Seppur in tali casi il primo effetto naturale sia il rimborso del volo con il riaccredito del prezzo del biglietto aereo, le compagnie aeree, specialmente le italiane e le spagnole, preferiscono non rimborsare mai quanto corrisposto dal passeggero.
I servizi clienti dei vettori aerei si trincerano sempre più spesso, dietro la frase “il volo non è rimborsabile” o ” è a tariffa speciale“, giustificazioni queste, che, tuttavia, non trovano alcun riscontro nella normativa.
Deve essere tenuto nella debita considerazione, infatti, che non esistono “normativamente” biglietti aerei non rimborsabili e che, in ogni caso, allorquando si verifichi una impossibilità di fruire del volo per circostanze eccezionali e non prevedibili (come ad esempio una improvvisa malattia, il furto di documenti di viaggio, situazioni di calamità naturale ecc…..), la compagnia aerea è tenuta obbligatoriamente ad effettuare il rimborso del volo non usufruito.
Medesimo obbligo, ovviamente, sussiste in capo al vettore aereo in caso di cancellazione del volo per una causa di forza maggiore, tanto che nel caso la compagnia aerea decida, come spesso accade, di non disporre il rimborso del volo è opportuno citarla in giudizio per ottenere un congruo risarcimento.
Nel caso la compagnia aerea si sia rifiutata di rimborsare il prezzo del volo acquistata o saremo lieti di assistervi.
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