Tra le giustificazioni più comuni addotte da parte delle compagnie aeree in caso di cancellazione del volo o ritardo aereo la più comune è quella dello sciopero.
I vettori aerei, specialmente i low cost come Ryanair, Easyjet, Volotea, Vueling, Wizz Air, richiamano sempre più spesso scioperi dei controllori di volo, del personale navigante, dell’Enac dell’Enav, delle società di Handling,
Ma lo sciopero è una causa di forza maggiore?
Non può̀̀ negarsi, ovviamente, che, in astratto, lo sciopero possa costituire un evento eccezionale in grado di esonerare il vettore dalla responsabilità̀̀ per il ritardo o cancellazione del volo.
Occorre, tuttavia, che la prova offerta dal vettore stesso permetta un siffatto giudizio in concreto.
La compagnia aerea deve allegare, oltre alla prova di una immediata informativa verso i passegegri, le circostanze storiche relative allo specifico volo interessato, alla portata dell’evento, alla difficoltà di adottare rimedi per attenuare le conseguenze di eventuali cancellazioni di voli.
In particolare, spiega l’Avv. Collavini, “la compagnia aerea deve provare l’entità̀̀ dell’adesione allo sciopero, gli aeroporti interessati, il coinvolgimento specifico degli equipaggi dell’aeromobile preposto all’esecuzione del volo ovvero degli altri aeromobili potenzialmente utili al fine di assicurare la partenza programmata“.
Richiamare genericamente la sussistenza di uno sciopero non assolve la compagnia aerea dal proprio obbligo risarcitorio.
Esistono delle recenti sentenze sulla responsabilità della compagnia aerea per sciopero?
È importante esaminare attentamente i casi giurisprudenziali.
Con la Sentenza di appello n. 778/20221, il Tribunale di Milano ha confermato la responsabilità̀ della compagnia aerea irlandese riconoscendo l’obbligo della compagnia aerea a risarcire il danno da ritardo aereo ed i costi sostenuti per raggiungere la destinazione finale.
Il Tribunale ha espressamente sanzionato Ryanair per non aver rispettato l’ obbligo si informazione ed assistenza, verso i passegegri costringendoli ad una ingiustificata attesa in aeroporto
Analoga sentenza è stata emessa anche dal Giudice di pace di Milano n. 9771/2019 nella quale Ryanair è stata condannata a risarcire i passegegri per la mancata informativa sulla cancellazione del volo Bergamo Eindhoven.
Salvaviaggio ha ottenuto rilevanti sentenze di condanna nei confronti della Ryanair contro la scelta commerciale e processuale di quest’ultima di contestare il diritti dei passegegri in caso di grave ritardo, richiamando sempre la giustificazione dello sciopero di alcune sigle sindacali di lavoratori.
Tra le più recenti si citano:
La sentenza n. 4709/2020, del Giudice di pace di Milano
La sentenza n. 1285/2021, dott.ssa Dopudi del Giudice di pace di Milano
La sentenza n. 3324/2020, dott.ssa Canonici, del Giudice di pace di Milano
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