Anche i voli decollati ma che non raggiungono destinazione finale si considerano cancellati.
La Corte di Giustizia dell´Unione Europea con la sentenza C-83/10 pubblicata il 13 ottobre 2011 ha riconosciuto l´obbligo da parte del vettore aereo (nel caso Air France) al rimborso del danno morale, oltre che del danno materiale, in favore di sette cittadini spagnoli vittime della cancellazione del volo.
La sentenza si riferisce al caso del volo Air France da Parigi a Vigo (Spagna) del 25 settembre 2008 che, decollato regolarmente all´ora prevista, dopo poco, faceva rientro all´aeroporto di partenza a causa di un problema tecnico all´aeromobile. La compagnia aerea francese provvedeva alla riprotezione dei passeggeri offrendo loro la possibilità di partire con un volo alternativo solo il giorno dopo con destinazione Oporto (Portogallo), da dove poi, a proprie spese, hanno a proprie spese raggiunto la destinazione finale.
La richiesta dei passeggeri è stata rivolta ad ottenere la somma di € 250 ciascuno a titolo di compensazione pecuniaria per volo cancellato, il rimborso delle somme corrisposte per i pasti consumati e per le spese di taxi ed inoltre il risarcimento del danno morale subito.
Ebbene , la Corte di Giustizia Europea ancora una volta ha confermato i diritti dei passeggeri, ampliando la tutela nei confronti degli stessi, fornendo un´interpretazione estensiva della nozione di “cancellazione del volo”: da oggi, pèertanto, si considerano annullati, non solo i voli che non siano affatto partiti, ma anche quelli che partono ma non raggiungono la destinazione originaria.
Nella medesima sentenza, la suprema corte chiarisce anche il concetto di “risarcimento supplementare” consentendo ai passeggeri di ottenere il risarcimento del danno morale e materiale subito a causa dell´inadempimento della compagnia aerea agli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.
Viene pertanto chiarito, definitivamente, che il passeggero ha diritto al risarcimento allorquando il vettore aereo, ometta, a seguito di una cancellazione o di un grave ritardo, di prestare ai passeggeri la dovuta assistenza comprensiva:
• di un imbarco su un volo alternativo per la destinazione finale;
• rimborso delle spese di vitto;
• alloggio e comunicazioni per la durata dell´attesa. Molte sono state le comunicazioni e le richieste di asssitenza negli ultimi mesi per casi di cambio di destinazione o per rientri dovuti a problematiche di carburante o di carico bagagli.
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DISPOSITIVO SENTENZA C-83/10 CORTE UE (Terza Sezione) 13 ottobre 2011
1) La nozione di «cancellazione del volo», come definita dall´art. 2, lett. l), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretata nel senso che, in una situazione come quella in discussione nella causa principale, essa non si riferisce esclusivamente all´ipotesi in cui l´aereo in questione non sia affatto partito, bensì comprende anche il caso in cui tale aereo è partito, ma, per una qualsivoglia ragione, è stato poi costretto a rientrare all´aeroporto di partenza, e i passeggeri di detto aereo sono stati trasferiti su altri voli.
2) La nozione di «risarcimento supplementare», di cui all´art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione per l´unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall´inadempimento del contratto di trasporto aereo. Per contro, il giudice nazionale non può utilizzare la nozione di «risarcimento supplementare» quale fondamento giuridico per condannare il vettore aereo a rimborsare ai passeggeri, il cui volo ha subito un ritardo oppure è stato cancellato, le spese che gli stessi hanno dovuto sostenere a causa dell´inadempimento da parte del citato vettore degli obblighi di sostegno e assistenza di cui agli artt. 8 e 9 di tale regolamento