È facilmente intuibile, anche senza essere necessariamente un avvocato, che la causa di qualsiasi contratto di trasporto consista nel trasferimento di persone o cose da un luogo all’altro in cambio di un corrispettivo in denaro (arg. ex art. 1678 c.c.).
Il trasporto aereo, in particolare, si caratterizza di un altro elemento essenziale e cioè quello della tempistica con cui detto trasferimento deve effettuarsi.
Il passeggero, infatti, valuta la congruità del titolo di viaggio in base, alla destinazione, al costo del biglietto e, soprattutto, il tempo che l’aeromobile impiegherà a raggiungere una determinata località).
Contrariamente al precedente orientamento dottrinario, oggi, l’orario di partenza e di arrivo, insieme al luogo di destinazione devono certamente essere considerati gli elementi essenziali del contratto di trasporto aereo, cui il vettore, salvo eventi di forza maggiore, deve sempre attenersi (in tal senso la dottrina: Collavini).
Il contratto di trasporto aereo si inserisce tra quelli consensuali a prestazioni corrispettive di risultato, in cui appunto, detto “risultato” non può prescindere dalla velocità del trasferimento nel rispetto dell’orario contrattualizzato, dal luogo di partenza a quello di destinazione.
Percorrere lunghe distanze in brevissimo tempo, d’altro canto, differenzia il trasporto aereo da quello via terra o via mare, giustificando corrispettivo del prezzo decisamente più alto di un altro mezzo di trasferimento.
In tale, scontata, considerazione risiedono tutte le norme a tutela del passeggero che prevedono in caso di mancato rispetto della tempistica di viaggio o del luogo di destinazione (dovuta a cancellazione, ritardo o sovra prenotazione dei posti) la possibilità di richiedere un risarcimento sino ad un massimale di circa Euro 5.000,00.
Il codice della navigazione, richiamando la norma più generale del Codice civile, all’art. 942 c. nav. chiarisce che : «Il vettore risponde del danno per il ritardo per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall’inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno».
Tuttavia nonostante la norma generale sia di estrema chiarezza, e la normativa comunitaria, come vedremo in seguito, abbia ancor più rimarcato l’obbligo di vigilanza e protezione dell’incolumità del passeggero in capo al vettore nell’esecuzione del contratto di trasporto, le compagnie aeree, in spregio della oramai pacifica presunzione d’inadempimento continuano a negare i risarcimenti anche in casi assolutamente pacifici.
In conclusione, rimandando alle specifiche tutele verso il consumatore offerte da parte della normativa comunitaria – ( a) Convenzione internazionale di Varsavia del 12 ottobre 1929, b) Convenzione internazionale di Montreal del 28 maggio 1999 c) la Carta dei diritti del passeggero del 23 giugno 2000, d) il Regolamento comunitario 11 febbraio 2004 n. 261; e) il d. lgs. 27 gennaio 2006 n. 69) – se siete stati vittime di cancellazioni o di lunghi ritardi, il nostro consiglio è quello di non credere alla scuse comunicate da parte della compagnia aerea e di cancellazione o ritardo aereo, senza soprassedere sugli inadempimenti e agire in giudizio per il risarcimento del danno sofferto, qualsiasi sia la sua gravità, anche lieve.
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