Sul danno da vacanza rovinata si sa sempre troppo poco. Il turista, infatti, ha spesso paura di perdersi in troppe pratiche burocratiche e sceglie di lasciar perdere non ottenendo il risarcimento (morale e materiale) che spesso gli spetta.
Non è affatto il caso di rinunciare a far valere i propri diritti, soprattutto se questi ultimi vengono lesi, come succede con una vacanza rovinata. Può accadere, infatti, che il tour operator a cui ci si era affidati non abbia rispettato le previsioni contrattuali inerenti alle prestazioni per cui si era impegnato.
Meglio fare chiarezza, per partire consapevoli. In ogni caso, l’assistenza di Salvaviaggio sarà sempre al tuo fianco: se anche tu durante la tua ultima vacanza hai subìto un qualunque danno, non esitare a contattarci compilando gli appositi moduli per richiedere il risarcimento (di cui parleremo in seguito).
1. Danno da vacanza rovinata: cosa si intende esattamente?
La vacanza è rovinata quando qualcosa non si svolge secondo le previsioni contrattuali (il contratto in questione è quello stipulato tra turista e tour operator).
Le prestazioni oggetto del contratto, infatti, devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata e sottoscritta dal consumatore.
Se uno o più servizi del tour operator manca in tutto o in parte, o se viene eseguito in modalità diverse rispetto a quanto previsto dall’offerta iniziale, il turista/consumatore può chiedere il risarcimento del danno. Il danno in questione può essere causato da disagi oppure anche dallo stress subìti in corso di viaggio. Proprio per questo motivo si parla di “danno da vacanza rovinata”.
2. È danno da vacanza rovinata anche se, sempre durante il viaggio, si tratta di un servizio reso da terzi?
Sì, anche in questo caso si può parlare di danno da vacanza rovinata. Facciamo un esempio pratico: un viaggio organizzato prevede un’escursione in barca, che per un qualunque problema di responsabilità del vettore viene poi annullata. Il tour operator è in ogni caso responsabile dei terzi prestatori di servizi compresi nel programma di viaggio e secondo quanto previsto dall’iniziale offerta al turista.
Quest’ultimo potrà quindi chiedere il risarcimento del danno al tour operator, anche se il servizio era stato prestato da terzi (purché, ovviamente, era stato previsto nell’itinerario della vacanza).
3. Cosa deve essere dimostrato per far sì che venga riconosciuto il danno?
Perché ci sia un danno da vacanza rovinata è necessario che venga dimostrato il nesso causale tra il fatto e l’evento lesivo.
Di recente, alcune pronunce della Corte di giustizia europea e poi della giustizia italiana hanno evidenziato che il turista non è tenuto a dimostrare di aver subìto un danno morale: quest’ultimo, inteso come come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione delle vacanza programmata (in tutto o in parte), può essere dimostrato dal turista fornendo semplicemente le prove dell’inadempimento da parte del tour operator.
4. Cosa fare per chiedere il risarcimento del danno? In che tempi va richiesto?
In caso di danno da vacanza rovinata il turista può promuovere un giudizio civile nei confronti dell’organizzatore del viaggio se quest’ultimo contesta le proprie responsabilità.
Per chiedere un risarcimento bisogna attivarsi tempestivamente, anche nel corso dello stesso viaggio, per porre rimedio al danno subìto. Il reclamo può essere inoltrato entro 10 giorni dal rientro dalla vacanza.
Il diritto al risarcimento, invece, decade dopo 1 anno dal rientro se si subiscono danni diversi da quelli alla persona, e dopo 3 anni per i danni alla persona. È necessario, quindi, agire entro questi termini.
Se anche tu hai subìto un danno durante la tua ultima vacanza, affidati a esperti del settore. Raccontandoci la tua esperienza attraverso questo modulo: seguiremo il tuo caso passo dopo passo, battendoci per farti ottenere il giusto risarcimento alla disavventura subita.