Nonostante le numerose sentenze che caratterizzano il più recente orientamento giurisprudenziale, sino ad oggi, non si è mai completamente superata la difficoltà da parte dei Giudici nazionali ad applicare a pieno il concetto di risarcimento del danno morale da cancellazione del volo.
Tale rilievo viene evidenziato in moltissime delle più recenti sentenze nazionalii, nelle quali, spesso inon vengono applicate correttamente le normative comunitarie.
Per tale motivo, la Corte di Giustizia Europea con la sentenza nella causa n. C 83/10, ha ribadito l’ampia discrezionalità al Giudice nazionale a quantificare il pregiudizio supplementare sofferto da parte del passeggero purché, valutato nel rispetto dei principi comunitari e della legislazione del Paese competente per il giudizio.
In tale visione, spiega la Corte di Giustizia Europea, “la nozione di risarcimento supplementare” di cui all’art. 12 del regolamento n. 261/2004, deve essere interpretata in modo da consentire al Giudice nazionale di condannare la compagnia aerea al risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, in conseguenza dell’inadempimento di una delle prestazioni di cui si compone il contratto di trasporto aereo.
In base a tale nuovo orientamento, si confida che i Giudici Italiani, per il futuro, nell’ottica di un sempre più necessario aggiornamento si sensibilizzino maggiormente nel riconoscere la risarcibilità del danno morale verso i passeggeri e non si limitino a considerare il danno morale solo una voce accessoria al risarcimento delle spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento da parte del vettore.
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Avv. Fabio Collavini