Coupon per vacanze a prezzi bassi: ne hai acquistato uno, la vacanza è andata male e non sai più a chi rivolgerti per ottenere i tuoi soldi indietro? Un’importante sentenza ha stabilito che il consumatore ha diritto a chiedere il rimborso o il risarcimento del danno direttamente alla società che ha emesso il coupon.
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Coupon e overbooking, sì all’azione giudiziaria
Un’importante pronuncia del Giudice di Pace di Napoli, ovvero la sentenza n° 28288 del 04/08/2015, ha stabilito che in caso di vacanza acquistata con un coupon online, se non si è potuto usufruire della struttura ricettiva a causa di overbooking, è possibile agire in giudizio direttamente nei confronti della società che ha emesso il coupon per chiedere il rimborso e il risarcimento del danno. Questa rilevante sentenza, ha dato seguito a un’altra importante pronuncia in ambito giudiziario. Nello specifico, il Giudice di Pace di Taranto nel maggio 2015 si era già pronunciato a favore dell’acquirente dei coupon di viaggi, contestando alla società che emette i coupon la clausola con cui si impone al consumatore di rivalersi solamente nei confronti del committente.
In breve: quante volte ti è capitato di sentirti dire, dalla società che ti ha venduto il coupon, che per problemi di overbooking avresti dovuto rivolgerti direttamente alla struttura turistica? La novità è che puoi chiedere il risarcimento del danno e il rimborso direttamente a chi ti ha venduto il coupon.
Giurisprudenza e risarcimento del danno morale
Con la sopracitata sentenza, la giurisprudenza ha voluto equiparare in un certo senso le società che emettono coupon di vacanze alle agenzie e tour operator online. In particolare, la pronuncia del Giudice di Pace di Napoli ha rafforzato l’idea secondo cui la società che si occupa dei coupon è tenuta a verificare la veridicità delle informazioni contenute nei cataloghi online di queste vacanze. Inoltre, il Giudice di Napoli qualifica il danno del caso specifico quale danno morale. Sulla base dell’interpretazione della Direttiva n.90/3I4/CEE, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite da un viaggio con formula “tutto compreso”.
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