La Corte di Cassazione con riferimento alla domanda risarcitoria di due coniugi che hanno lamentato la cancellazione del volo, ha sancito che il giudice di merito non può respingere la domanda risarcitoria del turista sul presupposto che la responsabilità del lamentato danno debba essere ascritta al vettore del quale il tour operator si è avvalso. Tale principio deriva dalla corretta lettura dell’art. 14 del D.Lgs. 11 marzo 1995, n. 111, emanato in attuazione Direttiva n. 90/314/CEE (provvedimento legislativo vigente all’epoca dei fatti, benché successivamente abrogato ad opera dell’art. 146 del Codice del consumo, di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) che stabilisce inequivocabilmente che “l’organizzazione o il venditore del pacchetto turistico che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”. Commento a cura dell’Avv. Fabio Collavini [Compila il modulo viaggio organizzato]