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Quante volte avete prenotato un volo che poi, in seguito a ritardi, overbooking o cancellazioni, vi ha fatto perdere ore in aeroporto o addirittura rovinato la vacanza

In quei momenti, ci si sente veramente persi, in balia del panico, perché non si è in grado di gestire lo stress e la frustrazione per essere bloccati in aeroporto.

Tuttavia non tutto vien per nuocere.

Devi sapere che i passeggeri In caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato hanno moltissime tutele a loro favore.

Non tutti sanno, infatti, che oltre alla compensazione pecuniaria  di euro 250, 400 e 600 euro, prevista dal Regolamento Ce 261/2004, in caso di cancellazione del volo come indicato nella Carta dei Diritti del passeggero, la compagnia aerea deve risarcire sia il danno morale che il danno patrimoniale derivante dal ritardo aereo sino all’importo massimo di 6000 euro circa.

E’ importante sapere, infatti, che le modalità di erogazione del rimborso variano a seconda delle problematiche riscontrate dal passeggero e altrettanto diversa sarà la tipologia di rimborso a seconda che si tratti di un disservizio della compagnia aerea, una rinuncia personale o di circostanze eccezionali.

Chiaramente qualora il ritardo, la cancellazione o il negato imbarco (overbooking) determinino una costrizione o una rinuncia di elevata gravità, il risarcimento conseguente sarà proporzionalmente superiore.

QUANDO HAI DIRITTO AL RIMBORSO DEL BIGLIETTO AEREO?

Il passeggero ha diritto a chiedere il rimborso del biglietto aereo quando il disservizio è stato causato da responsabilità della compagnia aerea.

In questo caso oltre al rimborso si può chiedere anche il risarcimento. 

La compagnia aerea, invece, non è responsabile del disservizio in alcune circostanze straordinarie come condizioni meteo sfavorevoli, scioperi del personale o presunti attacchi terroristici.

Vediamo i casi in cui si ha diritto al rimborso del biglietto aereo.

VOLO IN RITARDO 

Nel caso di volo in ritardo, il viaggiatore ha diritto al risarcimento dei danni solo se il ritardo è superiore alle tre ore. 

La Normativa europea ed internazionale stabilisce infatti che la compagnia aerea deve risarcire i passeggeri dei danni causati da un ritardo superiore ai 180 minuti.

La compagnia aerea in caso di ritardo è tenuta ad assistere il passeggero durante l’attesa con pasti, bevande e se necessario un’adeguata sistemazione in albergo. 

IL REGOLAMENTE CE 261/04 prevede che In base alla lunghezza della tratta e alle ore di ritardo del volo (rispettivamente 2, 3, e 4 ore ), inoltre, spetta al passeggero un indennizzo pari a:

  • 250 EURO PER LE TRATTE INFERIORI O PARI A 1.500 KM;
  • 400 EURO PER LE TRATTE IN PAESI UE SUPERIORI A 1.500 KM O EXTRA UE FRA I 1.500 E I 3.500 KM;
  • 600 EURO PER LE TRATTE SUPERIORI A 3.500 KM E CON UN RITARDO CHE SUPERA LE 4 ORE.

Nel caso in cui il ritardo renda inutile il viaggio, il passeggero ha diritto al rimborso totale del biglietto aereo se il viaggio non è ancora iniziato. 

Se invece si ha già raggiunto una tappa intermedia del viaggio si può chiedere il risarcimento, a meno che non si dimostra che il ritardo ha reso vano il proseguimento del viaggio, quindi in quest’ultimo caso si può chiedere il rimborso totale anche per la tratta già percorsa.

Oltre al rimborso o risarcimento, se il viaggio è già iniziato si ha diritto a un volo che riporti all’aeroporto di partenza. 

Quando si verificano questi disservizi, la compagnia aerea potrebbe proporre un voucher come indennizzo, ma attenzione, vi consigliamo di non accettare mai il voucher e di richiedere il risarcimento in denaro.

IL voucher, infatti, è spesso limitato alla durata di un anno, non è cedibile ed è soggetto alla disponibilità dei posti.

VOLO CANCELLATO A MENO DI 14 GIORNI DALLA PARTENZA

Se il volo non viene effettuato, viene operato con altro aeromobile in orario differente, atterra in un aeroporto che non corrisponde alla destinazione finale o è costretto a ritornare all’aeroporto originale, si definisce cancellato. 

In questo caso il passeggero, oltre al risarcimento del danno derivante dalla cancellazione, ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto aereo, un nuovo biglietto per un volo aereo alternativo o di ritorno e la possibilità di scegliere la prima data utile per effettuare il volo. 

In tutti i casi la compagnia aerea dovrà provvedere assistenza al passeggero: sistemazione in albergo se necessario, buoni pasto e spese di trasporto.

Se la compagnia non provvede a tale assitenza il viaggiatore deve anticipare le spese per poi richiedere il rimborso, una volta presentati i documenti giustificativi. 

In caso di volo cancellato si può chiedere il rimborso però solo se la compagnia aerea non ha comunicato al passeggero tempestivamente nei 14 giorni precedenti alla partenza  la cancellazione.

Anche in questo caso, la compagnia potrebbe tentare di sottrarsi al pagamento offrendo un voucher.

Quindi bisogna fare attenzione a tutto ciò che si firma.  

NEGATO IMBARCO O OVERBOOKING 

L’overbooking, ovvero la sovra-prenotazione, viene spesso effettuata dalle compagnie per massimizzare i guadagni.

Questa tecnica consiste nel vendere più biglietti aerei rispetto all’effettiva disponibilità del velivolo. 

Può capitare quindi che, al momento del check-in, il passeggero non trovi più posto poiché tutti assegnati. In questo caso si ha diritto a chiedere il rimborso del biglietto aereo non utilizzato e la possibilità di imbarcarsi su un volo alternativo che sia simile a quello prenotato inizialmente.

Durante l’attesa la compagnia aerea deve fornire al viaggiatore un’adeguata assistenza ed ovviamente offrire il congruo risarcimento in relazione al ritardo che l’Overbooking ha determinato.. 

Affinché si possa ottenere il rimborso per negato imbarco bisogna: avere una prenotazione confermata, avere un biglietto valido, essersi presentato al check-in in orario.

Spesso gli uffici legali delle compagnie aeree si difendono affermando che il passeggero non si sarebbe presentato all’imbarco (c.d. no show).

In questi casi, tuttavia, la Corte di giustizia europea ha stabilito che è onere della compagnia aerea dimostrare l’assenza del passeggero all’imbarco.

QUANDO NON È POSSIBILE OTTENERE IL RIMBORSO DI UN BIGLIETTO AEREO? 

Il rimborso del biglietto aereo non è possibile solo nel caso di una decisione personale del passeggero di non partire il cos’ detto no Show.

In questi casi, tuttavia, la compagnia deve sempre restituire le tasse aeroportuali indicate nella specifica del biglietto aereo ed, in ogni caso, corrispondenti a circa il 60% del prezzo biglietto aereo.

QUANDO NON È POSSIBILE OTTENERE IL RISARCIMENTO IN CASO DI RITARDO AEREO

Se la compagnia aera cancella o ritarda il volo senza una giustificazione al passeggero è dovuta oltre alla compensazione pecuniaria ex art. 261/04 anche un risarcimento nel limite di 4694 DSP circa 6000 euro.

Le compagnie negano il risarcimento da ritardo aereo in una serie di circostanze che vengono definite eccezionali.

Sono considerate circostanze eccezionali:

  • LO SCIOPERO generale non interno degli operatori del settore del trasportoa ereo  (se comunicato tempestivamente e non rientrante nelle fasceorarie garantite dall’ENAC.
  • LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE E CALAMITÀ NATURALI; 
  • I MOTIVI POLITICI QUALI ATTACCHI TERRORISTICI O DISORDINI CHE MINANO LA SICUREZZA DELLE PERSONE; 

E SE SI RISULTA POSITIVI AL COVID-19 PRIMA DI PARTIRE?

Un viaggiatore risultato positivo al Covid non può viaggiare, lo vietano le norme sanitarie, amministrative e penali.

Quindi non è colpa sua se non può viaggiare, poiché la circolazione in simili condizioni sarebbe una trasgressione della legge. 

Perciò la compagnia aerea è tenuta a versare il rimborso del biglietto aereo per Covid al passeggero che non è potuto partire.

RIMBORSO O RISARCIMENTO?

Rimborso e risarcimento sono due ipotesi diverse.

Il rimborso riguarda la restituzione della somma già pagata per l’acquisto di un biglietto aereo.

Il risarcimento è invece la somma che deve essere corrisposta a fronte di un danno subito. 

Le due condizioni si possono sommare nel caso di cancellazione di un volo, di overbooking o di ritardo oltre 3 ore, quando non viene previsto un volo alternativo come spiegato precedentemente. 

COME CHIEDERE IL RIMBORSO?

Il passeggero che vuole presentare un reclamo per il rimborso del biglietto aereo deve rivolgersi alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto o al tour operator che ha organizzato il viaggio.

Il passeggero deve presentare il reclamo entro due anni dalla data del volo attenendosi alle indicazioni fornite dalla compagnia aerea stessa. Se la singola compagnia aerea non prevede specifiche procedure di reclamo per il rimborso del biglietto aereo, potrai rivolgerti alla assistenza della Sezione legale Salvaviaggio, per ottenere gratuitamente il tuo rimborso.

COME OTTENERE Il RISARCIMENTO DA RITARDO DEL VOLO

Per ottenere il risarcimen to da ritardo del volo è necessario affidarsi a profesionisti esperti nel diritto turistico.

La specificità della normativa impone una reale esperienza nel settore al fine di poter contestare le contestazioni delle compagnie aeree sempre più esperte a rappresentare cause esimenti.

Come funziona Salvaviaggio

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  • Analisi:dopo aver ricevuto i tuoi dati, provvederemo ad analizzare la fattispecie al fine di valutare se sussiste la legittimazione ad ottenere una compensazione pecuniaria, un risarcimento o altra forma risarcitoria.
  • Accettazione del mandato:accettato il tuo caso, provvederemo a registrare la tua posizione nel nostro database e ad inviarti una procura con indicazione delle fasi successive.
  • Richiesta di risarcimento:successivamente sarà nostra cura effettuare ogni azione diretta ad ottenere il dovuto indennizzo e/o risarcimento, prima tentando un bonario componimento con la controparte ed in caso negativo con l’ instaurazione della lite giudiziaria.
  • Controllo del sinistro:sarà possibile controllare lo stato della pratica attraverso un servizio dedicato, disponibile via e mail: info@salvaviaggio.com o telefonicamente al n. 06 83956409
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