In caso di ritardo volo la via migliore è richiedere in modo immediato e diretto il dovuto risarcimento.
Diritto al risarcimento in caso di ritardoa ereo
Ma il diritto dei passeggeri ad ottenere un giusto risarcimento è contestato dalle lobby delle compagnie aeree, che negli ultimi anni hanno fatto di tutto per affievolire e contestare le richieste di risarcimento dei passeggeri che subiscono un ritardo aereo.
Oramai si parla solo del Reg. CE 261/04, ma tale regolamento non ha una applicazione universale, in quanto la normativa generale sul ritardo aereo è demandata ai principi dettati dalla Convenzione di Montreal ratificata dall’Italia nel 2004.
Hai subito un ritardo nel tuo ultimo volo? ti spieghiamo come ottenere il tuo risarcimento.
Il Regolamento CE n. 261/04 non è la normativa principale che tutela chi vola, trovando applicazione solo se:
- Il volo avviene all’interno dell’Unione Europea sia che il vettore aereo sia europeo o extra UE
- L’arrivo del volo è un aeroporto sito nel territorio dell’UE con provenienza da un paese extra UE ma solo se la tratta è gestita da una compagnia aerea dell’Unione Europea
- Il volo parte dal territorio UE con destinazione un paese extra UE ed è gestito da un vettore aereo dell’UE o extra UE.
Non si applica, difatti, nel caso di vettore aereo non comunitario per il ritardo conseguito in un volo intercontinentale: in questo caso, si deve far riferimento alla Convenzione di Montreal, alla legislazione locale ed alle norme che regolano il contratto di trasporto.
Detta Convezione, a partire dall’inizio del 2021 – dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE – dovrà essere applicata anche in caso di ritardo, negato imbarco o cancellazione dei voli dal Regno Unito verso l’UE se il volo è stato effettuato da una compagnia aerea del Regno Unito o da un altro vettore extra UE.
Ritardo aereo: diritto alla compensazione pecuniaria
Per compensazione pecuniaria si intende l’indennizzo che la compagnia aerea deve pagare al passeggero nel caso di ritardo prolungato del volo.
La Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 19.11.2009 C-402/07 e C-432/07, ha stabilito che se il volo arriva a destinazione con un ritardo di almeno 3 ore rispetto all’originario itinerario di viaggio il passeggero deve ricevere in automatico l’importo di:
- euro € 250,00 per tutte le tratte aeree (intracomunitarie e/o internazionali) pari od inferiori a km 1.500;
- € 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a km 1.500 o internazionali comprese tra i km. 1.500 e 3.500;
- € 600,00 per tutte le tratte aeree internazionali superiori a km 3.500.
La compensazione viene corrisposta senza bisogno di una prova specifica del danno, ovvero si presume in automatico che il ritardo aereo abbia causato disagi per il passeggero quali la perdita di tempo, il dover trovare un altro volo, riorganizzare la vacanza, impegni di lavoro o il rientro a casa etc. etc.
In pratica, per aver diritto al risarcimento il passeggero deve solo provare la conclusione del contratto di trasporto, ossia di aver comprato il biglietto ed il ritardo prolungato del volo.
Per calcolare la distanza tra la partenza e l’arrivo si usa il metodo della rotta ortodromica che, come precisato dall’art. 7 del Regolamento CE 261/2004, congiunge due punti sulla superficie terrestre percorrendo la distanza più breve tra loro (cfr. Corte di Giustizia UE, VIII Sezione, sentenza 07/09/2017 C-559/16)
Diritto del passeggero al risarcimento del danno supplementare
È importante non fare l’errore di richiedere la sola compensazione pecuniaria.In molti siti on line si offrono servizi limitati alla sola compensazione pecuniaria.
Chi subisce un ritardo aereo può avere diritto a ricevere un risarcimento ben maggiore.
Il passeggero ai sensi dell’art. 12 del Regolamento 261/04 ha diritto ad un risarcimento supplementare laddove dimostri di aver subito un pregiudizio ulteriore a causa del ritardo areo.
Il danno supplementare è inteso sia come danno patrimoniale, (danno emergente e lucro cessante), sia come danno non patrimoniale, (danno all’integrità psico-fisica, danno morale).
In altri termini, il comune viaggiatore può ottenere un risarcimento supplementare se riesce a dimostrare, a mezzo di documenti e/o prova testimoniale di aver subito un danno supplementare sia in termini di spese vive (fatture, ricevute, scontrini ecc.) o di mancato guadagno (perdita della giornata lavorativa), sia in termini di danno psico-fisico.
Seppur la Cassazione adotti ancora un atteggiamento restrittivo, è stata posta all’attenzione della corte di giustizia europea la problematica diretta al riconoscimento del danno morale, sulla scorta dell’orientamento europeo (Corte di Giustizia Europea del 13 ottobre 2011, causa C-83/10) li dove ha ritenuto che lo stress, il disagio, i fastidi e la sofferenza patiti dal passeggero siano risarcibili in via equitativa – purché provati in concreto – in quanto idonei ad incidere su diritti costituzionalmente garantiti (quale ad esempio l’autodeterminazione delle scelte della propria vita).
Ovviamente nel danno patrimoniale sono comprese tutte le spese effettuate dal passeggero per cibi e bevande in relazione alla durata dell’attesa, il pernottamento in albergo con relativo trasporto navetta da/per l’aeroporto(cfr. artt. 8 e 9 Regolamento CE 261/04).
Esclusioni della responsabilità del vettore aereo
Il diritto alla compensazione pecuniaria opera in via automatica a meno che:
- La Compagnia aerea, non dimostri che il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali quali il caso fortuito o la forza maggiore. In altri termini, il vettore aereo deve provare che le condizioni che hanno dato origine al ritardo non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure necessarie (ad esempio se il volo ritarda a causa di condizioni meteo avverse) Cfr. Regolamento 261/04 nel Considerando n. (14) e (15) e art. 19 della Convenzione di Montreal.
- In caso di cancellazione del volo il passeggero sia avvisato con un preavviso di almeno due settimane o, in caso di un periodo temporale inferiore prima della data di partenza, che gli venga offerto un volo alternativo con caratteristiche simili a quello originario.
Entro quanto puoi richiedere il tuo risarcimento per ritardo aereo.
La domanda di risarcimento può essere presentata, entro il termine decadenziale di due anni dall’arrivo a destinazione o dal giorno in cui l’aereo sarebbe dovuto arrivare come previsto dall’art. 35 della Convenzione di Montreal.
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L’esperienza dei legali e dei consulenti, permette di ottenere il massimo risarcimento, che spetta al passeggero senza dover sostenere alcuna spesa e con piena garanzia di ottenere la compensazione pecuniaria senza alcuna deduzione.
Per riuscire ad ottenere un risarcimento nella maniera più rapida possibile resta consigliabile conservare tutta la documentazione inerente al volo e copia delle spese sostenute nonché tenere a mente i diritti che il Regolamento CE n. 261/2004 e la Convenzione di Montreal garantiscono ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione e/o ritardo prolungato del volo riassunti.
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Ovviamente, non e sempre possibile ottenere la compensazione pecuniaria in poche ore, in quanto, in alcuni casi, potrebbero essersi verificate delle circostanze di forza maggiore.
Salvaviaggio sta rimborsando decine di passeggeri ogni giorno e numerose sono le richieste che stiamo ancora esaminando.
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- Inviaci la tua prenotazione e/o il tuo biglietto aereo
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