La Corte di Giustizia europea, con una sentenza del 6 maggio 2010, a ben vedere non scevra da dubbi e da critiche, ha dichiarato che il risarcimento previsto dall´art. 22 della Convenzione di Montreal, riguardante il risarcimento previsto per i casi di distruzione, perdita o danneggiamento del bagaglio, deve intendersi comprensivo non solo dei danni, materiali ma anche di quelli morali.
La somma può “levitare” – spiegano i giudici di Lussemburgo – nel caso di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, effettuata dal passeggero al momento in cui i bagagli vengono affidati al al vettore, dietro pagamento di un eventuale importo supplementare. In questo caso, il vettore è tenuto, in linea di principio, al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata.
La Sentenza, atteso il rischio di un indiscriminato utilizzo della stessa da parte degli operatori del servizio di trasporto aereo, merita alcune precisazioni. Senza alcuna specificazione o differenziazione tra singoli voli aerei e viaggi organizzati (in cui il volo è funzionale all´inizio della vacanza) ed alle effettive esigenze del passeggero/turista, la Corte, affidandosi ad una analisi comparativa del testo originario in lingua francese, ha genericamente confermato che i passeggeri potranno richiedere in caso di smarrimento un risarcimento omnicomprensivo fino a un tetto massimo di 1.000 DSP (secondo il Fondo Monetario Internazionale pari ad Euro 1.134,00), sia a titolo di danno morale cha a titolo di danno materiale.
Così posta, infatti, tale sentenza, più che una decisione del legislatore comunitario diretta a confermare il «giusto equilibrio tra gli interessi» dei vettori aerei e dei passeggeri, appare, invero, un intervento (dovuto) per limitare il risarcimento del vettore aereo in conseguenza dello smarrimento del bagaglio registrato da parte del passeggero.
Imporre una limitazione predeterminata, sia a titolo di danno materiale che morale, appare invero del tutto ingiustificato proprio in virtù della impossibilità di effettuare ex ante una equiparazione tra bagagli, le rotte e gli interessi specifici dei passeggeri.
D´alto canto, come noto, l´orientamento della giurisprudenza italiana, radicatosi nel corso degli ultimi anni, è correttamente approdato proprio a un´opposta determinazione, chiarendo che il passeggero danneggiato della mancata consegna della propria valigia può richiedere non solo il valore del bagaglio, forfettariamente quantificato in 1000 DSP, ma, anche il danno morale in conseguenza dell´indisponibilità dei beni contenuti nello stesso. Tale seconda voce di risarcimento, a ragione, veniva, infatti, valutata in considerazione delle effettive esigenze del passeggero/turista e dei reali pregiudizi causati dall´assenza del bagaglio stesso.
Sul punto, è stato correttamente rilevato che il danno morale del passeggero privato del proprio bagaglio durante il volo di rientro e cioè nella fase finale del viaggio prevede un quantum risarcitorio più affievolito rispetto ai casi in cui il bagaglio non veniva riconsegnato al momento dell´inizio della vacanza. Il principio, tuttavia, nella sua logicità, non sembra essere stato correttamente affrontato nella sentenza in commento, che anzi non si esprime in alcun modo sul risarcimento degli effetti negativi della mancata consegna del bagaglio sulla sfera personale del passeggero.
Tale sentenza, invero, non affronta tale principio ed anzi, sembra appiattire ogni valutazione in tal senso, tanto che, ad una corretta analisi, non dovrebbe in alcun modo condizionare l´autonoma voce risarcitoria concernente il risarcimento del così detto danno conseguenza.
Proprio in tale previsione la sentenza della Corte di Giustizia Europea merita dei chiarimenti. La pratica giurisprudenziale, infatti, prevede due autonome voci di risarcimento:
a) l´una, relativa al danno strettamente collegato alla perdita del bagaglio, cui la Corte di Giustizia Europea ha voluto, in assenza di maggior valore, dare una quantificazione standard, che non deve essere provata attesa la qualificazione di indennizzo dell´importo di Euro 1.134,00 (1000 DSP);
b) l´altra, concernente il risarcimento del danno come conseguenza sull´esito negativo della vacanza o dell´attività professionale determinata dall´inadempimento del vettore aereo, il cui onere della prova della quantificazione ricade sul passeggero.
In tale scenario, si ha il creduto timore è che la poca chiarezza di tale pronuncia, induca i vettori aerei e gli operatori turistici e tentare di strumentalizzare la motivazione della Corte di Giustizia Europea, negando qualsivoglia richiesta risarcitoria superiore al limite di Euro 1000 DSP.
Deve essere tenuto nella debita considerazione, infatti, che molto spesso, l´inadempimento da parte del vettore aereo di una delle obbligazioni principali del contratto di trasporto aereo, con specifico riferimento alla finalità del viaggio, determina, sotto il profilo eziologico ben più gravi conseguenze sia di natura patrimoniale che morale.
Si pensi ad esempio al turista cui non viene riconsegnato il proprio bagaglio all´arrivo nella meta di destinazione, costringendolo a rimanere senza beni personali per tutta la durata della vacanza, o al passeggero cui non viene riconsegnato il bagaglio con dentro il proprio vestito di nozze, od il caso del bagaglio smarrito nel cui interno il vettore aereo aveva obbligato il passeggero ad inserire un rarissimo tipo di prodotto destinato all´allattamento di una neonata che si stava recando a Cuba per 30 giorni ecc.
Con riferimento a tali fattispecie, appare scontato ribadirlo, la sentenza della Corte di giustizia Europea non sortirebbe alcun effetto limitativo, delegando, quanto agli effetti della mancata riconsegna, alla discrezionalità del Tribunale (unico soggetto competente) di valutare caso per caso sotto l´aspetto del nesso causale l´obbligo risarcitorio del vettore aereo.
Pur certi che la decisione della Corte Europea debba essere considerata esclusivamente con riguardo alla fattispecie dello smarrimento del bagaglio inteso, senza alcuna estensione agli effetti collaterali suppletivi che in alcuni casi possono verificarsi in danno della sfera personale del passeggero (ed il cui onere della prova come detto sarà in capo al passeggero), ci si preoccupa delle conseguenze che tale sentenza potrebbe avere atteso che, sicuramente, gli uffici legali delle compagnie aeree tenteranno di strumentalizzare in modo analogico ed estensivo la rappresentata “limitazione” includendo nel limite dei 1000 DSP a tute le conseguenze collegate allo smarrimento o alla ritardata consegna del bagaglio.
Da ultimo, sarà agevole rilevare che della decisione della Corte Europea in commento si gioveranno esclusivamente le compagnie aeree e soprattutto le Compagnia assicurative atteso il prevedibile aumento dei contenziosi in considerazione della indiscriminata censura che verrà fatta delle richieste risarcitorie dei turisti/passeggeri e del funzionale aumento di polizze assicurative da parte dei passeggeri costretti ad estendere il limite risarcitorio in caso di smarrimento del proprio bagaglio.
La speranza è dunque che i giudici Italiani facciano proprie le riflessioni contenute nel presente articolo, rettificando con le future decisioni l´errore e la miopia dimostrata da parte della Corte di giustizia Europea.
Salvaviaggio.com
Avv. Fabio Collavini