Se stai leggendo questo articolo, probabilmente hai subito un danno nel corso del tuo viaggio a causa di una caduta in aeroporto.
Ebbene, devi sapere che, uno degli infortuni più comuni è proprio quello della caduta dalle scale.
Scivolare dalle scale a casa, durante una passeggiata, mentre si fa shopping nei centri commerciali, nei condomini o negli aeroporti, può dipendere da molti fattori.
Escludendo i casi in cui la la responsabilità dipende da nostre disattenzioni e distrazioni, legate ad esempio all’uso del cellulare o al sole che ci acceca per un istante, la legge prevede una responsabilità diretta di chi gestisce l’accesso o la manutenzione delle scale.
Vediamo come è disciplinata la responsabilità nel trasporto aero.
La responsabilità negli aeroporti
Gli aeroporti ed in particolare il gestore aeroportuale è obbligato a garantite la massima sicurezza in tutte le fasi preliminari all’imbarco.
Scale mobili e scale fisse, cos’ come ogni punto di accesso dei passegegri devono essere sempre essere sotto controllo, puliti e privi di insidie come acqua o ostacoli.
Gli accessi alle aree dell’aeroporto devono essere sempre sotto controllo e nella totale sicurezza, per questo motivo in caso di una caduta causata da un fattore esterno, è sempre possibile rivolgersi alle autorità aeroportuali ed azionare una domanda risarcitoria nei confronti dell’aeroporto per errata manutenzione.
Di chi è la responsabilità se un passeggero cade sulle scale di accesso all’aeromobile?
In questi casi la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la responsabilità dei danni causati dalla caduta sia direttamente della compagnia aerea.
Il Giudice di Strasburgo ha confermato che a rispondere dell’infortunio di un passeggero che cade mentre scende o sale le scale dell’aeromobile sia sempre la compagnia aerea, se non dimostra di aver predisposto ogni misura ed ogni accorgimento necessario previsto dai protocolli di sicurezza.
Nella sentenza in commento, si è discusso della responsabilità della compagnia aerea per aver utilizzato un rampa di uscita dall’aeromobile senza una adeguata copertura antipioggia.
Nello specifico la sentenza della CGUE riguarda la caduta di una passeggera, che stava scendendo dalle scale tenendo in braccio la propria figlia, scivolava a causa dei gradini bagnati, fratturandosi dell’arto superiore.
Nel corso del giudizio si contrapponevano le opposte tesi difensive.
La passeggera chiedeva il risarcimento del danno biologico derivante dalla responsabilità della compagnia aerea per aver utilizzato una scaletta priva della necessaria copertura e di scalini anti scivolo in condizioni di pioggia.
La compagnia aerea, contrariamente, contestava di aver adottato ogni precauzione necessaria per evitare pericoli in caso di condizioni metereologiche avverse.
La decisione della Corte di giustizia Europea ha ritenuto sussistere una responsabilità oggettiva in capo al vettore aereo,
In sostanza la compagnia aerea deve essere ritenuta responsabile a risarcire il danno patito dal passeggero, ex art. 17 e 20 della Convenzione di Montreal, per il sol fatto che l’evento concretamente si sia verificato o sull’aereo o durante le operazioni di imbarco o sbarco
Per la Corte di giustizia europea dimostrare di aver adottato le misure potenzialmente idonee a evitare la caduta non è condizione sufficiente per escludere la responsabilità del vettore.
Il vettore aereo, deve essere dunque sempre ritenuto responsabile dell’incidente “involontario ed imprevisto” occorso al passeggero.
Quando la compagnia aerea non è responsabile della caduta dalla scale del passeggero?
Il vettore aereo per evitare di dover risarcire i danni lamentati da un passeggero caduto durante l’imbarco o lo sbarco dall’aeromobile, è tenuto a dimostrare che l’incidente sia avvenuto a causa di una condotta negligente o per grave omissione del passeggero stesso.
La convenzione di Montreal all’art. 20 prevede infatti i casi di esonero di responsabilità, stabilendo che “il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell’istante, nella misura in cui la negligenza o l’atto illecito o l’omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito”.
È evidente dall’esame della sentenza in commento che l’obiettivo del legislatore sia stato quello di una maggiore estensione della tutela al passeggero, in un’ottica di parità di trattamento tra le parti.
Cosa fare in caso di infortunio in aeroporto o nel corso dell’imbarco o sbarco dall’aeromobile?
Prima di tutto, in caso di incidente, è necessario:
- Richiedere l’intervento delle autorità aeroportuali di polizia e redigere un verbale dettagliato.
- Se possibile, è estremamente importante fotografare lo stato dei luoghi e richiedere il nominativo di testimoni.
- Rivolgersi al presidio medico di pronto intervento situato all’interno dell’aeroporto e se necessario richiedere l’intervento di una ambulanza.
Salvaviaggio ed i propri legali e consulenti medici sono da anni il punto di riferimento dei passeggeri che subiscono un incidente all’interno dell’aeroporto.
Se ha i subito un infortunio in aeroporto o nel corso del tuo viaggio rivolgiti alla nostra assistenza per ottenere il giusto risarcimento.
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