Le statistiche confermano che il 30% dei viaggiatori ha subito, almeno una volta, la cancellazione del volo o l’arrivo a destinazione con grave ritardo.
Rimanere bloccati per ore in aeroporto in balia delle decisioni della compagnia aerea rappresenta uno dei maggiori timori di chi viaggia, un effettivo rischio a cui i passeggeri sono costantemente sottoposti.
“Ora vi faccio causa”, “chiamo il mio avvocato”, “vi rendete conto del danno che mi state causando”, sono alcune delle frasi più frequenti che risuonano negli aeroporti quando si verifica un ritardo aereo.
Quali sono i diritti dei passeggeri e cosa fare in questi casi.
Per comprendere a pieno i molteplici profili del danno da ritardo aereo si fa propria una suggestiva premessa di una illustre rivista giuridica nella quale viene riportato che: “L’orologio è il padrone indiscusso delle nostre giornate, durante le quali si corre a causa di una sorta di “cronopatia”, cioè la paura del tempo che colpisce la stragrande maggioranza delle persone alle quali le ventiquattro ore risultano insufficienti per quanto si ha da fare”.
Impegni, adempimenti quotidiani che non si riescono mai ad assolvere perché, spesso, non abbiamo tempo sufficiente.
Se ci si sofferma sul senso della vita l’unica ricorrente costante nelle molteplici variabili della nostra esistenza e l’elemento TEMPO.
Bene primario che non va sprecato e che siamo obbligati ad amministrare, perché non è possibile fermarlo, né rivivere esperienze ed impegni perduti.
La nostra vita di relazione, d’altro canto, è caratterizzata da appuntamenti, scadenze che come un cronometro ci obbligano a programmare le nostre giornate.
Ma il tempo assume valore anche solo in relazione al diritto di riposarsi, senza doverlo legare ad una specifica finalità, in quanto è un valore, come detto, irripetibile che non può essere fermato.
A prescindere da quale sia il nostro stile di vita o gli impegni di una persona, il tempo e la sua libera fruibilità e programmazione è un valore che deve essere adeguatamente tutelato.
Tale premessa trova perfetto riscontro nella tutela dei diritti del passeggero ed in particolare nella specifica fattispecie del “danno da cancellazione e ritardo aereo”.
Non a caso negli ultimi 15 anni l’implementazione del servizio di trasporto aereo ha reso necessario un aggiornamento della normativa di settore, creando inevitabile contrasti anche nella giurisprudenza.
Quali sono le norme che tutelano il passeggero
Al fine di creare principi univoci e omogenizzare le norme che tutelano il passeggero a livello globale anche l’Italia il 28 giugno 2004 ha ratificato la Convenzione di Montreal.
In tale normativa, che è stata assorbita come Legge dello Stato, viene separata la risarcibilità del danno da infortunio nel corso del volo, da quella specifica del danno da cancellazione aerea ed in generale da ritardo aereo.
Il passaggio determinato dalla ratifica è epocale, in quanto i principi generali sul contratto di trasporto previsti nel codice civile all’art. 1680, sono stati espressamente derogati in favore di quelli richiamati nella Convenzione di Montreal.
Ai principi generali contenuti nella Convenzione, il 17 febbraio 2005 si è poi affiancato un Regolamento Comunitario, il 261/04, che, affrontando in via anticipatoria la problematica dei ritardi di minima entità, ha standardizzato il ristoro automatico in favore del passeggero in rapporto alla distanza e all’effettivo ritardo procurato.
Seppur tale norma sia residuale, in quanto applicabile solo a voli con connessione europea, in via generale, chi viaggia, deve ricordare che se il proprio volo subisce un ritardo di almeno 3 ore ha diritto ad ottenere un congruo risarcimento, che la comunità Europea quantifica in via anticipatoria in base alla distanza in Euro 250, 400 e 600 euro.
Necessario precisare però che tale principio non sia generale, nè assorbente di ogni richiesta risarcitoria, in quanto ogni fattispecie ogni ritardo vive di una sua storia e di una sua valutazione che gode di una tutela risarcitoria quantificata in un massimale di 4694 DSP (corrispondenti, nel corrente mese di marzo 2021 a circa Euro 5.626.239).
Tale massimale racchiude sia il danno morale che quello patrimoniale sofferto dal passeggero.
È di immediata deduzione infatti che in tale contesto normativo, un passeggero bloccato per 24 ore in aeroporto, non potrà fruire della medesima tutela risarcitoria di chi ha subito a parità di distanza un ritardo di 3 ore.
Il tempo ed in particolare la finestra temporale di attesa di 3 ore è dunque il coefficiente di offensività che dovrebbe indurre compagnie aeree, passeggeri e gli organi giudicanti a garantire una tutela del viaggiatore in caso ritardo.
È dunque possibile concludere, che il risarcimento del danno da ritardo aereo non necessiti di prove da parte del passeggero diverse da quelle della sussistenza del fatto che concreta l’inadempienza del vettore ed il giudice nazionale deve limitarsi a graduare la misura di tale danno in base alla sua “gravità temporale” entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dal Reg. CE n. 261/2004 e dalla Convenzione di Montreal.
È infatti la normativa di settore, nella sua lettura aggiornata che quantifica l’entità̀ della compensazione e/o del danno morale da ritardo (cd. supplementare) spettante al passeggero a causa dell’ingiustificato inadempimento del vettore ed in base al mero criterio temporale.
In definitiva, il contratto di trasporto aereo si è modernizzato ed ha cambiato veste, adeguandosi con i tempi e con le esigenze di tutti coloro che scelgono quotidianamente di “viaggiare tra le nuvole”.
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