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Rimborso biglietto

Volotea è una compagnia aerea low cost spagnola che vende i propri biglietti aerei in uno specifico sito web.

La normativa Volotea indicata nel sito della compagnia aerea presenza alcune incongruenze che Salvaviaggio ha evidenziato in favore dei passeggeri.

Biglietto aereo Volotea non rimborsabile

Nel proprio sito web Volotea indica che l’importo dei biglietti e/o dei servizi aggiuntivi Volotea non sia rimborsabile.

Affermare che un biglietto aereo non sia rimborsabile non è corretto.

La Corte di Cassazione ha infatto affermato le clausole di limitazione della responsabilità della compagnia aerea o limitative di un diritto del passeggero rappresentino condizioni vessatorie ed in quanto tali nulle.

Non bisogna sempre credere a cio che si legge sul sito delle compagnie aeree.

Le clausole dirette a modificare i principi contenuti nelle norme di riferimento devono considerarsi abusive anche ai sensi dei principi più generali richiamati dalla Direttiva Comunitaria 93/2013.

Cosa dice la CGUE sulle clausolo riportate dalle compagnie aeree nei propri siti web?

La Corte di Giustizia Europea, – superando anche la problematica di un eventuale possibilità di accettazione implicita della stesse da parte delpasseggero/consumatore ai sensi del Reg. Ce 1215/12, – nella sentenza 4 giugno 2009, C-243/08, ha ritenuto, che le clausole abusive contenute in un contratto tra consumatori e professionisti, non sono vincolanti per il consumatore, in quanbto non oggetto di negoziato individuale.

Rimborso volotea solo in caso di decesso del passeggero

Ritenere che il biglietto aereo possa essere rimborsato solo in caso di decesso del passeggero sbilancia e viola i diritti del passeggero.

Cosa dice il Codice della navigazione

La normativa a tutela del passeggero , infatti, all’art. 945 e 946 del codice della navigazione, prevede il rimborso del bigliettoa ereo.

In particolare, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha, non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l’esecuzione della prestazione del debitore, ma, anche, nel caso in cui sia divenuta impossibile l’utilizzazione della prestazione da parte del creditore (nel caso di specie del passeggero).

Nel trasporto aereo, tale principio viene trasfuso negli artt. 945 e 946 del codice della navigazione, confermando il diritto del passeggero a ricevere l’integralità del prezzo del biglietto aereo, allorquando l’interesse a fruire dello stesso viene meno.

Art. 945 codice della navigazione (Impedimento del passeggero)

  • Se la partenza del passeggero è  impedita  per  causa  a  lui  non imputabile, il contratto è  risolto  e  il  vettore  restituisce  il prezzo di passaggio già pagato.
  • Se l’impedimento riguarda uno dei congiunti o  degli  addetti  alla famiglia, che dovevano viaggiare  insieme,  ciascuno  dei  passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
  • Al vettore deve essere data tempestiva notizia  dell’impedimento  e il passeggero è responsabile del danno che il vettore provi di  aver sopportato a causa della ritardata notizia dell’impedimento, entro il limite massimo dell’ammontare del prezzo del biglietto.

Art. 946 Codice Navigazione – Mancata partenza del passeggero.

  • Il passeggero, se non si presenta all’imbarco nel tempo stabilito, paga l’intero prezzo di passaggio.Tuttavia, il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito, se il vettore acconsente all’imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.

Tali articoli, infatti, disciplinano sia il caso di impossibilità sopravvenuta si quello della mancata partenza, prevedendo, in caso il passeggero senza preavviso non si presentasse all’imbarco, il diritto dello stesso a veder rimborsato il prezzo di passaggio, allorquando il vettore aereo provi il danno subito per non avere venduto il biglietto aereo.

La corretta lettura di tali due articoli deve portare alla considerazione che quando non si riesce a partire per una problematica sopravvenuta, in assenza di riscontro da parte della Volotea alla richiesta di rimborso stragiudiziale, deve presumersi, che la compagnia aerea abbia in ogni caso riassegnato il posto del passeggero, senza alcun pregiudizio economico.

Come noto sussiste la prassi contrattuale nel settore del trasporto aereo di vendere sempre il 30% in più della biglietteria, rispetto all’effettivo numero di posti disponibili.

Le statistiche, infatti, confermano che il 30% dei passegegri che hanno acquistato un biglietto aereo, in media, rinunciano al volo.

Tale sistema se da un lato crea l’inviso fenomeno dell’Overbooking, permette alle compagnie aeree di vendere in ogni caso tutti i biglietti aerei disponibili e riempire la capienza dell’aeromobile.

Ne consegue, pertanto, l’obbligo della compagnia aerea di provare se il posto aereo assegnato al passeggero rinunciatario sia stato rivenduto, o se diversamente il posto sia rimasto vuoto.

Solo in tale secondo caso, infatti, la compagnia aerea potrà trattenere il prezzo del biglietto, restituendo, in ogni caso, le tasse aeroportuali.

Tornando all’esame degli artt. 945 e 946 cod. nav., l’esame letterale degli stessi, conferma che per espressa previsione della legge, se la compagnia aera non prova che i posti assegnati nei voli di andata e ritorno assegnati ai passeggeri rinunciatari, erano vuoti al momento della partenza, è tenuto a restituire il prezzo del biglietto, sul presupposto che la stessa ha venduto tali biglietti aerei ad altri passeggeri.

La compagnia aerea può trattenere il prezzo del biglietto aereo, depurato delle tasse aeroportuali, sempre dovute al passeggero, solo nel caso in cui abbia dimostrato di non aver potuto vendere il biglietto aereo assegnato al passeggero.

In sostanza non ha provato che i posti ipoteticamente assegnati agli odierni attori, sarebbero rimasti invenduti.

Invero, il silenzio della compagnia aerea su tale punto, lascia presumere con elevatissima probabilità che la compagnia aerea convenuta abbia venduto i biglietti ad altri passeggeri in lista di attesa.

Tale ipotesi, come detto, è disciplinata dall’art. 946 del codice della navigazione li dove prevede espressamente che anche nel caso il passeggero non si presenti all’imbarco nel tempo stabilito […] il prezzo di passaggio non è dovuto e quello già pagato è restituito se il vettore acconsente all’imbarco di un altro passeggero di quello non presentatosi.

Non potendo il passeggero dare la prova negativa di una circostanza demandata all’attività della compagnia aerea, era obbligo della Ryanair dimostrare attraverso il deposito del PNR e della lista passegegri che il volo assegnato al Sig. La gamba era rimasta invenduta.
L’elenco delle condizioni che Volotea classifica come causa di forza maggiore, al punto 4.5 delle Condizioni di Trasporto, deve dunque coinsiderarsi fortemente vessatoria.

Volotea, infatti, limita limpedimento giustificabile del passwggero ai casi di:

Intervento chirurgico:

Nel caso in cui un parente diretto, primo o secondo consanguineo, necessiti di un intervento chirurgico improrogabile, alla data del volo, il passeggero potrà richiedere un cambio di data dello stesso“.

Decesso:

In caso di decesso del passeggero, i familiari possono richiedere il rimborso del biglietto. Nel caso in cui la persona deceduta sia un familiare diretto, è possibile richiedere il cambio di data senza costi aggiuntivi.

Inoltre, in modo non condivisibile limita la possibilità di cambiare il nome del passeggero oppure la data, ora o destinazione del volo sono in queste circostanze.

Volotea è obbligata a risarcire il prezzo del biglieto aereo in caso di impossibilità a partire del passeggero.

Sperando di aver dato le linee guida dei diritti del passeggero in caso di impossibilità sopravvenuta a partire, confermiamo che gli uffici legali della Salvaviaggio sono a vostra disposizione per valutare la possibilità di ottenere un immediato rimborso del vostro bigliettoi aereo.

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