Un giudice di Milano ha negato il rimborso dei biglietti Ryanair da Roma ad Aqaba Jordan a un passeggero che in data 1 febbraio 2022, non ha potuto viaggiare a causa del divieto di accesso in Giordania imposto dal governo italiano.
La sentenza ha sollevato polemiche tra gli esperti di diritto dei trasporti, che hanno criticato il giudice per aver ignorato le norme europee in materia di rimborso dei passeggeri aerei.
Il caso riguardava un passeggero che aveva prenotato un volo Ryanair da Roma ad Amman, in Giordania, per il 1 febbraio 2023.
Tuttavia, in tale data il governo italiano ha imposto un divieto di accesso in Giordania a causa di un aumento dei casi di COVID-19.
Il passeggero ha quindi chiesto a Ryanair un rimborso del biglietto, ma la compagnia aerea ha rifiutato, sostenendo che il volo era stato operato e che il passeggero non avrebbe avuto alcun diritto a vedersi restituito il prezzo del biglietto non fruito.
Il passeggero ha quindi deciso di rivolgersi al Giudice di pace, sostenendo che Ryanair aveva indebitamente trattenuto il prezzo del biglietto aereo, ignorando il divieto imposto dal Governo italiano.
Il giudice di Milano ha però respinto la richiesta del passeggero, affermando che il divieto di accesso in Giordania non era più in vigore alla data della partenza e che Ryanair non era quindi tenuta a restituire le sommeversate dai passeggeri.
La sentenza del Giudice di Pace di Milano viola i precetti del Governo sul divieto di accesso in Giordania per turismo
La sentenza ha sollevato polemiche tra gli esperti di diritto dei trasporti, che hanno criticato il giudice per aver ignorato le norme italiane ed europee in materia di rimborso dei passeggeri aerei.
Gli esperti hanno quindi sostenuto che il giudice di Milano avrebbe dovuto rispettare applicare quanto previsto dal DPCM del 2 marzo 2021 e riconoscere al passeggero il diritto al rimborso del biglietto aereo Ryanair non fruito.
La sentenza potrebbe avere un impatto negativo sui diritti dei passeggeri aerei in Italia, in quanto potrebbe incoraggiare le compagnie aeree a rifiutare i rimborsi dei biglietti in caso di eventi imprevedibili.
Critiche alla sentenza del Giudice di pace di Milano
Le critiche alla sentenza del giudice di Milano – Dott.ssa Marchiorettto, sono state formulate da diversi esperti di diritto dei trasporti ritenendo che la sentenza è “in contrasto con le disposizioni emergenziali del Governo italiano e con la normativa europea”.
Ed infatti, rientrando la Giordania nell’elenco E dell’All. 20 del DPCM 2 marzo 2021, non era permesso alla data del 1 febbraio 2022 accedere nel paese per motivi di turismo.
Diversamente, da quanto rappresentato da parte del Giudice di pace di Milano, pertanto, la corretta lettura della normativa emergenziale, alla data del 1 febbraio 2022, inseriva la Giordania ancora nella Lista E dei paesi in cui non era permesso viaggiare per turismo.
Il giudice di pace di Milano avrebbe, dunque, dovuto accertare che, per i passeggeri che si recavano in Giordania per motivi di lavoro, urgenza, salute, studio o rientro presso il domicilio erano autorizzati alla data del 1 febbraio 20222, mentre per coloro che si dovevano recare nel paese per turismo il divieto è perdurato sino al 1 marzo 2022.
Anche il reg. Ce 261/04 stabilisce chiaramente che i passeggeri hanno diritto a un rimborso completo del biglietto in caso di impossibiliutà di imbarco per una causa di forza maggiore”.
“Il giudice di Milano ha ignorato questa norma, con un grave danno ai diritti dei passeggeri”.
I passegegri del trasporto aero, sono sempre meno tutelati
Anche l’Avv. Fabio Collavini, esperto di diritto turistico e del trasporto aereo, ha criticato la sentenza: “Questa sentenza è un grave precedente”, ha dichiarato l’Avv. Fabio Collavini. “Incoraggia le compagnie aeree a rifiutare i rimborsi in caso di eventi imprevedibili, a scapito dei diritti dei passeggeri”.
Il passeggero che ha perso la causa innanzi il Giudice di pace di Milano ricorrerà in appello in appello contro Ryanair, chiedendo anche l’intervento dell’Unione europea, che potrebbe avviare un procedimento di infrazione nei confronti dell’Italia per violazione della direttiva 2004/26/CE.
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