Hai chiesto alla compagnie aerea il rimborso del biglietto a seguito della cancellazione del volo e ti è stato risposto di rivolgerti all’agenzia turistica on line.
Facciamo chiarezza
Le agenzie di viaggio on line e le Online Travel Agencies (OTA)[1] sono portali di intermediazione per l’acquisto di servizi turistici, tra cui quello di trasporto aereo.
Tali siti internet permettono, in tempo reale, di controllare l’effettiva disponibilità e le tariffe aggiornate dei voli, attraverso sistemi telematici e software gestionalche inviano alle compagnie aeree le informazioni e le credenziali in riferimento alla tratta aerea prescelta, tramite un interfacciamento XML bidirezionali di certificati.
La presenza sui siti di vendita di biglietteria on line, permette alle compagnie aeree di avere maggiore visibilità a livello internazionale sul web, migliorando la performance del Booking Engine.
Pe questo motivo, negli ultimi anni il ricorso a portali di vendita, per comparare ed acquistare le offerte commerciali delle compagnie aeree, è diventato uno dei metodi maggiormente utilizzati per l’acquisto biglietteria aerea.
Fatta questa premessa, deve precisarsi che nel momento in cui un passeggero si rivolge ad una agenzia on line accedendo ad un sito web, si configura un Contratto di intermediazione di viaggi, disciplinato dall’art. 1704 cod. civ. e più specificatamente un contratto di mandato con rappresentanza[2].
Sintetizzando il processo di acquisto on line, il cliente/passeggero (mandante) conferisce all’agenzia on line (mandataria) espresso mandato, affinché gli procuri un pacchetto o un servizio singolo prodotto da fornitori terzi[3].
Poiché il mandato è un contratto a titolo oneroso il passeggero che acquista biglietteria on line, al momento del perfezionamento del contratto (che si perfeziona con l’acquisto del biglietto aereo), corrisponde all’agenzia prescelta un compenso d’intermediazione sotto forma di diritto d’agenzia, o fee e altre denominazioni commerciali varie, che comunque non cambiano la qualifica del corrispettivo.
Doveroso rilevare che in forza dell’espresso mandato con rappresentanza l’agenzia di viaggio (mandataria) assume l’obbligo di compiere tutti gli atti necessari per conto e nell’interesse dell’altra parte (passeggero mandante) diretti al perfezionamento del contratto di trasporto e all’emissione del biglietto aereo.
Importante precisare, che nell’acquisto di un biglietto aereo on line attraverso una agenzia di viaggi/OTA tale mandataria agisce direttamente per conto del mandante, (passeggero) ma l’acquisto del biglietto aereo da parte del mandatario produrrà effetti giuridici solo tra i soggetti parti del contratto, cioè tra il passeggero e la compagnia aerea.
In altre parole, il conferimento di mandato con rappresentanza implica che gli atti giuridici conclusi dal mandatario si riversano automaticamente nella sfera giuridica del mandante, producendo effettivi giuridicamente rilevanti.
Il contratto di trasporto aero, pertanto, a seguito del pagamento del prezzo, si perfezione direttamente tra la compagnia aerea ed il passeggero, senza alcun altro coinvolgimento dell’intermediario turistico.
Vero è che l’agente di viaggio non è responsabile o legittimato passivamente di eventi che riguardano la corretta esecuzione del contratto di trasporto regolarmente perfezionatosi, né si interfaccia con la compagnia a seguito dell’emissione del biglietto aero.
Nel caso di acquisto on line tramite una OTA, tra l’altro, tutte le procedure di booking sono effettuate in moto automatico ed istantaneo.
Si tratta di un sistema che utilizza un software automaticizzato in cui il passeggero 1. sceglie la tratta aerea di interesse sulla pagina web – 2. il sistema di booking on line mostra al passeggero le opzioni commerciali di interesse in relazione alal disponibilità dei posti – 3. il passeggero accetta inserendo le credenziali e le coordinate della carta di credito – 4. viene emesso il biglietto aere da parte della compagnia aerea e inviata conferma al passeggero via e-mail con allegato un biglietto elettronico (c.d. e-ticket ).
A fonte di tali passaggi automatici, l’agenzia di viaggi/OTA, trattiene una percentuale per la svolta intermediazione.
L’agenzia di viaggi on line, dunque, non è parte del contratto di viaggio sottoscritto tra la compagnia aerea e il passeggero, svolgendo un’attività di mera intermediazione.
Importante precisare, altresì, che le compagnie aeree emettono il biglietto aereo solo a seguito della conferma positiva della procedura di pagamento on line, che prevede il materiale trasferimento delle somme al vettore.
Per ovvie motivazioni relative alla vendita multicanale della biglietteria aerea, infatti, nel trasporto aereo non è prevista la c.d. prenotazione, attraverso acconti o pagamenti parziali.
Chiarite le relative posizioni contrattuali che caratterizzano il sistema di acquisto di biglietteria on line, è possibile confermare che il soggetto che deve dare autorizzazione alla restituzione delle somme è colui a cui tali importi sono stati versati definitivamente quale compenso di una prestazione.
Non vi è, in sostanza, nel caso in esame altro soggetto legittimato a ricevere la richiesta di rimborso del biglietto aereo, se non la compagnia aerea.
Sul punto la Corte di Cassazione ha confermano nella sentenza 13226 del 2018, l’arresto della Corte di appello di Palermo che proprio con riferimento all’obbligo di restituzione del prezzo in capo alla agenzia di viaggi, ha ribadito che il soggetto legittimato è il vettore aereo, in quanto l’agente di viaggio, quale intermediario, è estraneo al contratto di trasporto aereo.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha rigettato tutti i motivi dei ricorso. Secondo i Giudici di legittimità, infatti, correttamente il giudice di secondo grado ha affermato che “dell’inadempimento del contratto di trasporto risponde soltanto il vettore”. “L’agenzia di viaggi – conclude la Cassazione – che vende biglietti di trasporto in base ad un contratto con il vettore – contratto qualificabile come appalto di servizi – assume nei confronti della compagnia aerea solo la responsabilità per lo svolgimento di tale servizio, di vendita, restando peraltro estranea al contratto di trasporto fra l’acquirente del biglietto quale titolo di viaggio e il vettore”.
Conforme a tale logica deduzione è stata anche la sentenza 3504 della Corte di Cassazione che già nel 1997, aveva evidenziato che l’agenzia di viaggi rimane estranea al rapporto contrattuale tra il passeggero e la compagnie aerea, affermando che, con riferimento all’inadempimento del contratto di trasporto, risponde solo il vettore aereo.
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[1] Più comunemente con OTA ci si riferisce agli IDS (Internet Distribution System), nell’accezione più ampia, all’interno del termine OTA gravitano i Wholesaler, B2B e GDS.
[2] Il rapporto di intermediazione rispetta inoltre i principi degli artt.17 e segg. della L. 1084/27.12.1977 (Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio); gli artt.82 e segg. del Decr. Lgs. 206/06.09.2005 (Codice del Consumo); gli artt.32 e segg. del Decr. Lgs. 79/23.05.2011 (Codice del Turismo).
[3] Solo nel caso in cui l’agenzia di viaggi è titolare di licenza per la biglietteria aerea Iata in cui l’agenzia riceve un mandato alla vendita anche da parte del fornitore, siamo in presenza del cosiddetto doppio mandato.