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La vicenda del volo Ryanair FR5569 da Roma a Dublino rappresenta un caso emblematico di grave violazione dei diritti dei passeggeri nel trasporto aereo, caratterizzato da una serie di condotte particolarmente censurabili da parte del vettore aereo.

Come stabilito dall’art. 408 del Codice della Navigazione, il vettore è pienamente responsabile dei danni derivati al passeggero da ritardo o da mancata esecuzione del trasporto, salvo non dimostri che l’evento sia derivato da causa a lui non imputabile.

La giustificazione della Ryanair per maltempo non è credibile

Nel caso specifico, la giustificazione addotta da Ryanair circa presunte condizioni meteorologiche avverse appare del tutto infondata, considerando che l‘aeroporto di Dublino era pienamente operativo e tutti gli altri voli sono atterrati regolarmente.
La situazione assume contorni ancora più gravi considerando che tra i passeggeri vi erano 90 studenti minorenni degli istituti scolastici Tommaso Salvini, Azzarita e Mameli di Roma.

Come evidenziato dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 31355 del 24 ottobre 2022, il vettore aereo risponde dei danni derivanti da ritardo e dirottamento anche in presenza di presunte cause meteorologiche, dovendo fornire prova rigorosa della sussistenza di condizioni meteorologiche di eccezionale gravità.

Ryanair responsabile per non aver assistito i passeggeri


Particolarmente grave risulta la violazione degli obblighi di assistenza ai passeggeri, sanciti dall’art. 943 del Codice della Navigazione, che impone precisi obblighi di informazione.

Ryanair ha infatti costretto i passeggeri a rimanere nell’aeromobile per ore senza fornire né adeguata assistenza materiale (acqua e cibo) né informazioni chiare sulle ragioni del dirottamento.

Tale condotta risulta ancora più censurabile considerando la presenza di numerosi minori e viola quanto stabilito dall’art. 404 del Codice della Navigazione e dall’art. 9 del Reg. ce 261/04, che prevede il diritto dei passeggeri all’alloggio e al vitto in caso di ritardo.
La vera causa del dirottamento sembra essere riconducibile alla perdita dello slot di atterraggio a Dublino, conseguenza del ritardo accumulato alla partenza da Roma per problemi di overbooking.

Questa circostanza, se confermata, configurerebbe un’ulteriore violazione degli obblighi del vettore, come stabilito dall’art. 949-bis del Codice della Navigazione che sancisce la responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto.

Diritto dei passeggeri al risarcimento


I passeggeri coinvolti hanno diritto a un significativo risarcimento, che deve tenere conto non solo del danno materiale ma anche del danno non patrimoniale, considerando il grave disagio psico-fisico subito, specialmente dai minori.

Come stabilito dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 26427 del 13 settembre 2023, il vettore è pienamente responsabile del danno da ritardo, dovendo garantire il rispetto degli orari di viaggio e rispondendo dei danni conseguenti all’inadempimento.


L’iniziativa del dipartimento legale di Salvaviaggio di fornire assistenza gratuita ai passeggeri rappresenta un importante supporto per far valere i diritti dei danneggiati.

La documentazione dell’accaduto, supportata dai dati dell’Aeronautica militare e dagli operativi dell’aeroporto di Dublino, costituisce una solida base probatoria per dimostrare l’infondatezza delle giustificazioni fornite da Ryanair e ottenere il giusto risarcimento per questa grave violazione dei diritti dei passeggeri.

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