Con un’ulteriore sentenza di condanna avverso la compagnia aerea Easyjet il Giudice di Pace di Milano, in data 13 settembre 2011, ha confermato l´obbligo della compagnia aerea inglese a risarcire il danno del passeggero in caso di cancellazione del volo se la stessa non dimostra che la cancellazione è stata dovuta a cause straordinarie ed eccezionali.
Il Giudice meneghino ha ribadito che: “i documenti attestanti l´impedimento devono necessariamente avere una provenienza ufficiale da parte di autorità terze” non ritenendo. pertanto, sufficienti meri tabulati interni della compagnia aerea per attestare eventuali cause di forza maggiore.
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