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Confermato il Diritto dei passeggeri e dei turisti ad ottenere il rimborso dei biglietti aerei e dei viaggi non fruiti a causa del Coronavirus Chi si occupa di turismo aveva immediatamente criticato il testo dell’art. 88 bis della Dl. 18 /20, nella parte in cui negava ai viaggiatori rimasti a terra per l’allarme Covid -19 il rimborso del prezzo versato ai vettori aerei e tour operator. La comunità Europea recependo le contestazioni sollevate da parte della Salvaviaggio.com ha confermato che le regole adottate dal Governo italiano a partire dal 2 marzo 2020, hanno violato i diritti dei passeggeri garantiti dalla legge comunitaria e alla direttiva sui pacchetti turistici, in quanto il voucher non garantisce i diritti dei consumatori. L’Italia ha dunque tempo sino al 28 di maggio per equilibrare la legge, così permettendo ai viaggiatori di scegliere fra il rimborso integrale di quanto versato o la fruizione di un voucher, contenente condizioni più vantaggiose sotto il profilo commerciale. In attesa di conoscere se l’Italia deciderà di allinearsi alla legge europea o subire una procedura di infrazione, invitiamo tutti coloro che vogliono ottenere il rimborso del proprio biglietto aereo o del viaggio organizzato a contattarci con urgenza, al fine di predisporre ogni intervento necessario alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalle compagnie aeree, dai tour operator e dalle agenzie di viaggio. Il nostro intervento è gratuito, ma è necessario agire con urgenza. L’immagine può contenere: il seguente testo “BIGLIETTI AEREI e VIAGGI ORGANIZZATI DEVONO ESSERE RIMBORSATI 99.000..”

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