebbe al più ravvisabile una contraddizione nella sentenza del giudice di primo grado nella parte in cui, da un lato, questi evidenzia che il difetto di prova del danno avrebbe potuto condurre al rigetto della domanda, e, dall’altro, ha riconosciuto in via equitativa all’attrice il risarcimento della somma di euro 600,00.

Tuttavia, la società convenuta ha chiarito di non avere intenzione di formulare appello incidentale e ha solo chiesto di respingere l’appello e di confermare la sentenza di primo grado.

***

L’ILLOGICA DETERMINAZIONE DEL GIUDICE DI PACE

All’esito dell’esame delle produzioni documentali, l’appello deve essere accolto solo in ordine al capo della decisione impugnata che ha compensato integralmente le spese del giudizio di primo grado.

In ordine ai primi motivi di impugnazione, occorre ribadire che la fattispecie dello smarrimento del bagaglio nel trasporto aereo è disciplinata dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge n.12 del 2004, ma già attuata in ambito europeo con il regolamento CE del Consiglio del 9 ottobre 1997, n. 2027, e, poi, firmata dalla stessa Comunità Europea il 9 dicembre 1999 e per essa entrata in vigore il 28 giugno 2004.

La ratio di tale disciplina si rinviene nell’intento di unificare e armonizzare alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi, mediante l’istituzione al “capitolo III” di una specifica disciplina della responsabilità del vettore e dell’entità del risarcimento per i danni subiti dai passeggeri.

A tal proposito, l’art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” (paragrafo 1) dai “danni ai bagagli” (paragrafo 2), contemplando in quest’ultima ipotesi una specifica ed autonoma responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi.

A tale ipotesi di responsabilità si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, paragrafo 2, a tenore del quale “Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero, salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare. In tal caso, il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all’interesse reale del mittente alla consegna a destinazione“.

Appare opportuno evidenziare che il limite originario pari a 1.000 DSP è stato aumentato a 1.167 DPS, con decorrenza a partire dal 28 dicembre 2019.

Di recente, la Corte di Giustizia si è occupata di una fattispecie inerente alla materia del risarcimento del danno cagionato dalla perdita del bagaglio nel trasporto aereo e ha specificato che “L’articolo 17, paragrafo 2, della convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, firmata dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 e approvata a nome di questa con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, letto in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2 della convenzione stessa, deve essere interpretato nel senso che la somma prevista da quest’ultima disposizione quale limite della responsabilità del vettore aereo in caso di distruzione, di perdita, di deterioramento o di ritardo dei bagagli consegnati che non siano stati oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna costituisce un massimale di risarcimento del quale il passeggero interessato non gode di diritto e forfettariamente. Di conseguenza, spetta al giudice del nazionale determinare, entro tale limite, l’importo delrisarcimento che gli è dovuto con riguardo alle circostanze oggetto del caso di specie”.

L’articolo 17, paragrafo 2, della convenzione di Montreal, letto in combinato disposto con l’articolo 22, paragrafo 2 della convenzione stessa, deve essere interpretato nel senso che l’importo del risarcimento dovuto a un passeggero il cui bagaglio consegnato, che non sia stato oggetto di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna, abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento o un ritardo, deve essere determinato dal giudice nazionale conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili, segnatamente in materia di prova. Tuttavia, tali regole non debbono essere meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi analoghi in diritto interno, né strutturate in modo tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dalla convenzione di Montreal” (Corte di Giustizia, quarta sezione, causa C-86/19 sentenza del 9 luglio 2020),

Alla luce dei principi di diritto enunciati, occorre evidenziare che nel caso di specie è risultato che la passeggera ***********, a seguito della mancata consegna del bagaglio regolarmente imbarcato sul volo Cancun- Roma dell’8/9 marzo 2018, contraddistinto al n.1P111814, aveva presentato la richiesta di risarcimento in data 19 marzo 2018.

Secondo la prospettazione dell’attrice, il danno patito sarebbe pari a euro 1.400,00.

Ai sensi degli artt. 941 e 953 del codice della navigazione “Il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell’interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario”.

Sulla base degli ordinari criteri di ripartizione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. e dei principi consolidati enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione a partire dal noto arresto delle Sezioni Unite del 2001, “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto,

esatto adempimento” (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001; fra le più recenti, Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).

Nel caso di specie, spettava dunque alla passeggera fornire la prova dell’esistenza del contratto di trasporto e unicamente allegare l’inadempimento del vettore, essendo onere probatorio di quest’ultimo dimostrare l’esatto adempimento della prestazione ovvero l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

La società Neos non ha adempiuto all’onere probatorio connesso all’esatto adempimento ovvero alla prova liberatoria.

Peraltro, su tale aspetto, ossia in ordine alla responsabilità del vettore aereo per lo smarrimento del bagaglio, non sussiste più alcuna ragione di contesa, non avendo svolto sul punto la società appellata alcuna impugnazione incidentale.

Sussiste ancora contesa, invece, in ordine all’entità dei danni lamentati dall’attrice.

Al riguardo, occorre evidenziare che dall’esame del fascicolo di primo grado e delle relative produzioni documentali risulta che a sostegno della domanda risarcitoria la passeggera ********* ha prodotto nel giudizio di primo grado il biglietto aereo, il rapporto di irregolarità bagaglio del 9/3/2018 ed il reclamo contenente la descrizione analitica del contenuto del bagaglio, corredata della illustrazione delle caratteristiche di ciascun oggetto, del costo originale e della data di acquisto (doc. 1- 3 del fascicolo di parte attrice nel giudizio di primo grado).

Nessun altro elemento di prova è stato fornito.

Tuttavia, a fronte della specifica contestazione dell’entità dei danni allegati dall’attrice/appellante, il semplice elenco descrittivo e valutativo dei danni oggetto del reclamo non ha alcuna valenza probatoria, considerato che trattasi di mero elenco compilato dalla stessa attrice.

Giustamente, pertanto, il giudice di pace ha ritenuto non assolto l’onere probatorio incombente sull’attrice in ordine non tanto alla sussistenza del danno, bensì in ordine alla sua esatta entità.

Difatti, se ben può ritenersi provato che l’attrice aveva imbarcato il bagaglio, anche considerato che si trattava del volo di ritorno di una vacanza solta dalla ragazza italiana in Messico, e ben può ritenersi presuntivamente che nello stesso vi fossero i tipici effetti personali ed eventualmente dei souvenirs che la ragazza aveva acquistato durante la vacanza, tuttavia non può ritenersi provato che il contenuto e il relativo valore fossero esattamente quelli elencati nel reclamo redatto dalla stessa viaggiatrice.

A fronte della specifica contestazione del vettore aereo in ordine alla sussistenza della prova del danno e della sua entità, l’attrice avrebbe dovuto fornire elementi di prova ulteriori a quelli meramente presuntivi in discorso, non potendo certo ritenere avente valenza probatoria l’elenco da lei stessa redatto, in

quanto avente valenza meramente assertiva, al pari delle allegazioni dell’atto di citazione.

Ecco perché, incidentalmente, il giudice di pace ha rilevato che, sul punto, l’attrice ben avrebbe potuto corroborare la sua prospettazione mediante la prova testimoniale del suo compagno di viaggio, il quale avrebbe potuto confermare che nella valigia imbarcata l’attrice aveva sistemato gli oggetti indicati nel reclamo da lei redatto.

Stante la prova generica del danno, ma non della sua esatta portata ed entità, il giudice di pace ha quindi proceduto correttamente alla sua liquidazione equitativa, ritenendo sostanzialmente che in ordine ad un viaggio tipo quello fatto dall’attrice, il presumibile e probabile valor del contenuto del bagaglio fosse pari a euro 600,00.

Non avendo il tribunale nessun elemento probatorio utile ad una diversa valutazione equitativa del danno patito dall’appellante a causa della perdita del bagaglio, la decisione di primo grado deve essere sul punto confermata.

***

La sentenza del giudice di pace deve essere invece riformata nella parte in cui è stata disposta integralmente la compensazione delle spese di lite.

Difatti, a fronte dell’accoglimento parziale della domanda, non sussiste affatto una soccombenza reciproca giustificante la compensazione integrale delle spese, né vi erano in gioco altre questioni legittimanti tale compensazione.

Il giudice di pace ha al riguardo operato una indebita ed erronea equiparazione tra la soccombenza parziale e la soccombenza reciproca che, ovviamente, non costituiscono la stessa fattispecie.

Ad avviso del tribunale, invece, l’accoglimento parziale della domanda risarcitoria, avrebbe giustificato la compensazione solo parziale delle spese di lite, nei limiti di 1/3, dovendosi la restante parte porre a carico della società soccombente, di cui erano risultate infondate sia le eccezioni preliminari, sia la contestazione della propria responsabilità, sia, in parte, la contestazione della sussistenza di danni risarcibili.

***

Con riferimento alle spese processuali del presente giudizio di appello, essendo risultata fondata solo la censura inerente alla pronuncia sulle spese di lite di primo grado, le spese possono essere compensate per la metà, dovendosi solo la restante parte porre a carico della società appellata.

Nel caso di specie, la causa è iniziata e terminata sotto la vigenza dei criteri fissati dal DM 147/2022, con la conseguenza che i compensi professionali devono essere liquidati in forza dei nuovi parametri.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

  • in parziale accoglimento dell’appello, compensa le spese del giudizio di primo grado in misura pari a 1/3 e condanna la società odierna appellata (NEOS) alla rifusione in favore di ******* della restante parte, che si liquida in euro 300,00 per compenso al difensore ed euro 83,33 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva; conferma per il resto la sentenza impugnata;
  • compensa le spese del giudizio di appello in misura pari alla metà e condanna la società appellata alla rifusione in favore di ********** della restante parte, che si liquida in euro 300,00 per compenso al difensore ed euro 45,75 per spese, oltre spese generali, cpa ed iva, come dovute per legge.

Cagliari, 25/5/2022

Il giudice Riccardo Ariu

Cosa bisognerebbe fare secondo Tribunale di Cagliari per ottenere il risarcimento del danno da smarrimento del bagaglio

secondo la non condivisibile decisione del Tribunale di Cagliari, che deve prendere un volo consegnando la propria valiga alla compagnia aerea, dovrebbe dare la prova del contenuto del bagaglio e del suo valore.

Seppur tale orientamento sia contrario al testo dell’art. 22 della Convenzione di Montreal, si può concludere che in via cautelativa chi sta programmando di viaggiare con un bagaglio dovrebbe registrare un video con il tuo cellulare mentre prepara la valigia, indicando cosa inserice al suo interno.

Al fine di date prova certa della data del video sarebbe poi necessario e poi postalo su di una piattaforma social come youtube, facebook o invialo via whatsapp ad un amico al fine di predeterminare una prova del contenuto e del valore dei beni cointenuti nel bagaglio.

Per maggiori informazioni, in caso il tuo bvagaglio fosse stato smarrito compila velocemente il modulo di seguito riportato.

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