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Ancora overbooking nelle partenze da Roma Fumicino
Ancora overbooking nelle partenze da Roma Fumicino
<l'overbooking obbliga la compagnia aerea a risarcire immediatamente i propri passeggeri.
Si richiama con una certa nostalgia, un veccio articolo di 13 anni orsono, foriero di una crisi inevitabile di Alitalia, quando ancora di poteva viaggiare:
Ancora overboking a Roma – Fiumicino.
Avevamo già riportato che con l’arrivo di agosto erano iniziati anche i disagi per i turisti, vittime, in alcuni casi, di una politica commerciale delle compagnie basata sulla vendita eccessiva di biglietti aerei rispetto ai posti effettivamente disponibili.
Alitalia dopo gli inadempimenti verificatisi il 2 agosto 2009, oggi ha lasciato a terra decine di passeggeri in partenza da Roma Fiumicino.
A nulla sono valse le lamentele di coloro che, già la scorsa settimana, in partenza per Istanbul, Caracas, Boston e Atene, sono stati costretti ad ore di attesa, a causa dell’eccedenza di prenotazioni rispetto ai posti effettivamente disponibili (overbooking).
I casi di overbooking hanno riguardato oltre 10 voli sui 650 giornalieri operati dalla compagnia nei fine settimana, afferma proprio Alitalia. Seppur la compagnia aerea abbia dichiarato di garantire ogni tutela all’utente, non sembra che abbia attivato alcuna azione di rimborso, nè abbia disposto la cartellonistica relativa all’informativa comunitaria a tutela del passeggero.
Cos’è l’Overbooking
Per overbooking si intende la “sovraprenotazione dei posti aerei” rispetto alla effettiva disponibilità commerciale dell’aeromobile.
“una compagnia aerea che riceva ed accetti prenotazioni per uno stesso volo in quantità superiore all’effettiva capienza dell’aereo impiegato (c.d. overbooking), e si rifiuti pertanto di imbarcare un passeggero in possesso di un regolare biglietto, è tenuta al risarcimento del danno in virtù di un illecito extracontrattuale”.
In particolare, quanto occorso presso l’aeroporto di Fiumicino qualificandosi come un tipico caso di “OVERBOOKING” trova nella normativa di settore una duplice tutela l’una “compensativa” e l’altra “risarcitoria” in favore dell’odierna attrice. Il Regolamento (CE) 261/2004, in vigore in Italia a far data dal 17 febbraio 2005, nell’istituire regole comuni in materia di compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri, prevede all’art. 4 per i casi di OVERBOOKING del volo, una compensazione già predeterminata e forfettariamente indicata pari ad Euro 600,00.
In particolare il richiamato art. 4 del citato Regolamento comunitario, prevede in caso di NEGATO IMBARCO una compensazione pecuniaria pari a:
a) Euro 250,00, per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 chilometri;
b) Euro 400,00, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500;
c) Euro 600,00 per le tratte aeree superiori a Km 3.500, che non rientrano nelle lettera a) o b).
Va da se che ALITALIA, in conseguenza del negato imbarco, della mancata informazione, dell’attesa e della riprotezione su di un altro volo, tra l’altro avrebbe dovuto effettuare immediatamente il rimborso di cui alla lettera c) attraverso le modalità prescritte al n. 3 dell’art. 7 del Reg. (CE) 261/04 e cioè Euro 600,00, ” in contanti, mediante trasferimento bancario elettronico o con versamenti o assegni bancari”, in favore dell’odierna attrice.
TUTTAVIA NON SEMBRA CHE ALITALIA ABBIA INDENNIZZATO I PROPRI PASSEGGERI.
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