Dopo 8 anni la Blue Panorama (rinominata LUKE AIR nel 2019) ha depositato per la seconda volta il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato con riserva questa volta davanti al Tribunale di Milano
Ma cosa significa e cosa comporta per tutti quei passeggeri che avevano acquistato biglietti aerei Blue Panorama o avevano crediti derivanti da azioni risarcitorie per inadempimento contrattuale della compagnia aerea, per negato imbarco, ritardo aero, cancellazione o smarrimento del bagaglio.
Facciamo chiarezza.
Seppur non vi siano ancora informazioni chiare sulle finalità sul destino della Blue Panorama, deve comunque rilevarsi che il deposito della domanda di concordato con riserva è una azione preventiva diretta a tutelare l’azienda aggredita dalle richieste dei creditori, per un periodo tra i 60 ed i 120 giorni, tuttavia prorogabile, al fine di depositare una domanda di concordato definitiva.
In sostanza in tale periodo, Blue Panorama rimane titolare della gestione dell’impresa, ma vengono bloccate le istanze di fallimento, le azioni esecutive e cautelari sull’impresa e vengono sospesi tutti i pagamenti o le richieste da parte dei creditori.
La singolarità della attuale situazione è che il concordato in contiguità, funzionalmente diretto al risanamento dell’azienda, contrasterebbe con la sospensione dei voli e con il ritiro della licenza da parte dell’Enac.
La misura preventiva richiesta da parte della Blue Panorama arebbe incongruente, in sostanza, con la sospensione dell’attività commerciale del vettore aereo.
Cosa devono aspettarsi dunque i passeggeri che stanno aspettando il rimborso dei biglietti aerei o che hanno richiesto o ottenuto una sentenza di risarcimento del danno per ritardo aereo cancellazione o perdita dei bagagli.
Meglio non dare false speranze.
Nonostante l’obbiettivo della domanda di concordato sia quello di “preservare il patrimonio e la continuità aziendale” per la tutela dei creditori, le possibilità dei passeggeri di aver tutela dei propri diritti nella speranza di un accordo di ristrutturazione della compagnia aerea Blue Panorama è estremamente bassa, per non dire vana.
È infatti evidente che se viene ritirata la licenza di Trasporto Aereo ad un vettore, con la sospensione del Certificato di Operatore Aereo (Coa), questo non potrà mai volare, né dare garanzie di risanamento.
Il gruppo UVET proprietario della compagnia aerea ha affermato di aver provveduto a tutelare i diritti dei passeggeri, proteggendoli, ma nessuna dichiarazione è stata emessa in merito alle migliaia di richieste avanzate da parte dei passeggeri che lamentano il cambio delle date dei voli incompatibili con le proprie esigenze.
Nessuna garanzia di rimborso è stata data per le migliaia di passeggeri in possesso di biglietti aerei relativi a voli cancellati.
Nessuna certezza è stata data ai passeggeri che hanno ottenute sentenze risarcitorie nei confronti della compagnia aerea.
In tale situazione anche l’Enac è rimasto inerme, impotente di fronte alle strategie di ingegneria societaria del Gruppo UVET, sfruttando le lassità della procedura del concordato preventivo, eluderà pagamenti verso i creditori ed i risarcimenti nei confronti dei passeggeri.
Ancora una volta, dopo 8 anni, viene ammesso dunque il ricorso al Concordato preventivo in aperta violazione dei diritti dei passeggeri ai quali non verrà dato alcun rimborso, né alcuna tutela.
Senza parlare poi delle migliaia di azioni giudiziarie pendenti e delle sentenze di condanna al risarcimento del danno da ritardo aero emesse dai Tribunali italiani, che, seppur non oggetto di sospensione, non verranno mai pagate da parte del Concordato della Blue Panorama.
D’altro canto, sulla possibilità che la società possa essere in un futuro ristrutturata in un’ottica di continuità aziendale deve far riflettere la decisione dell’ENAC di sospendere la licenza di trasporto aereo e lo stesso certificato di operatore aereo (COA) del vettore.
È di immediata percezione, infatti, che se una compagnia aerea non vola non vi è modo che la stessa possa avere una continuità aziendale.
La prosecuzione dell’attività d’impresa è funzionale al soddisfacimento dei creditori; tale che la sospensione della licenza appare contrastante con le asserite finalità di tutela aziendale proclamata da parte della Blue Panorama e dal Gruppo UVET.
Semplificando, se il vettore aereo è oggi in totale decozione incapace di rimborsare i biglietti aerei acquistati dai passeggeri o pagare addirittura le sentenze di condanna alla restituzione del prezzo o al risarcimento del danno, non è dato comprendere come possa onorare un eventuale piano di concordato o un accordo di ristrutturazione dei debiti.
Non va dimenticato che i passeggeri in possesso di sentenze o con diritti di credito già nel 2014 con la procedura di Amministrazione Straordinaria della compagnia aerea italiana guidata dall’Avv. Giuseppe Leogrande in qualità di Commissario Straordinario, erano stati esclusi di fatto da ogni diritto risarcitorio.
In attesa di conoscere il piano del proposto concordato, è dunque presumibile che, anche tale ulteriore triste capitolo dell’Aviation italiana, si disinteresserà dei diritti dei passeggeri.
NON SARA’ DUNQUE POSSIBILE CITARE UN GIUDIZIO LA BLUE PANORAMA A SEGUITO DELLA DOMANDA DI CONCORDATO?
E COSA ACCADRA’ AI GIUDIZI ATTUALMENTE PENDENTI O ALLE SENTENZE DI CONDANNA CHE OBBLIGANO BLUE PANORAMA A RISARCIRE IL PASSEGGERO?
Anche sotto profilo la situazione che si è venuta a creare appare paradossale.
Il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato con riserva impedisce istanze di fallimento, le azioni esecutive e cautelari sull’impresa e vengono sospesi tutti i pagamenti o le richieste da parte dei creditori, ma, a differenza del fallimento, o dell’amministrazione straordinaria, nel concordato preventivo non si sospendono i procedimenti di cognizione ordinaria diretti all’accertamento del credito.
Pertanto è possibile citare in giudizio la società ammessa al concordato o proseguire nell’azione giudiziaria ma, verosimilmente, una volta ottenuta una sentenza, non lo si potrà portare in esecuzione per il divieto di cui all’art. 168.
Possibile che sia così facile per una compagnia debitrice eludere i propri obblighi contrattuali e risarcitori?
Apparentemente si, come provato dal caso Alitalia più volte ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria, al percorso seguito da parte della Blue Panorama già 8 anni fa, al caso Norvegian Airlines o della Blue Air, non vi è una reale tutela per il passegegro nel nostro ordinamento.
Seppur in teoria il passeggero potrebbe elencare e richiedere il riconoscimento del proprio credito rendendo superfluo il ricorso al giudice, in pratica, le richieste di rimborso dei biglietti aerei o di risarcimento del danno da ritardo aero non potranno prescindere da un giudizio civile a cognizione piena per l’accertamento del diritto in capo al passeggero.
Concludendo, il passeggero per alimentare la tenue speranza di ottenere una tutela parziale dei propri diritti a seguito di una cancellazione o ritardo aereo o mancato rimborso del proprio biglietto aereo Blue Panorama e recuperare una parte del proprio credito, dovrà affrontare un costoso giudizio ed ottenere una sentenza di condanna nei confronti della Blue Panorama per poi sottoporla al Commissario giudiziario, il quale, verosimilmente, la ignorerà non ritenendola meritevole rispetto agli atri crediti privilegiati avanzati nei confronti della società.
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