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Il danno da vacanza rovinata può essere definito come il pregiudizio sofferto dal Turista per non aver potuto godere (totalmente o parzialmente) del periodo di svago o di riposo preventivato. Se dunque la vacanza è stata un disastro è di primaria importanza affidarsi a mani esperte per valutare tutti i profili di responsabilità per richiedere il risarcimento del danno.

È in ogni caso di primaria importanza contestare entro 10 giorni dal rientro all´organizzatore del viaggio (con raccomandata a.r.) gli inadempimenti ravvisati nel corso della vacanza a pena di decadenza. Ed infatti, il termine VACANZA ROVINATA negli ultimi anni è stato eccessivamente strumentalizzato, sia da parte del turista/che ha richiamato tale danno anche per fattispecie estranee a tale voce risarcitoria (ad esempio l´assenza di bancomat su di una isola caraibica), sia da parte di avvocati poco esperti della materia turistica in caccia di clienti (diffidate sempre di chi garantisce risarcimenti prima di valutare con attenzione il caso di specie). Pertanto è bene sempre rammentare che non tutti gli avvenimenti negativi che si verificano durante la propria vacanza delineano la fattispecie c.d. della vacanza rovinata.

Salvaviaggio.com, si prefigge di chiarire ai propri assistiti i fondamenti di tale voce risarcitoria per coltivare esclusivamente le azioni che meritano accoglimento, senza rischi per il turista. E´ bene dunque ricordare che il fondamento del risarcimento della vacanza rovinata trae origine dalla decisione della Corte di Giustizia Europea del 13 febbraio 2002 C-168/00 – che, per la prima volta, valutando la domanda di un turista in base alla normativa comunitaria (Convenzione di Bruxelles e la direttiva 90/114/CE , attuata originariamente in Italia con la legge 111/95, ora abrogata ed assorbita integralmente nel Codice del consumo), ha confermato la sussistenza del danno da vacanza rovinata come danno morale risarcibile. In Italia,tra le molte sentenze che hanno adottato il supremo orientamento della Corte Europea spicca quella del Tribunale di Roma, sez. IX del 26 novembre 2003 , che ha accertato il diritto del consumatore al risarcimento del danno morale derivante dall´inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio «tutto compreso»”.

Tra queste meritano attenzione i casi:
dell´alloggio non corrispondente a quello prenotato;
della sussistenza di lavori di ristrutturazione durante il soggiorno;
del cibo eccessivamente scadente, e della indisponibilità di posti nelle aree ristorante;
dell´assenza di alcuni dei servizi pubblicizzati nelle brochure informative;
della mancata consegna del bagaglio e della conseguente impossibilità di usufruire durante la vacanza dei propri beni personali (T. Marsala 2007; T. Torre Annunziata);
del cambiamento della località turistica o della struttura alberghiera, per indisponibilità di posti.

Moltissime sentenze si sono succedute nel panorama giurisprudenziale italiano toccando le più variegate esperienze e problematiche turistiche sino ad arrivare a quella della La cassazione civile , sez. III, del 24 aprile 2008 n° 10651 con cui la Suprema corte ha stabilito che il tour operator risponde dei danni nel caso in cui la spiaggia ove si trova il villaggio turistico non sia praticabile, senza che sia offerta una soluzione alternativa valida.
A tali fattispecie devono essere ovviamente equiparate tutte quelle all´assenza delle caratteristiche del viaggio pubblicizzate nei depliant illustrativi consegnati dalle agenzie di viaggi o nei siti web che rappresentano il caso più esemplare e caratteristico dell´inadempimento contrattuale per aver venduto un servizio turistico differente da quello proposto “aliud pro alio”. Si configura altresì senza alcun dubbio il danno da vacanza rovinata, coma confermato da parte del Tribunale di Salerno nel caso di un turista disabile, che una volta giunto nell´Hotel prenotato non aveva ritrovato la camera di albergo idonea ad ospitare una persona con handicap.

Se nel corso della Vostra vacanza ritenete aver ravvisato un inadempimento contrattuale, tale da influire negativamente sul vostro periodo di riposo, sottoponeteci la vostra esperienza compilando il modulo vacanza rovinata (nell´area moduli assistenza della Home page) o semplicemente inviandoci una e mail a esperto@salvaviaggio.com, per ottenere il giusto risarcimento.
A cura dell’Avv. Fabio Collavini

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