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In attesa della pronuncia, l’associazione dei consumatori definisce quell’aggravio come “un balzello che resta nascosto fino al momento del pagamento”, dal momento che home page del sito, regole tariffarie e condizioni generali di trasporto non ne fanno menzione. “Non tutti i consumatori sono costretti a pagare la soprattassa: possessori di alcune carte di credito e altre categorie sono esentati dalla spesa. Stando così le cose non si capisce perché si debba chiamare diritto amministrativo qualcosa che del diritto non ha nemmeno l’ombra”.
Non esiste una normativa in materia. Il codice del consumo parla soprattutto dei viaggi organizzati, scandagliando le tutele del turista ma non quelle del viaggiatore del trasporto aereo. In linea generale, spiega Fabio Collavini, avvocato specializzato nella tutela dei diritti degli utenti del trasporto aereo (www.salvaviaggio.com), le normative a cui le compagnie fanno riferimento sono quelle dettate dalla convenzione di Montreal e dal regolamento Cee 261 del 2004, che forniscono indicazioni comunitarie per tutti i tipi di trasporto aereo, quindi anche per le compagnie nazionali e per quelle che hanno un decollo o un arrivo nella comunità europea.
“In realtà, le compagnie aeree hanno degli obblighi verso il passeggero solo dopo l’acquisto del titolo di viaggio – spiega Collavini – Il passo precedente, quello che prevede un´informazione chiara e precisa prima del pagamento, non è regolamentato e costituisce una problematica nota nel campo pubblicitario delle compagnie aeree”. Negli anni l´Antitrust ha messo dei veti, pretendendo ad esempio che le informazioni relative a un´offerta avessero tutte lo stesso carattere, evitando le postille quasi invisibili.
“L´Antitrust, però, non ha una funzione sanzionatoria né di indagine – riprende Collavini – per cui solo quando un´associazione dei consumatori segnala un inadempimento può intervenire e bloccare quella promozione o quell´offerta”. Il problema, fino ad oggi, è stato che le compagnie si sono limitate a bloccare le offerte incriminate, ma hanno commesso altre scorrettezze, ad esempio i 5 euro dell´Alitalia per gli acquisti on line oppure non segnalando il numero di posti disponibili in caso di promozione o le spese complessive per i voli low cost.
Nel 2005 l´Antitrust è intervenuto in maniera più dura, affermando che “l´indicazione della tariffa deve includere ogni onere economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia determinabile ex ante, o presentare, contestualmente e con adeguata evidenza grafica e/o sonora, tutte le componenti che concorrono al computo del prezzo”.
A parere di Collavini, però, le cose non cambieranno finché non verranno condotte vere e proprie azioni comuni da parte dei consumatori contro un tipo di atteggiamento protratto e reiterato. “Alitalia dovrebbe essere la nostra fonte di rappresentanza nel settore all´estero, assicurando trasparenza, servizio pubblico e uguaglianza. Eppure, osservando anche l´organizzazione interna, fatta da uffici sparsi in Italia che spesso non dialogano tra loro, si nota che la gestione della tutela del passeggero non esiste”. Al momento, dunque, sembra esistere solo la strada dell´autotutela, che però ha un costo (in termini di iscrizione a un´associazione dei consumatori o di ricorso a un avvocato). Giulia Ventura
In merito all´articolo redatto dalla Dott.ssa Giulia Ventura, che si ringrazia, appare doveroso svolgere un chiarimento, al fine di fugare dubbi interpretativi in merito all´attività dell´autorità Garante della concorrenza e del mercato.
Ed infatti l´Autorità d´ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, può inibire la continuazione ed elimina gli effetti della pubblicità ingannevole e comparativa illecita. In particolare, l´Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole e comparativa illecita in caso di particolare urgenza, in conseguenza di una indagine diretta a recepire le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell´accertamento dell´infrazione.
In caso di inottemperanza, ai dettami imposti dall´Autorità Garante la stessa può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro, sanzione che può arrivare anche a 40.000 qualora le informazioni o la documentazione fornite da parte della società non siano veritiere.
Salvo il caso di “manifesta scorrettezza e gravità” l´Autorità può ottenere dalla società che ha posto in essere una della pubblicità ingannevole e comparativa illecita l´assunzione dell´impegno a porre fine all´infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. In tali ipotesi, questo il caso richiamato nell´articolo in commento, l´Autorità Garante della concorrenza e del mercato valutata l´idoneità di tali impegni, può ritenere sufficiente definire il procedimento senza procedere all´accertamento dell´infrazione. Questo invero è stato in passato l´intervento svolto da parte dell´antitrust diretto a regolamentare le modalità di pubblicizzazione di nuove rotte aeree, specialmente in regime di voli lowcost.
Tuttavia, sempre in considerazione della tutela e della trasparenza del messaggio pubblicitario l´Autorità, se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito, può vietarne la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta anche la pubblicazione della delibera e/o di un´apposita dichiarazione di rettifica in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito continuino a produrre effetti. Ma v´è di più. Con il provvedimento che vieta la diffusione della pubblicità, l´Autorità può disporre, inoltre, l´applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione, con il limite non inferiore a 50.000,00 euro, nel caso di pubblicità ingannevole può comportare un pericolo per la salute o la sicurezza, nonché suscettibili di raggiungere, direttamente o indirettamente, minori o adolescenti. Inoltre, è prevista per i casi di inottemperanza ai provvedimenti d´urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti pregiudizievoli ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti dell´Autorità una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 150.000,00 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l´Autorità può disporre la sospensione dell´attività d´impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Deve pertanto necessariamente rettificarsi quanto riportato nell´articolo anzidetto, precisando che “solitamente” – “in passato”, il primo intervento svolto da parte dell´Autorità Garante è stato quello di “regolamentare” e chiarire alle compagnie aeree i limiti pubblicitari e la correttezza della struttura grafica delle promozioni, piuttosto che reprimere con un regime sanzionatorio le scelte pubblicitarie e di marketing dei vettori aerei, permettendo condotte alcune volte di inottemperanza ai principi a tutela della libera concorrenza del mercato.
Avv. Fabio Collavini iglietto maggiorato se acquistato on line: ben 5 euro in più per volare con Alitalia, definiti in gergo “diritto amministrativo”, ma che nella pratica sono uno dei tanti modi per spillare soldi alle tasche degli italiani. Di questo avviso è l´Aduc, che la scorsa settimana ha denunciato la condotta commerciale all´Antitrust e oggi festeggia l´apertura di una pratica sulla questione, che presto farà chiarezza sul tema. In attesa della pronuncia, l´associazione dei consumatori definisce quell´aggravio come “un balzello che resta nascosto fino al momento del pagamento”, dal momento che home page del sito, regole tariffarie e condizioni generali di trasporto non ne fanno menzione. “Non tutti i consumatori sono costretti a pagare la soprattassa: possessori di alcune carte di credito e altre categorie sono esentati dalla spesa. Stando così le cose non si capisce perché si debba chiamare diritto amministrativo qualcosa che del diritto non ha nemmeno l´ombra”. Non esiste una normativa in materia. Il codice del consumo parla soprattutto dei viaggi organizzati, scandagliando le tutele del turista ma non quelle del viaggiatore del trasporto aereo. In linea generale, spiega Fabio Collavini, avvocato specializzato nella tutela dei diritti degli utenti del trasporto aereo (www.salvaviaggio.com), le normative a cui le compagnie fanno riferimento sono quelle dettate dalla convenzione di Montreal e dal regolamento Cee 261 del 2004, che forniscono indicazioni comunitarie per tutti i tipi di trasporto aereo, quindi anche per le compagnie nazionali e per quelle che hanno un decollo o un arrivo nella comunità europea. “In realtà, le compagnie aeree hanno degli obblighi verso il passeggero solo dopo l´acquisto del titolo di viaggio – spiega Collavini – Il passo precedente, quello che prevede un´informazione chiara e precisa prima del pagamento, non è regolamentato e costituisce una problematica nota nel campo pubblicitario delle compagnie aeree”. Negli anni l´Antitrust ha messo dei veti, pretendendo ad esempio che le informazioni relative a un´offerta avessero tutte lo stesso carattere, evitando le postille quasi invisibili. “L´Antitrust, però, non ha una funzione sanzionatoria né di indagine – riprende Collavini – per cui solo quando un´associazione dei consumatori segnala un inadempimento può intervenire e bloccare quella promozione o quell´offerta”. Il problema, fino ad oggi, è stato che le compagnie si sono limitate a bloccare le offerte incriminate, ma hanno commesso altre scorrettezze, ad esempio i 5 euro dell´Alitalia per gli acquisti on line oppure non segnalando il numero di posti disponibili in caso di promozione o le spese complessive per i voli low cost. Nel 2005 l´Antitrust è intervenuto in maniera più dura, affermando che “l´indicazione della tariffa deve includere ogni onere economico gravante sul consumatore, il cui ammontare sia determinabile ex ante, o presentare, contestualmente e con adeguata evidenza grafica e/o sonora, tutte le componenti che concorrono al computo del prezzo”. A parere di Collavini, però, le cose non cambieranno finché non verranno condotte vere e proprie azioni comuni da parte dei consumatori contro un tipo di atteggiamento protratto e reiterato. “Alitalia dovrebbe essere la nostra fonte di rappresentanza nel settore all´estero, assicurando trasparenza, servizio pubblico e uguaglianza. Eppure, osservando anche l´organizzazione interna, fatta da uffici sparsi in Italia che spesso non dialogano tra loro, si nota che la gestione della tutela del passeggero non esiste”. Al momento, dunque, sembra esistere solo la strada dell´autotutela, che però ha un costo (in termini di iscrizione a un´associazione dei consumatori o di ricorso a un avvocato).
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