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È sempre la stessa storia, le compagnie aeree da Easyjet a Iberia, British Airways Delta e persino la nostra Alitalia dichiarano sempre di non essere mai responsabili del disservizio recato ai passeggeri.
Tuttavia, nonostante l’alea di vedersi cancellato o ritardato il volo di ore, al giorno d’oggi i voli aerei sono sempre più utilizzati, soprattutto grazie al boom di promozioni low cost accessibili alle tasche di sempre maggiori utenti.
Il moltiplicarsi del traffico aereo ha infatti comportato, purtroppo, anche l’aumento dei disservizi da parte delle compagnie e degli aeroporti. A tutti è capitato infatti di dover affrontare la problematica del volo cancellato o del bagaglio non consegnato.
Eppure i vettori aerei, dal loro canto, richiamano sempre la causa imprevedibilità del danno sofferto dal passeggero.
Risalire alle cause di tali inefficienze è invero sempre difficile, se poi si cercano le responsabilità per ottenere un giusto rimborso l’impresa diventa impossibile.
Per tale motivo la normativa comunitaria prevede un rigido obbligo probatorio in capo al vettore aereo che in caso di contestazione della propria responsabilità dovrà provare sia la causa tecnica imprevedibile sia di averla chiaramente comunicata al passeggero. Tale prova deve essere il presupposto e la chiave di lettura di una eventuale azione giudiziaria nei confronti del vettore aereo.
In Italia non c’è un sistema di tutele per il consumatore, e la regolamentazione delle tariffe dei biglietti è rimessa alle compagnie aeree che stipulano le condizioni generali con il passeggero al momento dell’acquisto del biglietto. Un aiuto sembra venire dall’Unione Europea con il regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (oltre 24 ore). In conformità di quanto argomentato da parte dell’Avv. Fabio Collavini, infatti, rapportando l’obbligo di compensazione oltre le tre ore di ritardo previsto dalla Cordte di Giustizia Europea, anche ai voli nazionali l’obbligo di compensazione pecuniaria dovrebbe scattare dopo 45 minuti.
Seppur il rapporto annuale della Commissione Europea dimostra come dall’entrata in vigore del regolamento la situazione sia migliorata, anche se rimangono casi in cui i viaggiatori sono senza tutele. Succede, ad esempio, che le compagnie aeree per pagare penali minori, facciano passare la cancellazione dei voli per ritardi prolungati.
Conforta sul punto che negli ultimi mesi anche la Commissione Trasporti della Camera abbia iniziato a discutere su come disciplinare i rimborsi. In questo ambito si inserisce la proposta dell’on. Angelo Compagnon, che sulla scia di quanto già previsto a livello europeo per gli utenti del trasporto ferroviario, prevede il rimborso categorico del biglietto nel caso di un ritardo maggiore di 60 minuti. Ora che l’odg è stato accolto dal Parlamento, spetta al Governo tenerne conto nei prossimi provvedimenti in materia di trasporti e consumatori.

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