Nonostante i numerosi precedenti giurisprudenziali e l’univoco indirizzo tracciato dalla dottrina di settore, sussistono ancora pronunce da parte di alcuni Giudici di Pace italiani che lasciano pietrificati chi da anni si batte per i diritti del passeggero.
Questo il grido di allarme dell’Avv. Fabio Collavini, nel denunciare che, nel 2012, si sono verificati alcuni casi di accoglimento da parte di alcuni giudici di Pace della oramai desueta e da anni superata eccezione di “incompetenza funzionale” del Giudice di pace in favore del Tribunale.
Tale constatazione, spiega tale esperto, denota una superficialità ed una carenza conoscitiva della specifica materia della navigazione aerea, inammissibile da parte di un organo giurisdizionale chiamato, ratione valoris, a decidere su tali problematiche.
Il rischio, infatti, è quello di creare precedenti che, seppur palesemente errati sotto il profilo giuridico, determinerebbero l’effetto di ritardare la definizione dei giudizi e distogliere i passeggeri dal continuare l’azione a causa del levitare dei costi processuali.
Al fine di offrire ai Giudici un orientamento definitivo, varrà ribadire che la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15028 del 2005, ha statuito che “(…) in materia di giurisdizione sulle controversie relative al trasporto aereo internazionale (oggi equiparato a quello nazionale) la normativa internazionale uniforme richiama i fori alternativi solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, che rimane soggetta al regime interno dello stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio”.
La Suprema Corte ha, quindi, chiarito che il criterio di cui all’art. 33 della Convenzione di Montreal individua, in maniera tra loro concorrente, collegamenti finalizzati alla determinazione dell’autorità giurisdizionale competente a decidere sulla controversia.
Il criterio attiene, in definitiva, alla sola determinazione della giurisdizione e non già della competenza che, al contrario, rimane regolata dalle norme processuali interne, confermando la competenza per valore del Giudice di Pace.
Al fine di non alimentare la proposizione di eccezioni prive di fondamento e limitare la pubblicazione di sentenze palesemente errate, è assolutamente essenziale affidarsi a professionisti specializzati nella materia turistica, attesi i rischi che si celano dietro l’interpretazione della norma comunitaria.
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Per Salvaviaggio.com
Dott.ssa Arianna Birolo