È necessario sensibilizzare i magistrati a non sottovalutare l’importanza di emettere sentenza in linea con la normativa di settore e con i parametri comunitari.
Il trasporto aereo, infatti, è disciplinato ai sensi dell’art. 941 del codice della navigazione da specifiche norme internazionali che tracciano in modo estremamente chiaro i doveri del vettore nell’esecuzione del contratto di trasporto aereo.
Sono principi sovranazionali che disciplinano, senza possibilità di difforme interpretazione, gli obblighi di assistenza, il limite di ritardo tollerabile, l’onere probatorio, i termini per fare reclamo, i limiti risarcitori, ecc….
Eppure, nonostante la chiarezza della norma, i vettori aerei, spesso avallati dalla impossibilità dei giudici di approfondire i principi regolatori di tale materia, continuano a riproporre eccezioni prive di fondamento, distorcendo i principi fondamentali posti a tutela del passeggero, tanto da rappresentare l’assenza del diritto del passeggero ad ottenere il risarcimento del danno anche in caso di cancellazione del volo.
Quello che sconcerta, è che, spesso, agli occhi del Giudice, allorquando il passeggero decide di citare in giudizio la compagnia aerea, viene dipinto come colui che tenta immotivatamente di ottenere un risarcimento non dovuto, tanto da farlo apparire come la causa della crisi economica della compagnia aerea.
È pertanto assolutamente necessario affidarsi a professionisti esperti del settore, per limitare la condotta delle compagnie aeree sempre più disinteressate a tutelare i propri passeggeri, e garantire la sicurezza dei voli.
Per qualsiasi dubbio o richiesta chiamate i nostri uffici, inviateci domande e testimonianze, affidatevi a un servizio specializzato per la tutela dei vostri diritti.
Salvaviaggio.com